Fisco e norme Imprenditoria

Ue, Zanetti (vice min. Mef): “Stop elusione transazioni online”

Il caso sollevato dalla Apple, che ha eluso 13 miliardi di tasse, riapre anche in Italia il dibattito sulle normative fiscali transnazionali

Chi svolge attività in un paese straniero deve essere tassato in quel Paese. Fa discutere la sentenza della Commissione europea che ha condannato il colosso americano Apple, reo di aver evaso il fisco per 13 miliardi di euro. La notizia ha fatto il giro del mondo: al termine di un’indagine iniziata nel giugno del 2014 l’Antitrust europea ha concluso che “due normative fiscali applicate dall’Irlanda alla Apple hanno sostanzialmente e artificialmente ridotto le tasse pagate dall’azienda in Irlanda fin dal 1991”. I tecnici di Bruxelles hanno ritenuto illegale il trattamento fiscale che l’Irlanda ha riservato al colosso tecnologico, in base alle normative fiscali europee vigenti, “poiché ha fornito un vantaggio significativo su altre aziende sottoposte invece a regimi fiscali nazionali”. Per queste ragioni, ha chiesto all’Irlanda di restituire, nell’arco di un decennio, gli aiuti di stato considerati illegali: circa 13 miliardi di euro, più gli interessi. In pratica quanto l’Irlanda spende ogni anno per i servizi sanitari. Ovviamente, il governo irlandese dovrà imporre alla Apple la restituzione della somma, indebitamente ottenuta con uno stratagemma fiscale illecito.

La notizia ha riaperto anche in Italia il dibattito sul contrasto all’elusione fiscale online. A tornare per primo sull’argomento il vice ministro all’Economia, Enrico Zanetti: “le conclusioni cui perviene l’Antitrust Ue su Apple dimostrano che una norma antielusiva come quella che avevamo proposto noi nel 2015 sui redditi on line realizzati in Italia da imprese con residenza estera non è affatto incompatibile con il diritto comunitario ed anzi ne rappresenterebbe una esplicitazione più che opportuna sul piano operativo”.

Come noto, nelle transazioni online è difficile individuare la “territorialità” del venditore e dell’acquirente e perfino il luogo di consumazione del bene. L’obiettivo prioritario della proposta di legge presentata da Scelta Civica lo scorso anno – assegnata alla commissione Finanze della Camera – è quello di evitare l’evasione sulle transazioni online. Come? La soluzione è “semplice e ragionevole: l’applicazione di una ritenuta alla fonte sulle transazioni digitali. Non una nuova imposizione, ma una efficace previsione antielusiva”. La norma modifica il concetto di stabile organizzazione proponendone una nuova definizione: “qualsiasi organizzazione caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea all’attività economica, in termini di mezzi umani o tecnici. Il luogo in cui la stabile organizzazione del soggetto non residente risulta avere la sede della propria attività economica è il luogo in cui sono svolte le funzioni dell’amministrazione centrale dell’impresa”. In pratica, il soggetto straniero che svolge attività nel nostro Paese, sia sotto forma individuale, sia tramite impresa, deve essere tassato in Italia se nel nostro territorio ha una stabile organizzazione, anche occulta. Non solo, se sussiste una prova di “permanenza digitale”, i redditi conseguiti sono considerati imponibili nello Stato in cui la prestazione è effettuata.

Nello specifico, la proposta di Scelta Civica – recante Modifica all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di certificazione fiscale per le prestazioni di servizi digitali in via telematica ed elettronica – prevede: “una norma espressa di contrasto al fenomeno delle stabili organizzazioni occulte, individuate mediante una presenza continuativa di attività online, per un periodo non inferiore a sei mesi, tale da generare nel medesimo periodo flussi di pagamenti a suo favore, in misura complessivamente non inferiore a cinque milioni di euro; l’applicabilità, per i soggetti societari non residenti, al superamento delle suddette soglie, di una ritenuta alla fonte del 25 per cento sulle transazioni digitali; il coinvolgimento dei soggetti incaricati di eseguire i pagamenti verso soggetti non residenti nell’applicazione, all’atto del pagamento, della ritenuta del 25 per cento sull’importo da corrispondere; la non applicazione della ritenuta nei confronti dei soggetti non residenti che hanno stabile organizzazione nel territorio dello Stato; l’eliminazione dell’eventuale doppia imposizione attraverso il meccanismo del credito d’imposta”.

Gli operatori dell’economia digitale presenti in Italia potranno, pertanto, scegliere tra il vedersi applicare una ritenuta del 25 per cento sui pagamenti a loro favore, oppure individuare nel nostro Paese una stabile organizzazione che risponda per i redditi prodotti in Italia. Grazie al riconoscimento di un credito d’imposta pari all’importo delle tasse versate in Italia sarà possibile evitare la doppia imposizione, il tutto nel pieno rispetto dei vigenti trattati internazionali.

La proposta individua anche una destinazione per i “miliardi di gettito aggiuntivo così recuperabili”, che potranno essere utilizzati per risolvere i problemi finanziari che split payment e reverse charge possono generare alle nostre imprese; favorire lo sviluppo dell’e-commerce delle aziende italiane; aumentare le competenze e le dotazioni digitali delle imprese italiane; sostenere la ricerca dell’applicazione di tecnologie innovative nei settori produttivi italiani.

Il governo italiano si è impegnato ufficialmente ad affrontare il tema transazioni online entro il 2017: l’annuncio è arrivato dal vice ministro Zanetti, che dopo il caso Apple si augura che “questo faccia definitivamente cadere alcune resistenze e perplessità tecniche che tuttora affiorano nei tavoli di lavoro, nonostante l’impegno politico all’introduzione di queste norme a partire dal 2017 sia stato preso a suo tempo in modo inequivoco dal governo”. Fonti del Tesoro confermano che il governo si sta muovendo in questa direzione, a breve sarà infatti convocato un nuovo tavolo di lavoro in cui affrontare il tema con le associazioni di categoria coinvolte.

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