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L’Unione dei diritti: nasce la Common law dei contratti

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L’Unione dei diritti: nasce la Common law dei contratti

Impegno condiviso tra Commissione europea e avvocatura italiana per la creazione di un diritto comune europeo dei contratti, tramite il Regolamento comunitario su un diritto comune opzionale da applicare alle vendite oltrefrontiera, già approvato dalla Commissione Ue. I vicepresidenti della Commissione Ue, Reding, e del Consiglio nazionale forense, Perfetti, hanno illustrato  la Common European Sales Law

L’Europa si doterà di un diritto comune per garantire le transazioni transfrontaliere.

Ubaldo Perfetti, vicepresidente del Consiglio nazionale forense

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E’ quanto emerso dall’incontro  del 30 marzo, presso la Rappresentanza in Italia della Commissione Ue,  tra Viviane Reding, vicepresidente della Commissione stessa e commissaria per la Giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza, e Ubaldo Perfetti, vicepresidente del Consiglio nazionale forense, in rappresentanza dell’avvocatura italiana.

“In nove casi su dieci le piccole e medie imprese rinunciano ad acquistare all’estero per la mancata conoscenza della normativa locale, con una perdita, per tutta la comunità, di 26,5 miliardi di euro” ha sottolineato la vicepresidente Reding.
Nel proprio Paese le transazioni avvengono con facilità, grazie alla conoscenza del diritto commerciale; le cose si complicano quando si decide di vendere o di comprare all’estero, perché ogni nazione ha norme differenti e diventerebbe difficile, per un’impresa di limitate dimensioni, affrontare un percorso contrattuale complicato e  costoso.

vicepresidente Reding“Il diritto comune europeo della vendita aiuterà la ripresa” ha precisato Viviane Reding “riducendo le barriere per le imprese e aumentando la fiducia dei consumatori, che attualmente solo nel  4% dei casi effettuano acquisti on line di prodotti provenienti da altri paesi dell’Unione europea. Questo dato è più basso rispetto alla media europea del 7%. Il diritto comune dei contratti potrà essere scelto liberamente dai consumatori e dalle imprese nei loro rapporti commerciali come alternativa al diritto nazionale quando vorranno comprare o vendere al di fuori dei confini nazionali. Il 75% degli imprenditori italiani ha dichiarato che userebbe questo strumento”.

“Appoggiamo totalmente questo progetto” ha detto Ubaldo Perfetti “per almeno tre motivi. La normativa comune facilita gli scambi e tutela al massimo grado i contraenti; l’aumento dell’intensità degli scambi, inoltre, genera e agevola il lavoro degli avvocati, che spesso è complicato dalla mancata conoscenza della normativa estera;  in quanto cittadini italiani, infine, siamo consapevoli dell’emergenza economica e il diritto comune potrebbe contribuire a spingere i consumi.  La normativa comune potrà coesistere e si porrà al di sotto di quella nazionale”.

Ubaldo PerfettiL’avvocatura è preoccupata per alcuni provvedimenti assunti di recente, che potrebbero mettere a repentaglio l’indipendenza della categoria; ad esempio la possibilità di costituire  società tra professionisti con soggetti provenienti da altre professioni, che potrebbero arrivare a detenere il 30% del capitale. “In tal modo si potrebbe verificare un conflitto di interessi tra valori deontologici ed economici” ha precisato il vicepresidente del Consiglio nazionale forense. “Gli avvocati potranno tanto più contribuire alla efficace applicazione delle regole dell’Unione Europea, garantendo certezza e correttezza nei rapporti economici tra operatori, quanto più saranno autonomi e indipendenti e lontani da potenziali conflitti di interessi”.

Sostegno pieno, dunque, dell’avvocatura italiana alla creazione di un diritto europeo contrattuale unico da parte della Commissione; molti sono i seminari organizzati dal CNF per approfondire l’argomento ed inoltre il prossimo 11 aprile si terrà a Roma sullo stesso tema un convegno, che il Consiglio nazionale forense ha messo a punto insieme alla rappresentanza europea degli Ordini forensi (CBBE).

I dati parlano chiaro. Nelle transazioni tra imprese e consumatori, il 45% dei dettaglianti italiani che vendono o che vorrebbero commerciare al di fuori del mercato nazionale, incontra ostacoli connessi al diritto contrattuale: ha difficoltà a documentarsi (38%, a fronte del 40% Ue), ad adeguarsi alle regolamentazioni in materia di tutela dei consumatori (36%; in Europa 38%), a risolvere controversie contrattuali (34% in Italia e nell’Unione), ad ottenere consulenza legale (33%; Ue 35%). Come sottolineato da Viviane Reding, molti operatori commerciali vorrebbero applicare un unico diritto europeo della vendita nelle transazioni oltrefrontiera.  Tra le difficoltà che le imprese incontrano nei rapporti con altre aziende al di fuori del mercato nazionale, vi sono quelle legate alla conoscenza del diritto contrattuale estero, alla risoluzione delle controversie transfrontaliere, alla decisione su quale diritto contrattuale applicare, all’ottenimento della consulenza legale. Anche in questo caso la maggioranza delle imprese (72%) opterebbe per l’applicazione di un comune normativa.

Tra i benefici che si potrebbero ottenere da un regolamento unico vi sono quelli legati alla garanzia in caso di acquisto on line, alla possibilità di sostituire, riparare o chiedere una riduzione di prezzo in merito al prodotto difettoso, oppure di ottenere l’annullamento del contratto, opportunità che i consumatori italiani attualmente non hanno. L’applicazione degli interessi di mora in caso di ritardato pagamento, inoltre, potrebbe avvenire solo 30 giorni dopo la notifica da parte del venditore ed esclusivamente nel caso in cui il ritardo non sia motivato; tale possibilità non esiste oggi nel nostro paese, in quanto gli interessi moratori si applicano in assenza di richiesta da parte del creditore.
A parte tutto ciò, la scelta dei beni e dei servizi sarebbe più ampia ed i consumatori più motivati a fare acquisti al di fuori della propria nazione.
Le imprese di piccole dimensioni sarebbero quelle più tutelate dal diritto comune europeo quanto a condizioni o termini contrattuali abusivi. Le aziende, inoltre, avrebbero il vantaggio di ricevere, prima della conclusione del contratto, informazioni più chiare sui beni e sui servizi che formano oggetto della transazione, obbligo che allo stato attuale in Italia non è vigente.

Daniela Delli Noci

 

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