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Cos’è la nuova IRI e come funziona

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La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto, a decorrere dal periodo di imposta 2017, l’Imposta sul Reddito d’Impresa (IRI). Vediamo di che si tratta

La Legge di Bilancio 2017 all’art.1, co.547 (L.232/2016) ha introdotto, a decorrere dal periodo di imposta 2017, l’Imposta sul Reddito d’Impresa (IRI) applicabile dalle imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria nella misura fissa del 24%.
Dal reddito imponibile sono deducibili le somme prelevate dall’imprenditore e dai soci di società di persone le quali confluiscono nel reddito complessivo dell’imprenditore individuale o dei soci e scontano l’Irpef nei modi ordinari.
Si tratta di un regime opzionale che comporta un’imposizione proporzionale (IRI) e separata dal reddito di impresa della società, con aliquota allineata a quella delle società. Più in dettaglio:
1. Il reddito d’impresa in contabilità, attualmente assoggettato ad IRPEF, sarà sottoposto ad IRI al 24% .
2. Il reddito personale dell’imprenditore o del lavoratore autonomo sarà soggetto a IRPEF secondo scaglioni.

Da quanto sopra, si evince che, previa opzione, il reddito d’impresa di tali soggetti non concorre più, ai fini IRPEF, alla formazione del reddito complessivo ma è assoggettato a tassazione separata con applicazione della medesima aliquota prevista ai fini IRES (24%), mentre le somme che l’imprenditore (o i soci della società di persone) ritrae dall’impresa vengono tassate, ai fini IRPEF, come reddito ordinario soggetto alla progressività propria di questo tributo. Al contempo, tali somme sono deducibili dal reddito d’impresa e non concorrono alla formazione dello stesso.

La tassazione del reddito d’impresa dei soggetti IRPEF, sia essa ad aliquota proporzionale IRI sia essa ad aliquota marginale IRPEF, resta idealmente riferibile in capo all’imprenditore ovvero ai soci in ragione della quota di partecipazione agli utili anche se versata dall’impresa o dalla società;
Si intende così favorire il reinvestimento degli utili in azienda, piuttosto che la loro redistribuzione tra i soci.

L’opzione per il nuovo regime IRI ha durata pari a 5 periodi d’imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione (es. per il 2017 nel mod. UNICO 2018).

Conviene?

Nel calcolo della convenienza della nuova Iri bisogna tenere conto di diversi fattori, quali: addizionali all’Irpef, presenza di detrazioni personali, altri redditi dell’imprenditore. Inoltre, chi dovesse prelevare un importo consistente degli utili per impiego personale (è il caso degli imprenditori individuali che vivono del proprio lavoro) potrebbe avere una scarsa convenienza a scegliere l’Iri, proprio perché gran parte del reddito cadrebbe comunque sotto la tassazione ordinaria.
Ultimo fattore da considerare è che, essendo l’Iri riservata solo a chi esercita attività d’impresa in contabilità ordinaria, le imprese in contabilità semplificata che dovessero scegliere il nuovo regime dovrebbero rinunciare ai vantaggi in termini di adempimenti e di tenuta dei registri per poter accedere alla tassazione proporzionale.

La disciplina del regime de quo è contenuta nel neo introdotto articolo 55-bis del Tuir, che conclude un lungo processo normativo che tende alla tassazione separata del reddito d’impresa conseguito dalle imprese individuali e dalle società di persone con l’applicazione della medesima aliquota prevista per le persone giuridiche.
Attraverso la separazione del reddito d’impresa realizzatosi in capo all’impresa-società da quello conseguito dall’imprenditore-socio, infatti, è possibile assoggettare il primo ad un regime fiscale più favorevole (tassazione separata con aliquota proporzionale allineata a quella dell’Ires) nel caso del suo mantenimento – ovvero reinvestimento in azienda – e il secondo al medesimo trattamento fiscale di natura progressiva riservata a tutte le categorie reddituali rilevanti ai fini Irpef.

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