Normative

La riforma delle professioni

Mario Monti

La riforma delle professioni

Dal giorno di ferragosto, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è operativo il DPR N. 137/2012, che riporta il Regolamento di delegificazione degli ordinamenti professionali. Riguarda tutte le professioni ordinistiche eccetto quelle sanitarie

Un lungo cammino per riuscire a trovare il modo di tutelare e favorire il principio di libera concorrenza e la liberalizzazione delle professioni. Entro il 31 dicembre 2012 arriverà anche il Testo Unico.

La Legge 183/2011 (detta di stabilità) aveva previsto la delegificazione (ovvero la creazione di un Regolamento governativo al posto di una specifica Legge) per quanto riguarda gli Ordini professionali. A seguito del D.L. 1/2012 (sulle liberalizzazioni) che ha abrogato il sistema delle tariffe professionali regolamentate per favorire i principi di libera concorrenza, con il DPR 137/2012, che alleghiamo in fondo all’articolo, dallo scorso 15 di agosto è operativo il regolamento professionale voluto dal Governo.

Il Regolamento contiene misure per garantire l’effettivo svolgimento di un’attività formativa durante il tirocinio (che, ricordiamo, può arrivare al massimo a 18 mesi); prevede poi l’obbligo della formazione continua permanente; stabilisce l’obbligo di essere assicurati contro i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale (e di darne notizia al cliente); permette qualsiasi tipo di pubblicità informativa, con ogni mezzo, allo scopo di rendere noto la professione esercitata, i titoli e le specializzazioni acquisite, la modalità di organizzazione dello studio e i compensi praticati.

Per quanto concerne la disciplina, essa viene affidata ad organi che non hanno funzioni amministrative, tanto è vero che la carica di consigliere dell’Ordine territoriale o nazionale e quella di membro dei consigli di disciplina sono state dichiarate incompatibili. Di conseguenza, d’ora in poi le violazioni deontologiche dovranno essere valutate da collegi esterni, i cui membri saranno scelti dal Tribunale sulla base di un elenco comunque indicato dai singoli consigli degli ordini.
Infine, il regolamento detta disposizioni particolari per le professioni forense e notarile, quest’ultima anche in materia disciplinare poiché la professione notarile, con quella sanitaria e con quelle i cui ordini sono stati istituiti prima dell’entrata in vigore della Costituzione poiché in questi casi “gli organi disciplinari di ultima istanza sono stati definiti dalla Corte costituzionale come aventi natura giurisdizionale e risultano pertanto garantiti nella loro struttura e nelle loro funzioni da una riserva assoluta di legge”.
Le nuove norme disciplinari sono, quindi, riferite “ai soli procedimenti disciplinari rimessi alla competenza di consigli che decidono in via amministrativa (come, ad esempio, nel caso dei commercialisti ed esperti contabili)”.

Tutte le norme che risultano incompatibili con quelle contenute nel precedente D.L. 138/2011 vengono abrogate dal Regolamento contenuto nel DPR 137/2012. Per favorire la comprensione e l’attuazione della nuova normativa, chiarendo ogni dubbio sulle norme ritenute incompatibili e quindi abrogate, entro il 31 dicembre di quest’anno verranno riunite tutte le disposizioni di legge non abrogate.

I PRINCIPI CHE HANNO DATO VITA AL REGOLAMENTO

Durante il percorso legislativo, numerosi erano stati i dubbi sorti riguardo vari temi, tanto è vero che era stato richiesto un parere del Consiglio di Stato e un parere della Commissione Giustizia i quali hanno portato a stabilire quanto segue (riportiamo dal sito del Parlamento):

  • è dettata una definizione più esauriente di  “professione regolamentata”  ed è fatto esplicito riferimento all’art. 33 della Costituzione per l’accesso a determinate professioni solo mediante esame di Stato;
  • viene chiarita l’obbligatorietà del tirocinio solo ove previsto dai rispettivi ordinamenti e la relativa disciplina di dettaglio viene demandata a regolamenti emanati dai Consigli nazionali degli ordini e collegi; inoltre, è eliminata l’incompatibilità di svolgimento del tirocinio con il mantenimento di un rapporto di  pubblico impiego;
  • è affidato ai Consigli nazionali degli ordini e collegi, sentito il Ministro vigilante,  il potere di regolamentare gli obblighi di  formazione continua;
  • è espunta dal regolamento la disposizione sulle incompatibilità con l’esercizio della professione;
  • in materia disciplinare è meglio regolamentato il principio di separazione tra organi disciplinari ed organi amministrativi e sono affidate a regolamenti attuativi dei consigli nazionali di ordini e collegi le modalità per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri degli stessi organi di autogoverno nazionale;
  • in relazione all’assicurazione obbligatoria, è data ai soli consigli nazionali degli ordini e collegi ed agli enti previdenziali dei professionisti (non anche ad associazioni professionali) la possibilità di negoziare polizze collettive; per consentire la negoziazione degli accordi, il regolamento differisce di 12 mesi gli obblighi assicurativi.

Si ricorda che il D.L. 138/2011 aveva dettato i principi sui quali si sarebbe dovuto fondare la riforma del sistema professionale, ovvero:

libertà dell’accesso alla professione, ed impossibilità di istituire con legge “numeri chiusi” (ovvero limitazioni territoriali del numero di persone abilitate ad esercitare una certa professione) – salvo ragioni di interesse pubblico – nonché di introdurre discriminazioni  basate sulla nazionalità;
obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente;
adeguamento del tirocinio all’esigenza di garantire lo svolgimento effettivo dell’attività formativa ed il suo costante adeguamento alle esigenze di miglior esercizio della professione;
pattuizione del compenso professionale tra le parti al momento del conferimento dell’incarico (tariffe derogabili);
obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione a tutela del cliente, per i rischi professionali;
previsione di organismi disciplinari separati da quelli di natura amministrativa;
libertà di pubblicità informativa sulla specializzazione professionale, struttura dello studio e compensi richiesti per le prestazioni.

A questi principi basilari, si sono aggiunti quelli contenuti nella Legge di stabilità 2012 (L.183/2011) che aveva modificato il D.L. 138/2011 orientando il Governo verso la delegificazione degli ordinamenti professionali e dando il termine del 13 agosto 2012 per la creazione del Regolamento che avrebbe pertanto portato all’abrogazione delle leggi professionali vigenti fino a quella data e l’abrogazione anche della Legge sulle associazioni professionali.

Ulteriori principi ai quali il Regolamento si è dovuto attenere, sono quelli dettati dal D.L. 1/2012 sulle liberalizzazioni (ora L. 27/2012) che prevedeva:

  • l’abrogazione delle tariffe professionali (il Ministro della giustizia dovrà fissare parametri per orientare la liquidazione del professionista in caso di ricorso all’autorità giudiziaria);
  • la pattuizione del compenso al momento del conferimento dell’incarico; il professionista dovrà predisporre “un preventivo di massima” che renda preventivamente nota al cliente la misura del compenso;
  • l’obbligo per il professionista di dotarsi di una assicurazione per la responsabilità civile;
  • la durata massima del tirocinio in 18 mesi, con la previsione di un rimborso spese forfetario al tirocinante dopo i primi sei mesi di tirocinio.

E, per quanto riguarda la disciplina della società tra professionisti:

  • una presenza minoritaria dei soci di capitale rispetto ai soci professionisti (sia il numero dei soci professionisti che la loro partecipazione al capitale sociale  deve comunque determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci); il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società;
  • un minimo di 3 soci per l’eventuale scelta del modello societario cooperativo,
  • l’obbligo di garantire il segreto professionale anche all’interno della società;
  • l’obbligo di polizza a copertura della responsabilità civile per danni ai clienti.

 

Allegati

pdf DPR-n137-2012.pdf

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