FISCO

Dichiarazione dei redditi: chiarimenti del Fisco su oneri deducibili e spese detraibili

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di Sabrina Fattori, Commercialista Studio Fattori

Come ogni anno, in prossimità del termine per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche riaffiorano dubbi e perplessità in tema di detrazioni fiscali e oneri deducibili dal proprio reddito. Quest’anno ci è venuta in soccorso la nuova Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E/2015 del 24 Aprile 2015 che fornisce alcuni utili chiarimenti di seguito sintetizzati.

In tema di spese mediche viene chiarito che sono detraibili senza specifica prescrizione medica le spese di massofisioterapia, sempreché nel documento di certificazione del corrispettivo venga attestato il possesso dello specifico diploma triennale (conseguito entro il 17 marzo 1999) e descritta specificamente la prestazione resa.
Si precisa inoltre che per le spese odontoiatriche la dicitura “ciclo di cure medico odontoiatriche specialistiche” riportata in fattura consente di fruire della detrazione.
È stata anche esplicitamente ammessa la detrazione sulla crioconservazione di ovociti che rientrano così a pieno titolo tra le sanitarie detraibili.
Infine, anche il versamento di un contributo a favore di una Onlus quale corrispettivo del trasporto in ambulanza di disabili costituisce spesa medica detraibile al 19%.

Con riguardo alle spese di istruzione, la suddetta Circolare precisa che sono detraibili le spese sostenute per l’iscrizione agli Istituti Tecnici Superiori, mentre resta esclusa la detrazione per canoni relativi a contratti di locazione stipulati dagli studenti iscritti ai predetti Istituti Tecnici Superiori.

Per quanto concerne le spese per il recupero del patrimonio edilizio la Circolare in esame precisa che la detrazione delle spese suddette spetta al soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione anche se l’ordinante è un soggetto diverso – fermi restando gli altri presupposti normativi; inoltre, il contribuente che effettua un ulteriore e autonomo intervento edilizio sullo stesso immobile, in diversa annualità, ha diritto ad un nuovo limite di spesa di €96.000.
Si precisa, altresì, esplicitamente, che la detrazione non fruita si trasferisce mortis causa agli eredi a condizione che conservino la detenzione materiale e diretta dell’immobile per i periodi d’imposta successivi. Non si trasferisce agli eredi, invece, la detrazione per l’acquisto di mobili c.d. “bonus mobili”.

La Circolare più volte richiamata in merito agli altri oneri deducibili precisa che sono deducibili dal reddito complessivo del coniuge erogante le somme corrisposte al coniuge separato per le spese di alloggio (canone di locazione e spese condominiali) qualora siano disposti dal giudice.
È stato chiarito che la ripartizione della deduzione del 50% delle spese per l’adozione internazionale tra i coniugi è effettuata proporzionalmente in relazione alle spese sostenute da ciascuno e fa fede, in ogni caso, la certificazione dell’ente autorizzato.
La detrazione sugli interessi di mutuo spetta anche al contribuente residente all’estero per motivi di lavoro se l’unità immobiliare acquisita sia stata effettivamente adibita ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto.
Nel caso in cui il credito di imposta spettante per il riacquisto della “prima casa” sia stato utilizzato solo parzialmente per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per l’atto che ha generato il credito stesso, l’importo residuo può essere utilizzato in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche o in compensazione tramite F24, ma non in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni per gli atti presentati dopo la data di acquisizione del credito, in quanto, per le imposte dovute in relazione a tali atti, il credito deve essere usato per intero.

Con l’auspicio che quest’anno il compito si presenti meno arduo auguro a tutti buon lavoro!

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