Fisco e norme

Contratto, crisi di impresa e tutela del contraente debole

convegno

Giornata di studio sugli effetti della crisi mondiale d’impresa sui rapporti giuridici e sui contratti. Presenti anche i rappresentanti dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e i magistrati della suprema Corte di Cassazione

di Camilla Orsini, giornalista

Durante la giornata di studio organizzata dal Centro di studi giuridici sui diritti dei consumatori del polo scientifico-didattico di Terni, svoltasi presso l’Hotel Michelangelo di Terni il 20 maggio 2016, si è parlato dei seguenti temi: il contratto, la crisi d’impresa e la tutela del contraente debole. Presente anche l’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e l’Ordine dei Dottori commercialisti della provincia di Terni, insieme a tanti studiosi e specialisti, tra i quali docenti universitari provenienti dagli atenei di tutta Italia e dall’Estero nonché magistrati della Suprema Corte di Cassazione.

All’ordine del giorno gli effetti della crisi mondiale d’impresa sui rapporti giuridici preesistenti e sui contratti pendenti, le recenti modifiche alla legge fallimentare e un confronto tra i Paesi europei (l’Italia e la Spagna) e quelli latino-americani (la Colombia).

“Si tratta di un appuntamento fisso da oltre dieci anni nel panorama scientifico nazionale e internazionale” spiega il professore Lorenzo Mezzasoma, coordinatore dell’incontro. “Con questa giornata di studi assicuriamo, grazie al contributo dei giuristi italiani e stranieri che vi partecipano, un importante momento di accrescimento e di confronto dell’ambito del diritto civile, in particolare dei diritti dei consumatori”.

La base di partenza è il presupposto che le dinamiche fallimentari non interessino solamente il mondo bancario e finanziario, ma abbiano anche degli aspetti giuridici fondamentali in grado di rilanciare il sistema produttivo e superare quindi la crisi stessa.

“I soggetti interessati sono tre: il contratto, la crisi d’impresa e la tutela del contraente debole – ha spiegato il prof. Rizzo dell’Università di Perugia – in particolare il primo ha guadagnato in tempi recenti sempre nuovi territori. Il contratto oggi è infatti ampiamente utilizzato anche nei settori un tempo ritenuti impensabili, andando in questo modo ad allargare il bacino della nostra ricerca”.

Ma cosa intendiamo di preciso quando parliamo di crisi d’impresa? Il fenomeno in questione sorge contemporaneamente alla nascita dell’impresa stessa, in quanto si tratta di una fase fisiologica del ciclo di vita. Proprio a partire dagli anni ’70 del Novecento la crisi è diventata una caratteristica permanente del sistema industriale, considerata anche causa di “allarme sociale” in quanto una singola crisi d’azienda può causarne altre a catena andando quindi a turbare l’intero sistema economico di un determinato ambito di riferimento.

C’è poi il contraente debole: “può essere il creditore o il debitore, il mutuatario fallito, il contraente di un contratto d’acquisto con riserva delle proprietà oppure ancora il fallito rispetto al creditore o, viceversa, il creditore nei confronti del fallito”, spiega il professore Di Raimo, dell’Università di Salerno, ponendosi anche la seguente domanda: “Ma il legislatore, ha effettivamente fornito i parametri essenziali per decidere se l’imprenditore è meritevole o meno del concordato?”. Ovviamente non c’è una risposta univoca, anche perché l’esito positivo o negativo della stessa ruota intorno ai diversi e numerosi interessi coinvolti, a partire dagli interessi dei debitori (che vorrebbero proseguire la propria attività) e quelli dei creditori (che vorrebbero che il piano inclinato del debitore si raddrizzasse prima che sia tutto finito). “La situazione attuale è la seguente” conclude il professore: “la normativa è disordinata, fatta di piccoli frammenti dove a volte prevale una parte e a volte l’altra”.

Tirando il filo del discorso, quindi, “è essenziale capire quanto, in un’economia di mercato, le crisi non siano vicende straordinarie bensì appartengano al sistema giuridico al punto da contaminarne le vicende stesse”, sostiene il professore E. Caterini dell’Università della Calabria. C’è da considerare infatti anche il risvolto della medaglia: “La crisi diventa un elemento dinamico che implica poteri di organizzazione rinnovati e mutati. L’unicità del mercato riguarda i fenomeni di crisi che transitano dal pubblico al privato, dal finanziario all’economico, senza che i fattori di crisi dipendano però dal buon operato dell’azienda”.

Concludendo, diceva bene Pietro Perlingieri (Riflessioni conclusive, in F. Parente e L. Ruggeri a cura di, Attività di liquidazione e tutela dei creditori), “la ‘meritevolezza’, infine, si rivela anche come valutazione dei comportamenti. La disciplina della crisi di impresa e della crisi da sovra-indebitamento impone di valutare chi merita il concordato e chi non lo merita: valutazione per la quale il legislatore ha fornito i parametri essenziali, ma che lascia ampi spazi discrezionali al giudice. Tuttavia anche questa ‘meritevolezza’ non può considerarsi disgiunta dalla finalità, dallo scopo, dalla natura del soggetto debitore ed anche dalla qualità dei soggetti creditori, taluni dei quali particolarmente meritevoli o comunque più meritevoli di altri”.

I relatori

In mattinata si sono tenuti gli interventi del professor V. Rizzo dell’università di Perugia, del prof. R. Di Raimo dell’università di Salerno, del dottor U. Rana che ha parlato di fallimento e contratto di leasing, del professor E. Llamas Pombo dell’Universidad de Salamanca e del professore J. L Pètrz-Serrabona Gonzalez dell’Universidad de Granada. Nel pomeriggio, invece, sono state presentate le relazioni dei professori M. Curini e G. Gazzavoni dell’università di Perugia, del professor A. Luna Serrano dell’Universidad de Barcelona, del cons. G. Di Salvo del tribunale di Roma, del prof. L. Farenga dell’università di Roma, del prof. P. Vella della corte di Cassazione, del prof. E. Caterini dell’università di Calabria e del professor A. Luminoso dell’università di Cagliari.

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