Fisco e norme

Sgravi fiscali fino al 100% per le imprese che fanno donazioni alle associazioni culturali

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Sgravi fiscali fino al 100% per le imprese che fanno donazioni alle associazioni culturali

Le imprese che hanno fatto donazioni per la cultura devono dichiararlo entro il 31 gennaio 2013 all’Agenzia delle Entrate. Anche chi ha ottenuto le donazioni deve fare altrettanto entro la stessa data, solo che in questo caso la dichiarazione va inviata al Ministero per i Beni e le Attività culturali. Le aziende potranno così dedurre gli importi dal reddito d’impresa

Le erogazioni liberali (donazioni di denaro) destinate alla cultura e allo spettacolo possono essere fatte sia dalle imprese che dalle singole persone fisiche e dagli enti non commerciali. Possono riceverle sia le aziende pubbliche del settore culturale sia le organizzazioni e gli enti del settore privato no profit (ad esempio le associazioni culturali senza scopo di lucro legalmente riconosciute).

Tali donazioni di denaro possono costituire, dal punto di vista fiscale, oneri deducibili dal reddito se a donare è stata un’impresa o oneri detraibili dall’imposta sul reddito se a donare è stata una persona fisica o un ente non commerciale.

Le imprese che decidono di erogare una somma di denaro a beneficio della cultura non devono più produrre documentazioni e certificazioni particolari ma semplicemente presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. A partire dalle donazioni del 2012, infatti, basta compilare un modulo e inviarlo telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio 2013 (alleghiamo all’articolo le istruzioni relative). Al contempo, anche le organizzazioni che hanno beneficiato delle donazioni devono inviare un modulo al Ministero.

A introdurre i cambiamenti suddetti è stato il D.L. 201/2011 recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici convertito nella L. 214/2011 (pubblicata sulla G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011 – Supplemento Ordinario n. 276).

In particolare, il comma 9 dell’art. 40 prevede una riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese e per i cittadini che intendono effettuare erogazioni liberali a favore di attività culturali ai sensi dagli articoli 15, comma 1, lettere g) ed h) e art. 100 comma 2, lettere e) ed f) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Pertanto la documentazione e le certificazioni attualmente richieste sono sostituite da un’apposita dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà; inoltre, il comma 9 dell’art. 42 prevede che le somme elargite da soggetti pubblici e privati, per fini rientranti nei compiti istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, siano riassegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze al Ministero per i beni e le attività culturali. Alleghiamo all’articolo la circolare chiarificatrice del Ministero su questo particolare punto, la n. 222/2012.

Di conseguenza, al fine di migliorare i servizi alle imprese, le procedure di comunicazione delle erogazioni liberali (di cui all’art. 100, comma 2, lettera m) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) sono state semplificate nel seguente modo:
Le imprese che hanno effettuato erogazioni liberali nel 2012, per ottenere i benefici fiscali previsti dalla legge, sono tenute, entro il 31 gennaio 2013 ad un solo obbligo di comunicazione. Tale adempimento dovrà essere effettuato per via telematica all’Agenzia delle Entrate tramite il nuovo software di compilazione disponibile sul sito agenziaentrate.gov.it

I soggetti che hanno beneficiato di erogazioni liberali nel 2012 sono tenuti, entro il 31 gennaio 2013, ad effettuare la comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali tramite il nuovo modello per beneficiari.

È l’articolo 100 del TUIR la norma da seguire per quanto riguarda le donazioni. Per un necessario approfondimento lo alleghiamo all’articolo.

Ricordiamo alle imprese etiche, cioè quelle che si rendono socialmente utili, che investire in cultura significa investire nella crescita economico-sociale del Paese attraverso un’azione comune di risorse pubbliche e private. Per questa ragione il contributo costituito dalle erogazioni liberali effettuate da imprese è molto importante, tanto è vero che è collegato a uno degli articoli principali della Costituzione: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Tutela e valorizza il patrimonio storico e artistico della nazione” (Art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana).

Le donazioni che si possono fare non hanno limiti di importo, né minimi né massimi, e sono una libera scelta di un’azienda etica e responsabile che può decidere di farle a favore (come stabilisce il comma 2 dell’art. 100 del TUIR) dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.

Allegati

(xls) istruzioni-compilazione-modello.xls
pdf circolare222.pdf
pdf Art100-TUIR.pdf

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