Fisco e norme

Da questo mese cambia la modalità di pagamento IVA della PA

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mefLe pubbliche amministrazioni che comprano beni e servizi dalle imprese private devono versare direttamente all’erario l’imposta loro addebitata in fattura dai fornitori

Il Decreto di attuazione di queste nuove disposizioni contenute nella Legge di Stabilità appena approvata è in fase di perfezionamento ma verrà applicato a tutte le operazioni – anche quelle già fatturate a partire dal 1° gennaio 2015.

La norma dello “Split Payment” (scissione dei pagamenti) stabilisce che “le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori”.

Nello schema di Decreto di attuazione che sta predisponendo il Ministero dell’Economia e delle Finanze, viene precisato che “il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data”.
Si prevede inoltre che, per le operazioni soggette al meccanismo della split payment, l’imposta divenga “esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell’amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura”.
Il versamento dell’imposta dunque può essere effettuato, a scelta della PA acquirente, con le seguenti modalità:
a) utilizzando un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.
Tuttavia viene previsto che, fino all’adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile delle pubbliche amministrazioni interessate (ma in ogni caso non oltre il 31 marzo 2015), le stesse amministrazioni accantonino le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta, che deve comunque essere effettuato entro il 16 aprile 2015.
Ciò per quanto concerne gli adempimenti che deve effettuare la Pubblica Amministrazione, ma resta da vedere quale comportamento dovrà tenere l’impresa che ha emesso fattura regolare con IVA, dal momento che spesso questa deve essere compensata con fatture a debito per le quali si deve pagare l’IVA immediatamente. Il dubbio è che per le imprese private aumentino le problematiche inerenti la mancanza di liquidità, eliminando quei vantaggi derivanti dalla compensazione immediata.
Si spera che chi di dovere abbia pensato anche a questo. (D.M.)

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