Lavoro Sicurezza

Obbligatoria comunicazione all’Inail degli infortuni sul lavoro

infortunio sul lavoro

A partire dal 12 ottobre tutti i datori di lavoro e i loro intermediari devono segnalare all’Inail i casi di infortuni sul lavoro che comportano un’assenza di almeno un giorno

La comunicazione obbligatoria all’Inail degli infortuni che comportano almeno un’assenza dal lavoro (oltre quello dell’infortunio stesso) è dovuta da tutti i datori di lavoro, compresi quelli privati assicurati con altri enti o con polizze private. I casi devono essere segnalati all’Istituto a fini statistici e informativi. E devono essere segnalate all’Inail – mediante trasmissione telematica – anche le informazioni relative ai lavoratori esposti ad agenti biologici, cancerogeni o mutageni. In questo caso lo scopo è la creazione e l’aggiornamento dei registri di esposizione a tali agenti.

La notizia è stata diffusa attraverso 2 circolari Inail (la n. 42 e la n. 43) che illustrano le modalità di trasmissione telematica all’Istituto di tali informazioni.

In particolare, per quanto riguarda la Comunicazione di infortunio, scatta l’obbligo di comunicare all’Inail, sempre per via telematica, i dati relativi agli infortuni dei lavoratori subordinati, autonomi o ad essi equiparati che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. La comunicazione così inviata servirà ad aggiornare il Sinp (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro).

La comunicazione deve essere inviata dal datore di lavoro entro 48 ore dal ricevimento del certificato medico o dei suoi riferimenti. Se non viene effettuata entro tale termine, verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro.
Se poi la prognosi riportata sul certificato medico è superiore a 3 giorni, il datore di lavoro assicurato all’Inail dovrà – come in precedenza – presentare la denuncia di infortunio e in questo caso non occorre che presenti anche la comunicazione dell’infortunio. Se si omette tale denuncia si rischia una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro.
Si tratta dunque di acquisire i dati del certificato medico: se la prognosi è fino a 3 giorni, si invia immediatamente la comunicazione di infortunio, se è superiore si invia (come fatto finora) la denuncia di infortunio.

Il Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e il registro di esposizione ad agenti biologici devono essere aggiornati costantemente e a questo scopo sul portale dell’Inail a partire sempre dal 12 ottobre 2017 è disponibile il nuovo servizio online per la trasmissione delle informazioni necessarie. Si tratta di un obbligo previsto dalla normativa vigente ma le nuove modalità di invio rappresentano una semplificazione della procedura di invio poiché basta inviarle una sola volta e valgono sia per l’invio all’Inail sia per l’invio all’organo di vigilanza.
Al momento il servizio è disponibile per i datori di lavoro, o loro delegati, titolari di Pat (Posizione assicurativa territoriale). I datori di lavoro pubblici e privati non titolari di Pat dovranno invece utilizzare la PEC. In una fase successiva la semplificazione procedurale riguarderà anche questi ultimi.

Obblighi del lavoratore infortunato

Dal proprio canto anche il lavoratore ha degli obblighi e in particolare quello di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Egli deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico – ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.
Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.

Informazioni di approfondimento

Per assistenza e richiesta di informazioni per l’accesso ai suddetti servizi online, l’Inail mette a disposizione il call center gratuito da rete fissa 803164 nonché il numero 06.164164 a pagamento da rete mobile.

 

 

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