Fisco e norme

Valutazione del rischio in azienda

Valutazione del rischio in azienda

 

Scade il 31 dicembre 2012 l’obbligo per le PMI di valutazione del rischio in azienda, che non è più possibile autocertificare. Sono 4 milioni, le imprenditrici e le imprenditori che dovranno adempiere alle norme di cui al Decreto Interministeriale pubblicato lo scorso 6 dicembre

In Italia è il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro a regolamentare il settore: si tratta del Decreto Legislativo n.81/2008 e delle successive integrazioni, come il decreto legislativo  n. 106/2009 e altri decreti.

In base al decreto interministeriale del 30 novembre 2012 (pubblicato lo scorso 6 dicembre sulla Gazzetta ufficiale e che alleghiamo all’articolo), di recepimento delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, le Piccole e Medie Imprese entro il prossimo 31 dicembre devono presentare la documentazione relativa alla valutazione dei rischi in azienda, cosa che fino a quest’anno avevano fatto mediante autocertificazione. Per questa ragione Rete Imprese Italia ha chiesto una proroga al Governo ma finora non è stata concessa.

Sullo stesso decreto che alleghiamo ci sono tutte le pratiche di valutazione che le singole aziende devono realizzare e la procedura viene illustrata passo per passo allo scopo di indicare il modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi per individuare le misure di prevenzione e di prevenzione più adeguate e per elaborare un programma di misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. La responsabilità di effettuare la valutazione sulla base della procedura standardizzata è del datore di lavoro che coinvolgerà alcuni soggetti preposti a seconda della tipologia di attività e della struttura dell’azienda. Così il datore di lavoro, in collaborazione con il responsabile della sicurezza e il medico competente ove previsto, valuterà i rischi aziendali e compilerà il documento tenendo conto anche di eventuali segnalazioni da parte dei lavoratori.

I passi riportati dal Decreto sono i seguenti:
1) descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni;
2) identificazione dei pericoli presenti in azienda;
3) valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di
prevenzione e protezione attuate;
4) definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.

Bisogna considerare che la valutazione dei rischi è un processo dinamico e pertanto deve essere riesaminata “qualora intervengano cambiamenti significativi, ai fini della salute e sicurezza, nel processo produttivo, nell’organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, oppure a seguito di incidenti, infortuni e risultanze della sorveglianza sanitaria”.

I principi generali che devono guidare il Datore di lavoro nella scelta delle misure da applicare per ridurre i rischi sono:
1)    l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione alla fonte in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
2)    la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza (criterio di completezza della valutazione);
3)    il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature;
4)    la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
5)    il controllo sanitario dei lavoratori (sorveglianza sanitaria);
6)    l’informazione, la formazione e l’addestramento adeguati per i lavoratori;
7)    la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
8)    le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
9)    l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza (segnaletica di salute e sicurezza);
10)     la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
11)     la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute sicurezza.

Dal canto suo, come dicevamo Rete Imprese Italia ha denunciato la “nuova zavorra burocratica per le PMI” che devono redigere il documento sulla valutazione del rischio in azienda mentre in passato potevano adempiere all’obbligo autocertificando l’effettuazione della valutazione del rischio, senza quindi essere costrette a produrre documentazione: “ora, invece, è richiesto il formato documentale ed è quindi necessario svolgere materialmente la redazione del documento. Purtroppo il tempo concesso agli imprenditori per effettuare l’adempimento è di soli 20 giorni, festività natalizie comprese, perché la scadenza per la validità della autocertificazione è fissata al 31 dicembre 2012. Da mesi Rete Imprese Italia avverte che le procedure non avrebbero dovuto essere pubblicate a ridosso della scadenza a meno di prevedere un congruo periodo di tempo per consentire alle aziende di rispettare l’obbligo. Ma, nonostante lo stesso decreto interministeriale riporti nei ‘considerando’ tale necessità di tempo, ad oggi le imprese devono operare entro l’anno. Rete Imprese Italia denuncia l’ennesima complicazione burocratica che penalizza le piccole imprese, già sovraccaricate di adempimenti e scadenze, e sollecita un provvedimento che proroghi la scadenza per effettuare la valutazione del rischio in azienda”.

Laura Carmen Paladino

Allegati

pdf Decreto Interministeriale Valutazione Rischi.pdf
pdf TU-Sicurezza-Lavoro-DLGV81-2008-AGGIORNATO-nov2012.pdf

 

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