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Trasmissione telematica al 30 settembre di Unico 2016

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Il 30 settembre 2016 è l’ultimo giorno utile per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi, modello Unico, Irap e Iva, relativi a persone fisiche, società ed enti non commerciali

Per l’invio del modello Unico 2016, relativo ai redditi dell’anno di imposta 2015, i contribuenti possono utilizzare i canali Entratel, se scelgono di avvalersi dell’aiuto di intermediari abilitati (Dottori Commercialisti, ecc) o Fisconline (Agenzia delle Entrate), qualora invece decidessero di effettuare l’invio autonomamente.

Gli intermediari incaricati dal contribuente, entro il 30 settembre, dovranno trasmettere telematicamente il modello Unico Persone Fisiche, Società di Capitali, Enti non Commerciali; la dichiarazione annuale dell’Iva e quella relativa all’ Imposta Regionale sulle Attività Produttive.
La scadenza di fine settembre interessa le società con esercizio coincidente con l’anno solare. Per le società aventi il periodo di imposta c.d. “a cavallo”, invece, il termine ultimo non è il 30 settembre ma viene fissato l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello che sancisce la chiusura del relativo periodo di imposta.

La presentazione del modello Unico si considera conclusa in presenza della comunicazione da parte del sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuto ricevimento del modello. Infatti, nella fase iniziale della procedura, viene fornita solamente un’attestazione che certifica l’invio; successivamente, l’Agenzia emette l’esito di tale presentazione che, qualora non presentasse errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi.

I modelli presentati telematicamente entro i termini previsti dalla legge ma scartati dal sistema, vengono considerati tempestivi a condizione che siano nuovamente trasmessi, in modo corretto, entro 5 giorni dalla data della comunicazione dell’avvenuto scarto.
Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia già presentato il modello dichiarativo prima del termine, c’è la possibilità di rettificare o integrare la dichiarazione già trasmessa compilandone una nuova, completa in tutte le sue parti, selezionando con una barra la casella nel frontespizio: “Correttiva nei termini”.

Qualora non si provveda alla presentazione della dichiarazione entro la scadenza del 30 settembre è possibile sanare la violazione utilizzando il “Ravvedimento operoso”. Tale procedura prevede l’invio della dichiarazione omessa nei successivi 90 giorni e il pagamento entro la stessa data, di una sanzione ridotta di €. 25,00 pari a 1/10 della misura minima di €. 258,00. Nel caso in cui l’invio non venisse effettuato neanche entro i 90 giorni successivi al termine ordinario, la dichiarazione verrà considerata “omessa”.

Infine è opportuno precisare che la scadenza del 30 settembre 2016 è da ritenersi valida anche per il contribuente che debba inviare dichiarazioni integrative (ai sensi dell’art. 2, comma 8, del DPR n. 322/1998) relative all’anno di imposta precedente. Infatti, per correggere errori ed omissioni che abbiano determinato un maggior reddito, generando quindi un maggior debito di imposta o un minor credito, è possibile presentare una dichiarazione integrativa entro il termine previsto per la presentazione del modello Unico relativo al periodo d’imposta successivo.

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