Fisco e norme Imprenditoria

Ammortizzatori sociali al 2018

foto repertorio esodati - ammortizzatori sociali

Con la Legge di bilancio per il 2018 e per il triennio 2018-2020 cambiano alcune norme sugli ammortizzatori sociali. La Fondazione studi Consulenti del lavoro spiega in una circolare quali e come

Gli ammortizzatori sociali si modificano. Con la Legge 205/2017, cosiddetta Legge di Bilancio per il 2018, il Governo è intervenuto per dare un sostegno alle aziende in situazioni critiche. Ad esempio con il sostegno al reddito in favore di lavoratori coinvolti in processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi delle imprese per le quali lavorano.

Proroga CIGS

Un primo intervento della legge di Bilancio in materia di politiche passive, consiste nella possibilità di proroga dell’intervento CIGS per riorganizzazione e crisi aziendale attraverso l’introduzione del nuovo art. 22-bis in seno al D. Lgs. n. 148/2015. Spieghiamo meglio: con questa introduzione le aziende interessate potranno beneficiare di un ulteriore periodo di integrazione salariale, potendo così superare il limite massimo di durata dell’intervento della cassa integrazione nell’ambito del quinquennio mobile oltre a quelli specificamente previsti. La possibilità di proroga è prevista solo per gli anni 2018 e 2019, nel limite massimo complessivo di spesa annuale di 100 milioni di euro, e non è per tutte le imprese ma solo per quelle con più di 100 lavoratori e “rilevanza economica strategica anche a livello regionale” che presentino considerevoli problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale.
In particolare la proroga può essere concessa:
– per riorganizzazione aziendale, fino a 12 mesi qualora il programma di cui all’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015, sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di 24 mesi ovvero siano presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale;
– per crisi aziendale, fino a sei mesi qualora il piano di risanamento di cui all’art. 21, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015, presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di 12 mesi.

Per l’ammissione alla proroga, l’impresa deve:
– stipulare un accordo sindacale in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della regione interessata, o delle regioni interessate nel caso di presenza di unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni;
– presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la regione interessata, o con le regioni interessate nel caso di unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni.

La proroga prevista dal nuovo art. 22-bis del D.Lgs. n. 148/2015 non è estesa alla causale del contratto di solidarietà.

Altre disposizioni riguardano:
– Misure al sostegno al reddito in deroga
– Incremento per periodo minimo di accesso ai requisiti pensionistici per l’esodo anticipato
– L’accordo di ricollocazione dei lavoratori in costanza di CIGS
– Incremento al limite del “tetto aziendale” nel F.I.S.
– Incremento del ticket di licenziamento per i licenziamenti collettivi nelle aziende soggette alla CIGS
– Indennità giornaliera per i lavoratori della pesca marittima.

Tutte queste nuove disposizioni sono state analizzate dal Centro studi dell’Ordine dei Consulenti del lavoro all’interno della prima circolare del 2018, che alleghiamo.

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