Normative

La riforma del mercato del lavoro

Riforma del lavoro

La riforma del mercato del lavoro

Approvata definitivamente dal Parlamento, la riforma più attesa del Paese diviene Legge. Uno dei principali scopi: permettere alle donne di essere inserite in un mercato del lavoro che ancora oggi le tiene ai margini

Dopo mesi di concertazione con le parti sociali, scontenti, scioperi e manifestazioni, consigli e “spinte” dall’Unione Europea, la trafila ufficiale è finalmente terminata, anche se ancora aleggiano segni di insoddisfazione. In ogni caso, a prescindere dal “sentiment” delle singole parti coinvolte in questo lungo e difficile iter, la legge è legge e deve essere applicata e rispettata.

Con questa riforma il Parlamento e il Governo intendono realizzare un mercato del lavoro più inclusivo, ovvero aumentare l’occupazione in particolare di giovani e donne: due categorie sociali che tuttora risultano ai margini del mercato lavorativo quando non completamente esclusi. Inoltre, si vogliono ridurre i tempi del passaggio dall’ambiente scolastico a quello lavorativo e dallo status di inoccupato o disoccupato (la differenza sta nel fatto che un inoccupato deve ancora trovare il primo lavoro mentre un disoccupato è colui che ha già avuto un’esperienza lavorativa) a quello di lavoratore occupato. Ancora, si vuol contribuire alla crescita della produttività del Paese, stimolando lo sviluppo e la competitività delle imprese anche attraverso il sostegno all’occupabilità dei lavoratori e, infine, si intende creare un “un sistema di tutele più universalistico”.

 

La Legge pertanto tocca più di un aspetto del sistema Lavoro. Secondo il Governo grazie a questa riforma si avrà:

 

  • – una distribuzione più equa delle tutele dell’impiego, attraverso il contenimento dei margini di flessibilità progressivamente introdotti negli ultimi vent’anni e l’adeguando all’attuale contesto economico della disciplina del licenziamento individuale;
  • – un più efficiente, coerente ed equo assetto degli ammortizzatori sociali e delle relative politiche attive;
  • – l’instaurazione di rapporti di lavoro più stabili, attraverso la conferma del contratto di lavoro a tempo indeterminato come contratto prevalente e meccanismi di valorizzazione e premialità per la stabilizzazione dei contratti di apprendistato e a termine.

Di conseguenza, si è deciso di introdurre nella Legge riferimenti sia agli istituti contrattuali, sia alle tutele dei lavoratori nel caso di licenziamento illegittimo, sia alla flessibilità e alle coperture assicurative che ai fondi di solidarietà, ma soprattutto all’equità di genere, ovvero alla parità tra uomo e donna in ogni ambito lavorativo.

Sono state individuate cinque macro-aree di intervento:

  • 1) la razionalizzazione degli istituti contrattuali esistenti;
  • 2) le tutele dei lavoratori in caso di licenziamento illegittimo;
  • 3) ammortizzatori sociali e strumenti di tutela del reddito;
  • 4) equità di genere;
  • 5) formazione.

Camera dei deputati

I contratti

Per quanto riguarda la prima area, i contratti più flessibili vengono mantenuti quando sono considerati molto favorevoli sia ai lavoratori che ai datori, quando si utilizzano per premiare la flessibilità e la professionalità. In base a questo principio, il massimo valore viene attribuito all’apprendistato, inteso come formazione e inserimento professionale. Viene pertanto introdotto dalla riforma un meccanismo che collega l’assunzione di nuovi apprendisti al fatto di averne assunti in modo stabile una certa percentuale nei tre anni precedenti. L’apprendistato avrà una durata minima (durate inferiori sono state considerate solo per le attività stagionali) e ci sarà un innalzamento del rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati.

Le tutele

Per quanto riguarda l’area di intervento sulle tutele dei lavoratori, si è previsto che le tutele nel casi di licenziamenti discriminatori restino invariate e lo restino anche – in alcuni casi – quelle per l’infondatezza del licenziamento disciplinare. Si cambiano invece le regole per quanto concerne i licenziamenti per motivi economici. In questo caso, si precisa il limite dell’indennità di risarcimento eventualmente dovuta e si eliminano alcuni costi dell’eventuale condanna, come le sanzioni amministrative dovute per ritardato pagamento dei contributi sociali. A prescindere dalla durata del procedimento, il costo che il datore di lavoro dovrà sostenere in caso di perdita della causa sarà invariato. E, a proposito di durata della causa, viene introdotto un rito abbreviato per le controversie in materia di risarcimenti, proprio allo scopo di ridurre ulteriormente tali costi.
In base alla normativa in vigore (vedi nostro articolo https://www.donnainaffari.it/home/lavoro/opportunita/809-mediazione-civile-laccordo-e-servito.html) le parti hanno l’obbligo di tentare di accordarsi prima di recarsi da un giudice. Se il tentativo di conciliazione fallisce, si può chiedere il parere di una corte. Ciò sarà valido anche nei casi in cui si parla di licenziamento di un lavoratore. Con la riforma, se i motivi di licenziamento sono “manifestamente inesistenti”, il giudice deciderà autonomamente il reintegro del lavoratore oltre a un risarcimento economico che può arrivare fino a 12 mensilità di stipendio. In precedenza, tale risarcimento era illimitato e le cause per licenziamento erano milionarie. Nei casi in cui il licenziamento il licenziamento sia semplicemente “ingiustificato” il risarcimento si limiterà a 24 mensilità (anche in questo caso prima non c’erano limiti).
Un particolare controllo verrà anche effettuato sulle false partite IVA, la pratica di far aprire ai propri dipendenti una partita IVA allo scopo di farli sembrare lavoratori autonomi: chi lavora oltre sei mesi nella stessa impresa e da quest’ultima deriva la maggior parte del proprio fatturato, ne verrà considerato un dipendente fino a prova contraria.

I fondi di sostegno

La terza area di intervento riguarda il sostegno al reddito, la formazione e riqualificazione del personale, gli incentivi per le assunzioni. In questo caso viene previsto l’ampliamento e potenziamento degli strumenti assicurativi e di sostegno. In particolare, viene introdotta un’assicurazione sociale per l’impiego (la sigla sarà ASpI) che sostituirà l’indennità di mobilità, quella di disoccupazione agricola non ordinaria, quella di disoccupazione con requisiti ridotti e anche quella di disoccupazione speciale edile.
Inoltre, verrà potenziato l’istituto dell’assicurazione contro la disoccupazione, che verrà esteso “ai più giovani, a coloro che sono da poco entrati nel mercato del lavoro e alle tipologie d’impiego attualmente escluse” (come quella degli apprendisti).
Rimane in ogni caso in vigore la normativa in materia di cassa integrazione ordinaria, “finalizzata a fornire alle aziende uno strumento di gestione degli eventi di carattere temporaneo ed episodico che rendono necessaria la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa”.
Cambia qualcosa invece per quanto riguarda la CIGS (Cassa integrazione straordinaria), che si limiterà ai casi in cui la ripresa dell’attività lavorativa sia probabile o comunque verosimile. Pertanto verranno escluse dai motivi di ricorso alla CIGS i casi di cessazione di attività.

Senato della Repubblica

Gli esodati

La riforma diventa punto di riferimento giuridico per gli esodi con costi a carico dei datori di lavoro. Grazie ad essa, le aziende hanno la facoltà di stipulare accordi con i sindacati maggiormente rappresentativi per incentivare l’esodo dei lavoratori anziani.

Parità lavoratore-lavoratrice

Come ormai dovrebbe essere di pubblico dominio, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro risulta ancora limitata rispetto a quella degli uomini. Un divario che, come abbiamo più volte denunciato nei nostri articoli, risulta particolarmente ampio nel Mezzogiorno e tra le fasce meno qualificate, ma è presente anche tra le fasce qualificate e di vertice. Allo scopo di ridurre questo divario la nuova legge interviene sui seguenti fronti: anzitutto vengono finalmente introdotte delle norme di contrasto alla scandalosa pratica delle “dimissioni in bianco”, con modalità semplificate e senza oneri per il datore di lavoro né per il lavoratore, e viene rafforzato il regime della convalida delle dimissioni rese dalle lavoratrici madri; in secondo luogo si tende a favorire l’instaurarsi di una cultura di condivisione dei compiti di cura dei figli e di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro grazie all’introduzione del congedo di paternità obbligatorio (come i nostri lettori sanno, nonostante la legge sul congedo di paternità esista  da tempo, viene utilizzati quasi esclusivamente dalle madri). Infine, si finanzieranno specifiche iniziative a favore delle madri lavoratrici.

La formazione

Questa ultima area di intervento prevede un forte concerto tra Stato e Regioni. Si propone infatti di rinnovare tutte le politiche attive “adattandole alle mutate condizioni del contesto economico e assegnando loro il ruolo effettivo di accrescimento dell’occupabilità dei soggetti e del tasso di occupazione del sistema”.
Ci saranno dei livelli minimi di prestazione da parte dei servizi per l’impiego regionali, per i quali viene ampliata la delega già conferita al Governo in materia, “estendendone l’ambito alle politiche attive e definendo i principi e criteri direttivi di ispirazione”.
Per seguire le indicazioni dell’Unione Europea, si disciplina l’apprendimento permanente, con lo scopo di individuare anche apprendimenti non formali e informali.

Conclusioni

Ovviamente la riforma prevede anche l’attivazione di un monitoraggio delle azioni intraprese, per definire eventuali azioni correttive che possano migliorare il funzionamento del mercato del lavoro, anche a seguito dell’evoluzione economica e sociale del Paese.

La riforma dunque può creare un mercato del lavoro più flessibile e meno frammentato grazie all’introduzione del nuovo sistema assicurativo senza intaccare il capitale imprenditoriale, poiché – ricordiamolo – se le imprese falliscono, il lavoro si perde. Purtroppo la crisi occupazionale e la crisi economica iniziate a fine anni ’90 vanno di pari passo e hanno instaurato un circolo vizioso dal quale diventa sempre più difficile uscire. In un Paese come l’Italia, che tra l’altro è al secondo posto dopo la Germania per l’artigianato, i contratti di apprendistato diventano una via prioritaria per l’ingresso nel mondo del lavoro e danno la possibilità alle aziende di tenere bassi i costi della mano d’opera. Si tratta pertanto di una forma contrattuale intermedia, potremmo definirlo un compromesso, che offre a un giovane la certezza di un lavoro per un periodo determinato, l’acquisizione di un livello professionale adeguato e la possibilità di essere – al termine del periodo di apprendistato – assunto in via definitiva grazie anche agli aiuti economici previsti per le aziende che attuano questo percorso interamente.
Ciò non risolverà naturalmente i problemi attuali, ma può essere considerato un primo passo per trarre un respiro di sollievo e dare un’opportunità sia ai lavoratori che alle aziende.

La riforma, anche per quanto riguarda la parità dei diritti uomo-donna in ambito lavorativo, sembra essere – a nostro parere – piuttosto blanda. Non ci sono infatti particolari sconvolgimenti da questo punto di vista: la pratica delle dimissioni in bianco doveva essere penalizzata già in base alle leggi precedenti; gli incentivi alle aziende che attuano particolari politiche virtuose nei confronti delle donne lavoratrici già vengono erogati, seppur in alcuni casi solo in via sperimentale; il congedo di paternità esisteva già anche se era solo un’opzione: il fatto di averlo reso un obbligo è comunque sicuramente un bene.

Ciò che manca però è un provvedimento più efficace e severo sulle assunzioni femminili, sui salari femminili e sulle carriere femminili. Ci chiediamo se Governo e Parlamento si siano resi conto delle tante ricerche realizzate da istituti accreditati – Istat in testa – che denunciano la disparità nei livelli di assunzione, nei trattamenti economici e nelle possibilità di carriera tra maschi e femmine. Ci rispondiamo da soli: no, poiché basta guardare la composizione di questi due organi statali per rendersene conto.

Allegati

pdf DdL-Riforma-Lavoro.pdf

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