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Ti sei accorto di aver sbagliato la dichiarazione dei redditi? C’è ancora tempo per correggere gli errori

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Il 30 settembre u.s. è scaduto il termine ordinario per la presentazione del Modello Unico 2016 redditi 2015

Il contribuente che dopo l’invio del Modello si accorge di aver commesso degli errori, senza i quali, dalla dichiarazione, sarebbe scaturito un maggior/minor debito/credito d’imposta rispetto a quanto risultante dal modello inviato, può rimediare inviando un nuovo Modello Unico, completo in tutte le sue parti, con cui si va ad eseguire la correzione.

Si configurano tre tipologie di dichiarazione:

  1. Dichiarazione (Modello Unico) integrativa a favore (del contribuente);
  2.  Dichiarazione (Modello Unico) integrativa a sfavore (del contribuente);
  3. Dichiarazione Integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR. n. 322/98).

Si illustra di seguito la casistica sopra elencata:

INTEGRATIVA A FAVORE
La dichiarazione integrativa a “favore” serve a correggere un Modello Unico già inviato dalla cui correzione (rettifica o integrazione) scaturisce una situazione più favorevole per il contribuente ovvero un minor debito d’imposta o un maggior credito rispetto al Modello Unico già inviato.
Il Modello Unico 2016 integrativo a favore va presentato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (ossia entro il 30/09/2017) avendo cura di barrare la relativa casella presente nel frontespizio.

INTEGRATIVA A SFAVORE
La dichiarazione integrativa a “sfavore” rettifica o integra un Modello Unico già presentato dalla cui correzione deriva una situazione più sfavorevole per il contribuente (maggiore imposta dovuta o minor credito spettante).
In tal caso la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria e nell’apposita casella del frontespizio va riportato il codice “1”. Il contribuente è tenuto a versare, previo ravvedimento,la maggiore imposta dovuta o il maggior credito di cui si è usufruito.

INTEGRATIVA – art. 2, co. 8-ter, DPR n. 322/98
La dichiarazione integrativa (art. 2, co.8-TER, D.P.R. n. 322/98) serve per modificare l’originaria richiesta di rimborso del credito d’imposta per la scelta della compensazione dello stesso, ciò è possibile a condizione che il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.
In quest’ultimo caso la dichiarazione integrativa può essere presentata entro 120 giorni dalla scadenza del 30/09 barrando l’apposita casella presente nel frontespizio.

Anche il Modello 730 già inviato, può essere successivamente integrato/modificato presentando entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo”. Il mod. 730 integrativo deve essere presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto oppure si può presentare un modello UNICO 2016 integrativo.

Si segnala che, chi non ha presentato la dichiarazione nel termine ordinario del 30/09, può presentare la stessa entro 90 giorni (ossia entro il 29 dicembre p.v. ) previo ravvedimento operoso con applicazione di una sanzione ridotta pari a 25 euro (1/10 del minimo di 258 euro) per ciascun modulo (redditi , Irap, Iva ecc). Il ravvedimento è ammesso a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
Il pagamento della sanzione deve avvenire a mezzo F24 utilizzando il codice tributo 8911: Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’Irap e all’Iva.
La presentazione della dichiarazione effettuata oltre i 90 giorni successivi l’originaria scadenza deve essere considerata nulla ma dovrà pur sempre essere presa in considerazione come elemento per la ricostruzione del reddito.

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