FISCO

Professionisti: dichiarazione dei redditi dei lavoratori autonomi – Quadro RE

sabrina-fattori

 

A cura di Sabrina Fattori, Commercialista Studio Fattori, Commissione Pari Opportunità Ordine dei Commercialisti

Architetti, ingegneri, medici, avvocati come ogni anno devono riepilogare i propri compensi e spese sostenuti al fine di comunicare al Fisco il risultato della propria attività. Secondo una recente survey del Ministero delle Finanze il reddito medio dei professionisti è al top rispetto alla classifica dei redditi delle persone fisiche ma esiste una significativa differenza tra il reddito medio della categoria desumibile dagli studi di settore e quello del singolo analiticamente determinato. 

Di seguito si riporta una breve rassegna dei principali righi del quadro RE del modello Unico che il professionista è tenuto a compilare per il calcolo del proprio reddito fiscale annuo.

Il reddito del lavoratore autonomo

Il reddito che il lavoratore autonomo deve dichiarare nel quadro RE del Mod. Unico 2016 è dato dalla differenza tra gli onorari incassati e le spese corrisposte nel anno solare di riferimento. In altri termini non è rilevante la data della parcella emessa e/o fattura di acquisto ricevuta ciò che conta è la manifestazione finanziaria delle operazioni, coincidente con la data di incasso e/o pagamento.
Il principio guida per la determinazione del reddito fiscale dei lavoratori autonomi è il principio di cassa, che – per come sopra descritto – prescinde dal momento di effettuazione dell’operazione ma tiene conto solo dei movimenti di cassa/banca avvenuti nell’anno solare di riferimento. A tale principio fanno eccezione esclusivamente: gli ammortamenti dei beni strumentali; i canoni di leasing egli accantonamenti per indennità di quiescenza e di previdenza, che partecipano al reddito del professionista sulla base della competenza economica indipendentemente dall’effettiva manifestazione finanziaria.

I dati per la dichiarazione

I dati per il calcolo del reddito sono quelli che derivano dalle scritture contabili obbligatorie. Per i lavoratori autonomi esonerati dalla tenuta delle scritture contabili, come quelli che hanno aderito al regime delle nuove iniziative produttive o al regime dei minimi, i dati si ricavano direttamente dai documenti contabili, per i quali resta comunque l’obbligo di conservazione. Anche in presenza di un reddito annuo pari a zero i professionisti tenuti alle scritture contabili obbligatorie devono presentare la propria dichiarazione dei redditi che come ovvio riporteranno tutti i righi della dichiarazione pari a zero.
Si precisa che i soggetti che adottano il nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditorialità giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011) non devono compilare il presente Quadro, in quanto obbligati alla compilazione dell’apposito Quadro LM. Si precisa altresì che i soggetti che percepiscono redditi di lavoro autonomo occasionale (art. 53, comma 2, del Tuir), non devono compilare il presente Quadro, bensì il Quadro RL.

Vediamo in dettaglio i principali righi del quadro RE:

RigoRE1: indicare Codice Attività ed eventuali cause di esclusione da studi di settore.

RigoRE2: vanno indicati i Compensi lordi derivanti dall’Attività Professionale o Artistica. Alla somma dei compensi deve includersi la maggiorazione del 4% per gli iscritti alla gestione separata INPS addebitata ai committenti mentre è escluso il contributo integrativo richiesto dalle Casse Previdenziali delle professioni ordinistiche.

Rigo RE3: Altri Proventi Lordi (interessi moratori, gli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell’anno; i proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro autonomo).

Rigo RE4: Plusvalenze Patrimoniali (realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso, anche a seguito del risarcimento per la perdita o il danneggiamento, di beni strumentali ossia i quei beni a fecondità ripetuta quali automezzi, personal computer, arredi , ecc). Le corrispondenti minusvalenze vanno indicate al successivo Rigo RE18.

Rigo RE5: Compensi non Annotati nelle Scritture Contabili (adeguamento agli studi di settore o ai parametri).

Rigo RE6: Totale Compensi

Rigo RE7: Quote di Ammortamento e Spese per Acquisto di Beni di Costo Unitario Non Superiore a €. 516,46
• quote di ammortamento di competenza stabilite secondo i coefficienti ministeriali ovvero ridotte del 50% in caso di uso promiscuo (professionale e personale) ;
• somme pagate nell’anno per l’acquisto di beni mobili strumentali di costo unitario inferiore a €. 516,46;
• 80% delle quote di ammortamento relativi agli impianti telefonici e dei telefoni fissi/cellulari;
• 20% delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, (parametrato ad un tetto massimo stabilito per legge pari a €. 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, €. 4.131,66 per i motocicli e €. 2.065,83 per i ciclomotori;
• 70% delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.

Rigo RE8: Canoni di Locazione Finanziaria Relativi a Beni Mobili.

Rigo RE9: Canoni di Locazione Non Finanziaria e/o Noleggio.

Per i righi RE8 e RE9 valgono i limiti di deducibilità e i valori massimi di costo consentiti fiscalmente sopra descritti per i beni acquisiti in proprietà.

Rigo RE10: Spese Relative agli Immobili
• 50% della rendita catastale dell’immobile di proprietà, o posseduto a titolo di usufrutto o altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l’esercizio dell’attività, purché il professionista non possegga nello stesso comune un altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione; ovvero in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50% del relativo canone;
• canone di locazione corrisposto nel periodo d’imposta per l’immobile strumentale
• spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione non imputabili ad incremento del costo degli immobili utilizzati nell’esercizio dell’attività professionale nonché le quote competenza delle predette spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti;
• le altre spese per i servizi e la manutenzione ordinaria dell’immobile strumentale, (ad es. spese condominiali e di riscaldamento).

Rigo RE11: Spese per Prestazioni di Lavoro Dipendente e Assimilato (retribuzioni, oneri previdenziali, quote per indennità di quiescenza e previdenza, premi assicurativi, ecc).

Rigo RE12: Compensi Corrisposti a Terzi per Prestazioni Direttamente Afferenti all’Attività Professionale o Artistica.

Rigo RE13: Interessi Passivi.

Rigo RE14: Consumi (quota deducibile ai fini fiscali).

Rigo RE15: Spese per Prestazioni Alberghiere e per Somministrazioni di Alimenti e Bevande in Pubblici Esercizi
In questo rigo vanno indicate le spese sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura In Colonna 2, va indicato il 75% delle spese effettivamente sostenute dal professionista nonché di quelle sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale. In Colonna 3, va indicato l’importo deducibile, pari alla somma degli importi indicati in Colonna 1 e Colonna 2 (limitatamente all’ammontare deducibile). L’importo deducibile in Colonna 2 non può essere superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti indicati nel Rigo RE6 (al netto degli importi indicati nel Rigo RE4).

Rigo RE16: Spese di Rappresentanza.
Questo rigo accoglie il 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande che si qualificano quali spese di rappresentanza, in Colonna 2 l’ammontare delle altre spese di rappresentanza effettivamente sostenute e idoneamente documentate. Sono considerate spese di rappresentanza quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti d’arte, d’antiquariato, da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali nonché le spese sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. In Colonna 3, va indicato l’importo deducibile, pari alla somma degli importi indicati in Colonna 1 e Colonna 2. L’importo deducibile in Colonna 3 non può essere superiore all’1% dell’ammontare dei compensi percepiti indicati nel Rigo RE6 (al netto degli importi indicati nel Rigo RE4).

Rigo RE17: Spese di Partecipazione a Convegni, Congressi o Corsi di Aggiornamento Professionale.
Va indicato, in Colonna 1, il 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, in Colonna 2 l’ammontare delle altre spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale. In Colonna 3, va indicato l’importo deducibile, pari al 50% della somma degli importi indicati in Colonna 1 e Colonna 2.

Rigo RE18: Minusvalenze Patrimoniali

Rigo RE19: Altre Spese Documentate
Vanno indicate, in Colonna 4, tutte le altre spese documentate, ammesse in deduzione, inerenti all’attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate. Degno di nota è la deduzione pari al 10% dell’IRAP versata nel corso del 2015 oltre al 20% dell’IMU relativa agli immobili strumentali, versata nel 2015.

Rigo RE20: Totale Spese

Rigo RE21: Differenza

Rigo RE23: Reddito (o Perdita) delle Attività Professionali e Artistiche

Rigo RE24: Perdite Pregresse di Lavoro Autonomo da Portare in Diminuzione
Nel Rigo RE24, va riportata l’eventuale eccedenza di perdite derivante dall’esercizio di arti e professioni degli esercizi precedenti, formatesi nei periodi 2006 e 2007, riportabili senza limiti di tempo fino a concorrenza dell’importo indicato al Rigo RE23, se positivo.

Rigo RE26: Ritenute d’acconto subite

Potrebbe interessarti