Pensioni

Le pensioni INPS collegate al Fondo telefonici

traliccio-telefonico

I titolari di posizioni assicurative e di trattamenti pensionistici legati a tale fondo per le pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia sono iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dal gennaio 2000. L’INPS chiarisce le norme che regolano il calcolo della relativa quota di pensione

Il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia è stato istituito nel 1920 e poi soppresso dal 1° gennaio 2000; i titolari di posizioni assicurative e di trattamenti pensionistici legati a tale fondo sono stati iscritti, a partire da quella data, al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD). Dal 1° gennaio 1997, le norme che regolano il calcolo della quota di pensione, la retribuzione pensionabile e l’accredito della contribuzione, sono state uniformate a quelle in vigore nel FPLD. 

L’Istituto nazionale di previdenza sociale sta mettendo in atto l’operazione trasparenza “Inps a porte aperte” mediante la quale vengono diffuse le informazioni che chiariscono le regole previste per la composizione e l’effettivo funzionamento dei maggiori fondi speciali gestiti dall’Istituto. In questo caso vengono dunque rese pubbliche le informazioni relative al cosiddetto Fondo Telefonici, ovvero il Fondo per le pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

Il primo dato che emerge è che il 55% dei trattamenti in essere risulta più elevato del 20-30% rispetto al contributivo, un altro 30% di prestazioni è tra un terzo e due terzi più alto che col contributivo. Solo una pensione su 100 del Fondo telefonici risulterebbe più generosa con il ricalcolo contributivo. Le deviazioni dal contributivo sono più forti per chi va in pensione prima.
Le variazioni sono significative: ad esempio, un dirigente andato in pensione a 61 anni nel 2013 titolare di una pensione lorda mensile a gennaio 2015 di 6.500 euro, percepisce una prestazione di 1.900 euro più alta di quella che avrebbe ottenuto con il ricalcolo contributivo.
pensioni_2000_2014

pensioni-2000-2014

Iscritti

Il Fondo telefonici ha storicamente interessato tutto il personale dipendente delle società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e della società ITALCABLE. Dal 1963 il Fondo ha incluso anche i dipendenti delle società che esercitavano il controllo amministrativo e finanziario e i dipendenti delle associazioni costituite per la tutela degli interessi economici e sindacali delle aziende sopra elencate.
Sono inoltre iscritti:

  • i dirigenti che non avevano fatto domanda per rimanere iscritti all’INPDAI 
  • il personale del Ministero delle Comunicazioni addetto ad attività trasferite all’IRI/TEL che non abbia optato per restare nel pubblico impiego.

L’Inps così presenta le principali caratteristiche del fondo soppresso confrontandole con l’attuale FLPD:

1) Per le anzianità fino al 1992 non esistono massimali o fasce retributive a rendimenti decrescenti, che invece sono presenti per il FPLD. Tutta la retribuzione teorica (che esclude le componenti accessorie della retribuzione) ha un’aliquota di rendimento (l’aliquota utilizzata per calcolare la pensione nel sistema retributivo) costante.
2)Tale aliquota di rendimento (2,5%) è del 25% più elevata di quella della prima fascia retributiva del FPLD (2%). Le differenze nelle aliquote di rendimento aumentano considerevolmente per le retribuzioni più alte visto che per i telefonici queste aliquote non si abbassano all’aumentare del reddito.

A partire dal 1993 le peculiarità al punto 1. e 2. sono state gradualmente armonizzate alle regole previste per la generalità dei lavoratori iscritti al FPLD.
3) La retribuzione usata, fino al 1992, per il calcolo della pensione non è, come nel FPLD, quella media degli ultimi 5 anni, ma la minore tra:

  • quella teorica degli ultimi 12 mesi
  • la media di quella teorica degli ultimi 3 anni maggiorata del 12%. 

4) Per i lavoratori del settore in servizio al 20 febbraio 1992 le ricongiunzioni da altre gestioni, necessari al fine di creare una posizione assicurativa unica, non sono a carico del lavoratore, come per il FPLD, bensì a carico dei datori di lavoro.
5) Per alcune categorie all’interno della “famiglia” dei telefonici, in particolare i dipendenti dell’azienda ASST e dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni adibiti a particolari mansioni, è riconosciuta una maggiorazione dell’anzianità contributiva di un terzo sui periodi di servizio. Tale maggiorazione non è prevista nel fondo telefonici ma è stata riconosciuta sulla base di un contenzioso, perché i dipendenti dei telefoni di stato transitati il 20 febbraio 1992 nel fondo telefonici godevano di tale maggiorazione . Il riconoscimento non è avvenuto gratuitamente, come avviene nello stato, ma sulla base di un pagamento di onere da parte del datore di lavoro.

Calcolo della pensione

Di seguito si riportano i dettagli sul calcolo delle pensioni per gli appartenenti al fondo:

  • Anzianità contributiva superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995: la pensione verrà calcolata esclusivamente con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011 e con il sistema contributivo per le anzianità maturate dal gennaio 2012; 

L’importo della pensione è costituito dalla somma delle seguenti quote:

– quota A: quantificata sull’anzianità contributiva maturata al 31.12.1992;
– quota B: quantificata sull’anzianità maturata dal 1.1.1993 al 31.12.1994;
– quota C: quantificata sull’anzianità maturata dal 1.1.1995 al 31.12.96.
– quota D: quantificata sull’anzianità maturata dal 1.1.1997 al 31.12.2011.
– quota contributiva: quantificata sull’anzianità maturata da gennaio 2012.

  • Anzianità inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995: la pensione verrà calcolata con il sistema retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per la contribuzione maturata dopo tale data.

L’importo della pensione è costituito dalla somma delle seguenti quote:
– quota A retributiva: quantificata sull’anzianità contributiva maturata al 31.12.92;
– quota B retributiva: quantificata sull’anzianità maturata dal 1.1.93 al 31.12.94;
– quota C retributiva: quantificata sull’anzianità maturata dal 1.1.95 al 31.12.95;
– quota contributiva: quantificata sull’anzianità maturata dal 1.1.96

  • Per i soggetti iscritti al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva a tale data: la pensione sarà calcolata interamente con il sistema contributivo.

La pensione liquidata con il sistema retributivo non può, comunque, superare il più favorevole dei seguenti importi:

  1. 80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore per il FPLD;
  2. 90% della retribuzione pensionabile considerata ai fini del calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel Fondo, prima del 1° gennaio 1996.

tabella-calcolo-pensione

A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017, la legge Monti – Fornero ha istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati del Fondo. L’ammontare del contributo è definito dalla medesima legge ed è determinato in rapporto al periodo di iscrizione antecedente all’armonizzazione conseguente alla legge n.335/1995, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria.

pensioni-gennaio-2015

Negli anni il Fondo ha visto una progressiva erosione del patrimonio, divenuto negativo nel 2010, e un debito ad oggi di quasi 7 miliardi. Il Fondo è in disavanzo di gestione dal 2003. Per l’anno 2015 è prevista una perdita di oltre 1 miliardo di euro, causata in larga parte dagli effetti negativi della chiusura del Fondo ai nuovi ingressi.

andamento-economico-fondo

I dati che presentiamo vengono divulgati dall’Inps allo scopo di migliorare il rapporto informativo tra Ente e cittadini, non perché la Legge obblighi l’Istituto a farlo, ma per una libera scelta. Infatti ricordiamo che l’operazione trasparenza è stata lanciata e voluta dal Presidente Boeri, che l’ha annunciata nel suo discorso di insediamento.
L’obiettivo è quello di rendere più chiari i meccanismi di funzionamento delle prestazioni erogate dall’Istituto.

(D.M.)

Potrebbe interessarti