Emanata la circolare INPS relativa al riordino della normativa sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. La nuova disciplina delle integrazioni salariali ordinarie
Pubblicata il 2 dicembre, la circolare attua le disposizioni per riordinare la materia come previsto dal Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.
Vengono introdotte le seguenti novità:
- La durata massima complessivadei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) non può superare i 24 mesi nel quinquennio mobile considerati anche eventuali periodi di integrazione salariale straordinaria. Nel caso del settore edile la durata massima è di 30 mesi.
- A partire dal 1° gennaio 2016 vengono abolite le commissioni provinciali per l’autorizzazione delle ore di CIGO; l’autorizzazione dei trattamenti ordinari viene disposta direttamente dalla Sede INPS territorialmente competente.
- Nella platea dei beneficiari della CIGO vengono inclusi anche gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.
- Per beneficiare della CIGO i lavoratori devono avere un’anzianità presso l’unità produttiva aziendale di almeno 90 giorni di effettivo lavoro. Sono inclusi nei 90 giorni anche i giorni di ferie, festività, infortunio e maternità obbligatoria.
- Il conguaglio, da parte delle Aziende, delle integrazioni anticipate ai lavoratori, viene sottoposto ad un termine di decadenza di 6 mesi e viene rivista la contribuzione a carico delle imprese con la rimodulazione delle aliquote contributive.
- La domanda può essere presentata entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Per le domande riguardanti eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa intervenuti dal 24 settembre (giorno di entrata in vigore del decreto attuativo) al 2 dicembre (data di pubblicazione della circolare INPS in materia), il requisito di 15 giorni decorre dalla data di pubblicazione della circolare.
- La nuova disciplina si applica a tutte le domande di CIGO presentate a decorrere dal 24 settembre 2015 anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione del lavoro antecedenti o iniziati prima dell’entrata in vigore del decreto. In tale ultima ipotesi, tuttavia, non è richiesto il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro dei 90 giorni e rimangono immutate le modalità di presentazione della domanda, ai sensi della precedente disciplina.
Per avere un quadro completo delle novità si può visualizzare il lungo testo della circolare.
(D.M.)