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Iva, slitta al 22 agosto la presentazione del modello TR

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Il Modello IVA TR può essere presentato dal soggetto passivo IVA che ha realizzato nel trimestre di riferimento un’eccedenza d’imposta sul valore aggiunto detraibile superiore a 2.582,28 euro. Tale modello è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e deve essere presentato telematicamente direttamente dal contribuente o in alternativa, tramite un intermediario incaricato

L’art. 38 – bis comma 2 D.P.R. n. 633/1972 conferisce al contribuente la facoltà di poter chiedere il rimborso o di utilizzare il credito IVA trimestrale in compensazione, cioè per pagare altri tributi, contributi e premi.

Per la presentazione del Modello IVA TR, la scadenza è fissata entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, seguendo questo elenco:
• I° trimestre (gennaio – marzo) entro il 30 aprile;
• II° trimestre (aprile – giugno) entro il 31 luglio;
• III° trimestre (luglio – settembre) entro il 31 ottobre.

Per la presentazione telematica del Modello IVA TR riferito al II° trimestre 2016 la scadenza è fissata per il 31 luglio ma l’ultimo giorno del mese è una domenica e quindi, il termine slitta al 1° agosto. In forza della proroga di Ferragosto, che fa posticipare tutte le scadenze che ricadono nel periodo dal 1° al 20 agosto, scatta la sospensione dei termini feriali fino al 21 agosto che però, cade nuovamente di domenica, facendo definitivamente slittare tutte le scadenze a lunedì 22 agosto.

In sintesi, il termine ultimo per la presentazione del Modello IVA TR riferito al II° semestre 2016 è fissato il 22 agosto; così come confermato anche dallo scadenziario ufficiale presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il sopra citato art. 38-bis D.P.R. 633/1972 individua i contribuenti che possiedono i presupposti per la presentazione del Modello IVA TR:

• contribuenti che effettuano operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
• contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
• soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
• soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis del DPR n. 633/1972 (articolo 8 della Legge Comunitaria 217/2011);
• contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni in particolare, l’aliquota media delle operazioni attive deve essere inferiore a quella degli acquisti.

Per una corretta compilazione, il possesso di uno di tali presupposti va indicato alla sezione I quadro TD del Modello, dal rigo TD1 a TD5.
Infine è importante precisare che non può formare oggetto di rimborso o di richiesta di utilizzo in compensazione, il credito riferito al IV° trimestre, poiché esso partecipa alla dichiarazione IVA annuale e che la conditio sine qua non per la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA è che l’eccedenza dell’IVA detraibile del trimestre di riferimento sia superiore a 2.582,28 euro.

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