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La sospensione feriale dei termini

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A cura di Sabrina Fattori, commercialista Studio Fattori, componente Commissione Pari Opportunità Ordine dei Commercialisti

A partire da quest’estate la sospensione feriale dei termini processuali è ridotta da 46 a 30 giorni: i termini per l’avvio e la continuazione di molti tipi di cause saranno infatti sospesi dal 1 al 31 agosto. Per effetto della sospensione, i suddetti giorni, vengono sostanzialmente “cancellati” dal calendario dei tribunali. Ciò implica non soltanto che durante tale periodo non saranno fissate udienze ma anche e soprattutto che, nel calcolo di alcuni termini processuali, dovranno essere esclusi i 31 giorni di agosto.

Il Decreto Legge n. 132/2014 ha abbreviato la durata del periodo di sospensione (prima prevista dal 1 agosto al 15 settembre) con l’intento di accelerare i processi e smaltire il contenzioso arretrato.

Ma cos’è la sospensione dei termini dei termini processuali?
E’ un istituto di natura processuale che prevede l’esclusione dei giorni ricompresi tra il 1 e il 31 agosto dal calcolo delle scadenze processuali. Il periodo di sospensione, quindi, comprende 31 giorni di cui i contribuenti e gli uffici dovranno tenere conto con riguardo alla proposizione di ricorsi e appelli, oltreché per il deposito di atti, documenti e memorie, poiché la c.d. sospensione “feriale” si applica anche nel contenzioso tributario. E’ altresì applicabile alla procedura di mediazione disciplinata dall’art 17 bis Dlgs 546/92.

Come si calcolano i termini soggetti a sospensione feriale?

  • Se il termine processuale inizia prima del periodo feriale si conteranno i giorni fino al 31 luglio, non si conteranno i 31 giorni di agosto e si ricomincerà a contare dal 1 settembre: per esempio se in data 20 luglio il giudice fissa il termine di 30 giorni per deposito di note, detto termine non scadrà il 19 agosto bensì il 19 settembre;
  • se il termine processuale inizia nel corso del periodo feriale, tutti i giorni si conteranno a partire dal 1 settembre

Casi di esclusione
La sospensione feriale non si applica:

  • in materia penale (artt. 2, 2-bis, 4 L. 742/1969, art. 91 r.d. 12/1941, art. 467 c.p.p.); 
  • in materia civile (artt. 3 e 4 L. 742/1969, art. 92 r.d. 12/1941, artt. 409 e 442 c.p.c.): cause di alimenti; procedimenti cautelari; adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, ecc.;
  • in materia amministrativa (art. 5 L. 742/1969): ai procedimenti per la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

Esempi di sospensione feriale dei termini in materia tributaria:

  • il versamento delle somme dovute a seguito di accertamenti esecutivi beneficia del maggiore termine anche ai fini del pagamento qualora i 60 giorni cadano nel periodo feriale;
  • in caso di ricorso, la norma prevede che il contribuente debba versare 1/3 delle imposte pretese nell’atto, entro il termine per impugnare. Anche per questo adempimento è possibile differire la scadenza oltre il 31agosto;
  • la sospensione feriale vale anche per i termini previsti per la costituzione in giudizio, ossia il deposito del ricorso in commissione tributaria. L’atto deve essere depositato presso la cancelleria del giudice tributario entro 30 giorni dalla notifica alla controparte, ma se questo termine cade nel periodo feriale, il conteggio dei giorni si dovrà sospendere per l’intera pausa feriale.

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