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Dichiarazioni Iva autonome all’appello: scadenza 28 Febbraio

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Quest’anno tra le novità di rilievo quella che fa più scalpore è sicuramente quella che riguarda il termine ultimo per inviare telematicamente la dichiarazione annuale IVA per l’anno 2017, che è stato anticipato di diversi mesi essendo stato fissato, per il 2017, al prossimo 28 febbraio

A partire dal prossimo anno la scadenza sarà invece fissata al 30 aprile, concedendo così ai contribuenti interessati un po’ di respiro in più per la raccolta dei documenti e l’elaborazione della dichiarazione IVA annuale.

Ma in cosa consiste la Dichiarazione IVA?
È una dichiarazione attraverso la quale i contribuenti titolari di Partita IVA che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali sono tenuti ad indicare tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’anno precedente a quello in cui si presenta il modello.
Dalla liquidazione finale della Dichiarazione Iva scaturisce l’ammontare della imposta a debito o a rimborso IVA da parte del dichiarante.

La dichiarazione può essere presentata esclusivamente in forma autonoma (non sarà più possibile accostare alla dichiarazione dei redditi la dichiarazione annuale IVA) a mezzo trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate nei modi di seguito indicati:
a) direttamente ( tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline);
b) tramite un intermediario abilitato (dottore commercialista, consulente, Caf ,ecc).
La presentazione della dichiarazione IVA tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica non viene ritenuta redatta in conformità al modello approvato e, di conseguenza, è applicabile la sanzione prevista dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. 471 del 1997.

Con l’anticipo del termine al 28 febbraio prossimo è stato ritenuto superfluo richiedere ai contribuenti titolari di partita Iva di trasmettere altresì la vecchia Comunicazione Dati IVA per il medesimo anno 2016 che, di conseguenza, è stata soppressa.

Le novità

Nel modello di Dichiarazione IVA 2017 è stato inserito il nuovo quadro VN, per indicare il maggiore o minore credito che scaturisce dalla dichiarazione integrativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2017.
Dal 2017 la nuova dichiarazione integrativa a favore potrà essere presentata entro il 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria (come già era previsto per l’integrativa a sfavore).
È previsto poi che, nel caso in cui il contribuente presenti la dichiarazione integrativa oltre la scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, possa comunque utilizzare il maggior credito d’imposta in compensazione di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Tale credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione ad esempio per pagare i vari tributi dovuti.
Questa è un’importante concessione da parte dello Stato, dato che precedentemente, se la dichiarazione integrativa veniva presentata oltre il periodo d’imposta successivo, l’unica strada per recuperare il credito era quella di presentare una normale domanda di rimborso ai fini Irpef.

Per quanto concerne il versamento delle somme del saldo IVA 2016 invece, non vi sono sostanziali modifiche rispetto al passato. Le modalità restano generalmente le stesse previste anche negli anni precedenti e sono quelle di seguito riepilogate:

  • in unica soluzione dal 16 marzo 2017 o dal 16 di ogni mese successivo fino al termine ultimo delle scadenze del versamento delle imposte della dichiarazione dei redditi . Per ogni mese o frazione di mese dopo il 16 marzo si applica una maggiorazione del debito nella misura dello 0.4%;
  • a rate dal 16 marzo 2017 o dal 16 di ogni mese successivo fino al termine ultimo del 16 novembre 2017.

Ma entrano in vigore, nell’anno 2017, nuovi termini di scadenza, che sono gli stessi termini correlati alla dichiarazione dei redditi. Quest’anno i predetti termini hanno subito anch’essi una modifica:

  • 30 Giugno 2017 (anziché il precedente 16 giugno)
  • 30 Luglio 2017 (anziché il precedente 16 luglio con maggiorazione dello 0,4%)

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