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Legge Agricoltura in Piemonte

Agricoltura Piemonte

Nuova legge regionale sull’agricoltura in Piemonte

Approvate dal Consiglio regionale le nuove disposizioni regionali in materia agricola che risolvono le lacune normative in materia, semplificandola

Le disposizioni racchiuse nella nuova Legge sono relative a vari ambiti del comparto agricolo: dal settore vitivinicolo al fitosanitario, dall’utilizzo dei pascoli montani al sostegno alle aziende.

La Legge, che era stata presentata come disegno di legge n. 265 a gennaio, è finalmente arrivata all’approvazione consiliare il 23 aprile 2013. Era stata richiesta in particolare dall’assessore all’agricoltura Claudio Sacchetto sulla base delle istanze degli imprenditori agricoli degli ultimi anni il quale, mostrando grande soddisfazione per la conclusione dell’iter legislativo, ha dichiarato: “ritengo tale provvedimento legislativo uno strumento necessario al comparto. Gli ambiti interessati sono differenti, la regolamentazione per l’affitto dei pascoli pubblici in montagna, l’accesso al credito da parte delle piccole medie imprese, il  sostegno ai consorzi di difesa e un ulteriore rafforzamento degli strumenti normativi in ambito fitosanitario per tutelare le aziende che ottemperano alle indicazioni regionali”.

Tra i provvedimenti contenuti, riportiamo i seguenti come indicati dall’assessorato all’agricoltura:

Aiuto nei confronti dei Consorzi di difesa

La Regione prevede un sostegno economico finalizzato alla copertura degli interessi bancari sostenuti dai Consorzi di difesa delle colture agrarie che hanno stipulato, per conto dei propri soci, delle polizze assicurative contro le calamità atmosferiche, a garanzia dei contributi statali previsti per i premi delle annualità comprese tra gli anni 2007 e 2011.
L’anticipo delle polizze in nome dei soci, unito al ritardo degli aiuti statali, ha generato per i Consorzi un’esposizione bancaria importante, rallentando di fatto l’indispensabile attività svolta a servizio del mondo rurale. La legge regionale crea le condizioni per poter intervenire in aiuto, i Consorzi potranno in questo modo proseguire con maggiore autonomia la propria
azione sul territorio.

Accesso al credito

L’articolo 2 della legge approvata in Consiglio Regionale consente un rafforzamento del sistema di garanzia specifico per il comparto primario attraverso l’introduzione di uno strumento legislativo finalizzato ad una patrimonializzazione delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi). Saranno concessi prestiti quindicennali da rimborsare alla scadenza in un’unica soluzione per un importo pari al valore nominale, decurtato delle somme eventualmente utilizzate a copertura delle perdite per interventi in garanzia a favore delle imprese socie, e incrementato degli interessi.

Risorse pastorali

Nell’ambito delle azioni finalizzate alla conservazione e alla salvaguardia dei pascoli montani e delle malghe di proprietà pubblica, sono state definite procedure d’affitto e condizioni contrattuali e gestionali specifiche facenti riferimento alla legge 3 maggio 1982 n. 203 (norme sui contratti agrari), alla legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell’affitto di fondi rustici) e alle disposizioni della Giunta regionale. Mediante la nuova legge l’attività delle risorse pastorali viene inequivocabilmente regolamentata ponendo, nel rispetto della normativa nazionale in merito, precisi parametri tecnico-scientifici (carichi, durata della permanenza, scheda di stalla per garantire l’utilizzo del pascolo da parte di allevatori ecc) e specifiche disposizioni amministrative necessarie da un lato per la corretta conservazione del pascolo nel tempo e dall’altro per tutelare chi, con il proprio lavoro, contribuisce al mantenimento delle malghe.

Settore vitivinicolo

Una situazione di “vacatio legis” conseguente alle semplificazioni previste dal D.L. nazionale 112/2008, provocava nel sistema di controllo e vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei prodotti vitivinicoli  un vuoto attributivo in relazione alle qualifiche previste per le funzioni delle Province che operano i controlli nel comparto agricolo. Scongiurando una limitazione dell’azione di tali uffici, l’articolo 6 della nuova legge regionale inserisce rimandi ai servizi antisofisticazioni vinicole provinciali, evitando il depotenziamento di un’attività finalizzata alla tutela delle produzioni vinicole.

Misure fitosanitarie

La nuova legge regionale prevede inoltre fermi provvedimenti per quei soggetti non ottemperanti alle misure fitosanitarie obbligatorie, spesso responsabili dell’espandersi di gravi patologie anche alle altre colture sul territorio. In questo senso, l’articolo 8 bis prevede di escludere da qualunque tipo di contributo economico quelle aziende che, non rispettando gli obblighi di difesa imposti dalla normativa, vanificano gli sforzi posti in essere dall’Amministrazione regionale, danneggiando le imprese rurali territorialmente adiacenti.

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