Fisco e norme

Contributo SISTRI. Indicazioni contrapposte per le imprese

SISTRI - Rifiuti pericolosi

Contributo SISTRI. Indicazioni contrapposte per le imprese

Il Sistema di tracciabilità dei rifiuti continua a essere oggetto di attrito. Dopo la conversione in Legge del Decreto Cresci Italia nel quale si sospendeva il pagamento del contributo, ora il Ministro dell’Ambiente fa pubblicare un Decreto – datato 25 maggio – col quale si riporta la scadenza al 30 novembre 2012. Tale Decreto dovrebbe entrare in vigore dal 7 settembre

Cosa devono fare le imprese? Ancora non è chiaro, se si deve seguire questo tira e molla. Anche perché le norme in Italia hanno un valore prioritario in base al rango e dunque la Legge è superiore a un decreto ministeriale. Imprenditrici e imprenditori ricevono così indicazioni che li confondono.

Sistri sì, Sistri no tanto per parafrasare il ritornello di una vecchia canzone comica. Insomma che devono fare le imprese con questo contributo? A tutt’oggi continua la polemica su un sistema che risulta imperfetto e che, secondo quanto afferma Rete Imprese Italia, “va integralmente ripensato”.

Secondo l’ultima norma pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ovvero il Decreto del Ministro dell’Ambiente Corrado Clini n. 141 uscito nella Gazzetta del 23 agosto, il contributo al SISTRI per il 2012 va pagato entro il 30 novembre di quest’anno. Un’indicazione data a pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta di una norma di rango superiore – una Legge – che stabilisce invece che per quest’anno si sospenda il pagamento di tale contributo proprio per aiutare le imprese a superare questo periodo di crisi economica.

Il Presidente di Rete Imprese Italia, Giorgio Guerrini, così commenta la situazione venutasi a creare: “sorprende e preoccupa la riproposizione del contributo  a carico delle imprese quando lo scorso giugno,  il decreto “Cresci Italia”, norma di rango superiore al provvedimento ministeriale, ne ha stabilito espressamente la sospensione. L’ultima cosa di cui hanno bisogno gli operatori e le imprese coinvolte nella gestione dei rifiuti è di alimentare ulteriore confusione su questa delicata e complessa materia. Il Sistri va, dunque, integralmente riprogettato e sostituito con un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti pericolosi che risponda a criteri di efficienza, trasparenza, economicità e semplicità”.

Riportiamo di seguito l’art. 52 della L.134/2012 operativa dallo scorso 12 agosto, relativo al SISTRI (le modifiche apportate in sede di modifica del Decreto sono riportate in doppia parentesi per evidenziarle):

Capo V
Ulteriori misure a sostegno delle imprese
Art. 52 – Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti
1. Allo scopo di procedere, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e (( 21-quinquies )) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 152 del 2006 resesi necessarie anche a seguito delle attività poste in essere ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni, il termine di entrata in operatività del Sistema SISTRI, già fissato dall’articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e prorogato, da ultimo, con l’articolo 6, comma 2, del già richiamato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e con l’articolo 13, comma 3 e 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, è sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui all’articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152/2006, fermo restando, in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all’osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205.
2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è fissato il nuovo termine (( per l’entrata in operatività )) del Sistema SISTRI e, sino a tale termine, sono sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la SELEX – SE.MA in data 14 dicembre 2009, come integrato da atto stipulato tra le medesime parti in data 10 novembre 2010 e sono conseguentemente inesigibili le relative prestazioni; è altresì sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l’anno 2012.
(( 2-bis. Ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è considerato sottoprodotto il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall’agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all’efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonchè le modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccatura. ))
(( 2-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 183, comma 1, lettera bb), alinea, dopo le parole:
«della cooperativa agricola» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i consorzi agrari,»;
b) all’articolo 193, comma 9-bis, secondo periodo, dopo le parole:
«della cooperativa agricola» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i consorzi agrari,». ))

Dal momento che negli ultimi due anni le imprese (per l’esattezza 325.470) hanno già speso 70 milioni di euro per iscriversi al Sistema e per l’acquisto obbligatorio di oltre 500mila chiavette USB e di 90mila black box – spese realizzate a fronte di un Sistema mai entrato in funzione, Rete Imprese Italia chiede al Ministro Clini “di chiarire l’effettiva portata delle disposizioni emanate, affinché non si producano,  su  questa  vicenda ulteriori danni economici per le imprese”.

Il Decreto ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ad agosto, che alleghiamo all’articolo, è datato maggio ma come si sa i decreti entrano in vigore il giorno dopo la pubblicazione in GU dunque dal punto di vista cronologico dovrebbe essere operativo il DM dal momento che è stato pubblicato dopo la pubblicazione della Legge, ma dal punto di vista della forza legislativa è inferiore alla Legge pubblicata prima. Insomma si è nel caos a questo riguardo ed è necessario assolutamente un chiarimento da parte del Governo. Il chiarimento non si porrebbe infatti se valesse semplicemente la gerarchia e dunque il decreto ministeriale sarebbe nullo, ma il fatto è che nell’articolo della Legge è esplicitato che il pagamento del Sistri era sospeso fino a pubblicazione di dati informativi precisi da parte del Ministero dell’Ambiente, dati informativi che potrebbero consistere proprio in questo Decreto.

Sembra improbabile che nella Legge si faccia riferimento a questo specifico decreto ministeriale ma il dubbio in questo caso viene naturale. Ed è l’unica cosa certa.

 

Allegati

pdf DM141-2012-Sistri.pdf

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