Fisco e norme

Le nuove regole sulle apparecchiature delle estetiste

Le nuove regole sulle apparecchiature delle estetiste

È entrato in vigore dal 30 luglio il nuovo decreto interministeriale sugli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, che riguarda 30 mila aziende del settore

Firmato dal Ministro per la Salute Fazio e dal Ministro per lo Sviluppo economico Romani, il decreto riempie un vuoto legislativo di oltre vent’anni e determina le norme relative alla sicurezza sanitaria delle apparecchiature dei centri estetici. Il provvedimento stabilisce caratteristiche tecniche e modalità di utilizzo delle attrezzature che servono a migliorare l’aspetto fisico, dai laser per la depilazione fino alle lampade abbronzanti.

Considerando che sono oltre 30 mila le imprenditrici di questo settore nel quale vengono effettuati 120 mila trattamenti estetici l’anno, la Confartigianato si è mostrata soddisfatta del varo di questo decreto per il quale si batte da anni.
“L’estetica è un settore fondamentale nella filiera della bellezza” ha dichiarato Anna Parpagiolla, presidente di Confartigianato Estetica, “ ma è anche tra i più esposti ai rischi di contaminazione di operatori abusivi e delle contraffazioni dei macchinari usati per i trattamenti. Ecco quindi la necessità di regole chiare in nome della qualità delle prestazioni delle imprese di estetica e della sicurezza dei loro clienti”.

D’ora in avanti dunque le estetiste e i centri estetici le seguenti apparecchiature dovranno seguire le regole degli elenchi allegati al presente articolo:

 

  • – scaldacera per ceretta;
  • – attrezzature per manicure e pedicure;
  • – apparecchi per massaggi meccanici o elettrici;
  • – attrezzi per ginnastica estetica;
  • – Solarium per l’abbronzatura con lampade UVA o con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR);
  • – saune e bagno di vapore;
  • – vaporizzatori con vapore normale e ionizzato non surriscaldato;
  • – depilatori elettrici o ad impulsi luminosi;
  • – apparecchi per presso-massaggio;
  • – laser estetico per depilazione.
  • – soft laser per trattamento rilassante, tonificante o foto stimolante delle aree riflesso gene dei piedi e delle mani;
  • – apparecchi per massaggi subacquei;
  • – docce filiformi ad atomizzatore;
  • – apparecchi per ionoforesi;
  • – apparecchiature per aspirazione di comedoni e levigatura della pelle;
  • – stimolatori ad ultrasuoni e a microcorrenti;
  • – disincrostanti per pulizia;
  • – rulli elettrici o manuali;
  • – vibratori elettrici oscillanti;
  • – apparecchi a radiofrequenza;
  • – elettrostimolatore ad impulsi;

A partire da questi giorni dunque potranno essere utilizzate esclusivamente le apparecchiature che fanno parte dell’elenco allegato al presente articolo che dovranno essere utilizzate secondo le schede tecnico informative che alleghiamo. Tali schede tra l’altro indicano le cautele che garantiscono la sicurezza dei clienti, ad esempio il divieto di utilizzo del solarium per l’abbronzatura ai minori di 18 anni, alle donne in gravidanza, a chi soffre o ha sofferto di neoplasie e a chi si scotta facilmente.

Al momento della firma del provvedimento, il Ministro della salute, Ferruccio Fazio, aveva dichiarato che “Con il provvedimento firmato oggi abbiamo compiuto un passo in avanti per la tutela del cittadino che vede così garantito in modo ancora più stringente il livello di sicurezza degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico come le lampade abbronzanti, i depilatori elettrici, le saune e i bagni turchi. La regolamentazione dell’utilizzo delle lampade abbronzanti è particolarmente importante per la dimostrata nocività, soprattutto nelle persone più giovani, delle radiazioni ultraviolette che espongono ad un aumento del rischio di melanoma cutaneo statisticamente significativo”.

Anche le estetiste della Confartigianato invitano a “non mettersi nelle mani sbagliate, come quelle dei massaggiatori improvvisati che in questi mesi estivi invadono le spiagge italiane offrendo prestazioni a prezzi stracciati”. Mani inesperte e mancato rispetto delle norme igieniche possono infatti provocare danni alla salute. Si ricorda che un’ordinanza emanata dalla Sottosegretaria alla salute, Francesca Martini, vieta i massaggi effettuati da operatori irregolari.

I centri estetici in regola rispettano le leggi su igiene e sicurezza ed in essi operano operatori qualificati ed aggiornati. Dunque è meglio premiare chi opera nella legalità e che pensa anche alla salute dei propri clienti e non solo al proprio tornaconto personale. La nuova imprenditoria etica si basa su questo.

Riportiamo di seguito alcuni articoli del Decreto che indicano le nuove norme:

Art. 1.
Identificazione degli apparecchi per uso estetico

1. Per apparecchi elettromeccanici per uso estetico si intendono gli apparecchi di cui all’elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, alimentati a bassa tensione o a batteria, costruiti nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza e rispondenti alle specificazioni tecniche di cui al presente decreto.
2. L’elenco delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico di cui all’allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dall’allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte ntegrante.
Art. 2.
Disposizioni generali
1. Le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d’uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all’articolo 1, sono determinati dalle disposizioni generali di seguito indicate e, per ciascun apparecchio, dalle norme e specificazioni contenute nelle schede tecnico-informative costituenti
l’allegato 2.
Art. 3.
Livello di sicurezza

1. Gli apparecchi elettromeccanici di cui all’elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, anche successivamente aggiornato, possono essere utilizzati in Italia purché assicurino il livello di sicurezza prescritto dalle direttive comunitarie e dalle norme armonizzate europee.

Allegati

pdf elenco-apparecchi-estetici.pdf
pdf Schede-tecnico-informative-apparecchi-estetici.pdf

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