Diritti

Congedo indennizzato per le donne vittime di violenza

cartello Inps
Pubblicata dall’Inps la circolare attuativa della legge

Dopo le recriminazioni di questi giorni da parte della Cgil e di altre associazioni che a distanza di quasi un anno non vedevano attuata la legge a causa di un ritardo nell’emanazione da parte dell’Inps, l’Istituto si è immediatamente attivato. Ecco la circolare


“L’Inps emani subito la circolare applicativa del decreto attuativo del Jobs act che tutela le lavoratrici vittime di violenza”. Questa la richiesta di Loredana Taddei, responsabile Politiche di genere Cgil nazionale che spiega: a un anno dall’entrata in vigore del Decreto legislativo 80/2015 che prevede per le lavoratrici inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, sia dipendenti (pubbliche e private) che collaboratrici a progetto, il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi, questo diritto è ancora solo scritto e non esigibile a causa di questo ritardo.
Secondo Taddei questa mancata applicazione influisce negativamente anche sul rinnovo dei contratti collettivi nazionali di categoria che in merito non possono normare nulla.

A questo punto l’Inps ha reagito con i fatti ed ha emanato la circolare, che alleghiamo all’articolo.
L’Inps eroga l’indennità alle lavoratrici dipendenti vittime di violenza di genere del settore privato, escluse le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari.
Per fruire del congedo e dell’indennità occorre avere un rapporto di lavoro in corso di svolgimento, ed essere inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio.

Il  congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi (90 giorni di astensione effettiva dall’attività lavorativa); tale periodo va fruito entro i 3 anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Si può godere del congedo in coincidenza di giornate nelle quali è previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa (con esclusione quindi dei giorni festivi, dei periodi di sospensione dell’attività lavorativa o dei periodi di aspettativa e dei giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro).

Il congedo può essere fruito in modalità giornaliera o oraria, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative.
Per le giornate di congedo utilizzate per svolgere i percorsi di protezione è corrisposta un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione.
In caso di fruizione oraria, l’indennità è pagata in misura pari alla metà dell’indennità giornaliera.

Attenzione: l’indennità è anticipata dal datore di lavoro, salvo conguaglio, secondo le modalità previste per le indennità di maternità. Essa è corrisposta direttamente dall’Istituto alle lavoratrici per le quali è previsto il pagamento diretto delle indennità di maternità.

Le lavoratrici che hanno già usufruito di periodi di congedo dall’entrata in vigore della riforma (25 giugno 2015) ad oggi, presentano una domanda anche per tali periodi, in modo da consentire la verifica dei conguagli eventualmente già effettuati.

Il testo completo della circolare è in allegato in fondo all’articolo. Si tratta di una circolare molto attesa, dal momento che i dati relativi alle donne che subiscono o hanno subito violenza nel nostro Paese sono drammatici: quasi 7 milioni di donne, pari a un terzo della popolazione femminile tra i 16 e i 70 anni. Spesso, anzi nella maggioranza dei casi si tratta di violenze subite in ambito domestico e, come afferma la stessa Loredana Taddei, “l’esposizione alla violenza è legata anche alle condizioni occupazionali ed economiche peggiorate con la crisi perché la mancanza di un lavoro e di un reddito impedisce di recidere il legame con mariti, compagni o familiari violenti”.

Ora che la circolare è stata emanata, i datori devono impegnarsi ad applicarla immediatamente perché anche loro diventano attori importanti della lotta contro la violenza di genere.

(D.M.)

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