FISCO

Le nuove scadenze Iva alla luce del Decreto Legge 193/2016

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Con l’approvazione del Decreto Legge 193/2016 sono state introdotte in materia fiscale importanti novità che interesseranno nei prossimi mesi lavoratori autonomi, micro e PMI. Le riportiamo di seguito schematicamente

Dal 1° gennaio 2017 è abrogata la comunicazione dell’elenco clienti e fornitori (c.d. spesometro) per i soggetti passivi IVA.
Questa, che poteva apparire una semplificazione, tuttavia, a ben vedere, non può considerarsi tale considerato che contestualmente sono stati introdotti due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi:

  1. la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute
  2. la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Le scadenze da rispettare per la trasmissione delle comunicazioni dei dati delle fatture:

  • 1° e 2° trimestre: va inviata insieme, per cui con una comunicazione IVA semestrale entro il 25 luglio 2017. Anziché in due invii separati In questo modo, l’invio dei dati relativi ai primi due trimestri del 2017 viene unificato in un’unica data;
  • 3° trimestre luglio, agosto e settembre: scadenza 30 novembre 2017;
  • 4° trimestre ottobre, novembre e dicembre: scadenza 28 febbraio 2018.

A partire dal 2018, le scadenze dello spesometro trimestrale, saranno 30 maggio, 16 settembre, 30 novembre e febbraio dell’anno successivo.

Con l’introduzione dell’adempimento di cui al punto 1), dal 1° gennaio 2017 i contribuenti devono inviare tutti i dati identificativi dei soggetti con cui, nel trimestre di riferimento, hanno svolto le operazioni, la data e il numero della fattura, la base imponibile, l’aliquota applicata, l’imposta ed il tipo di operazione.

Per quanto concerne la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva di cui al punto 2, i titolari di partita Iva dal 1° gennaio 2017 devono trasmettere all’Agenzia tutti i dati riepilogativi delle liquidazioni dell’imposta sul valore aggiunto, anche se a credito.
Da questo nuovo obbligo sono esonerati i soggetti non obbligati alla dichiarazione annuale IVA o quelli esonerati dall’effettuare le liquidazioni periodiche.

Oltre all’abolizione del c.d spesometro annuale, poi sostituito con lo spesometro IVA trimestrale 2017, sono stati altresì aboliti i seguenti adempimenti:

  • Elenchi Intrastat degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute;
  • Comunicazioni dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing;
  • Comunicazione black list, a partire però dalle operazioni effettuate nel 2017.

Ai contribuenti che ometteranno i nuovi adempimenti saranno comminate le seguenti sanzioni:

  • omessa o ritardata trasmissione dei dati relativi ad ogni fattura: sanzione minimo 2 euro per fattura ad un massimo di 1.000 euro a trimestre;
  • omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche: sanzione minimo 500 euro a massimo 2.000 euro.

Se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati, la sanzione è ridotta alla metà.

A favore dei soggetti in attività nel 2017 con un volume d’affari non superiore a euro 50.000 è riconosciuto un credito d’imposta di 100 euro per l’adeguamento tecnologico finalizzato all’effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni IVA periodiche.
A favore dei soggetti che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri il credito è incrementato di 50 euro.
La dichiarazione annuale IVA, a decorrere dal 2017, deve essere presentata nel periodo tra il 1° febbraio e il 30 aprile.

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