Lavoro Normative

Riorganizzate le professioni sanitarie

Studio dentistico 2

Il Disegno di Legge sulla riforma delle professioni sanitarie è stato approvato prima della chiusura delle Camere. Nascono nuovi Ordini professionali, nuove linee guida per la sperimentazione dei medicinali e nuove professioni sanitarie

Le professioni sanitarie riconosciute aumentano e si dà un giro di vite contro l’abusivismo tornando a considerarlo reato (ricordiamo che l’esercizio abusivo della professione proprio di recente era stato depenalizzato per volontà di Matteo Renzi) con un’aggravante per quanto riguarda le professioni sanitarie.

Ordini professionali ed esercizio abusivo della professione

Sono circa 2 milioni i professionisti della salute in Italia. E da 20 anni non vedevano una regolamentazione che fosse al passo con i tempi, che si evolvono sempre più velocemente. Il Disegno di Legge detto Lorenzin dal nome della Ministra della salute che ne è stata prima firmataria, finalmente mette un po’ di… Ordine. Innanzitutto dando maggiori garanzie ai cittadini istituendo l’Ordine dei biologi, l’Ordine degli infermieri, l’Ordine degli ostetrici e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Gli Ordini professionali infatti – è bene ricordarlo – nascono tutti per questa finalità: dare garanzie al cittadino che il professionista ivi iscritto abbia i requisiti per poter esercitare la professione e segua una deontologia professionale che lo obblighi a comportarsi correttamente. Competenza e professionalità devono poter essere riconosciuti pubblicamente e ogni cittadino deve poter verificare l’appartenenza del professionista sanitario all’Ordine competente e segnalarlo in caso di abusi o scorrettezze.
Chi non è iscritto all’Ordine professionale di competenza è una persona che commette un reato, quello di esercizio abusivo della professione. Tale reato fino a poco tempo fa era perseguibile penalmente, ovvero con la possibilità, per chi ne veniva giudicato colpevole, di finire in prigione. Purtroppo con un colpo di spugna, insieme ad altre decine di reati ritenuti minori, l’ex presidente del consiglio dei ministri Matteo Renzi lo depenalizzò, dicendo che era sufficiente una sanzione amministrativa per punire chi lo aveva commesso. La gravità di questo reato è invece molto alta, considerando che chi non è iscritto a un Albo professionale non ha né i requisiti, né i titoli, né le competenze per svolgerlo, figuriamoci poi se si tratta di una persona che si fa passare per sanitario (medico, chirurgo, dentista, ecc.).
Non c’è che da ringraziare il Senato dunque se ha fatto rientrare questo abuso tra i reati penali, con tanto di aggravante.
Chi esercita abusivamente una professione sanitaria, ovvero non essendo iscritto all’Ordine relativo (e ricordiamo che gli Albi professionali sono pubblici, chiunque può visionarli semplicemente collegandosi online al sito web del rispettivo Ordine) è soggetto anche alla confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il reato. E se si tratta di beni immobili vengono trasferiti direttamente al Comune in cui si trovano per essere destinati a finalità sociali e assistenziali.
Se poi il reato è commesso nei confronti di una persona ricoverata presso una struttura sanitaria o socio sanitaria residenziale o semiresidenziale, pubblica o privata, o presso strutture socioeducative, viene aggiunta un’aggravante riportata nell’articolo 61 del Codice penale.

Nuove professioni sanitarie

In arrivo anche le nuove professioni sanitarie, come quelle di osteopata e di chiropratico, finora restate in una sorta di limbo in attesa di essere “ufficializzate”. Nel Disegno di Legge approvato è anche riportata la procedura per il riconoscimento delle nuove professioni sanitarie; ciò significa che d’ora in poi non ci saranno più anni o decenni di attesa perché un riconoscimento ufficiale arrivi dall’alto dello Stato (come un miracolo del Cielo dopo tante preghiere), bensì si stabilisce un sistema che permette, se la professione ha le caratteristiche richieste, di essere riconosciuta a seguito di un parere tecnico scientifico del Consiglio superiore di sanità con l’accordo della Conferenza Stato Regioni.
Per dare una risposta ai tanti anni di attesa di chi esercita l’osteopatia e la chiropratica, è stato fissato un percorso semplificato all’interno della procedura di riconoscimento delle attività professionali sanitarie, già fissate quindi per Legge.
Il DdL approvato dal Senato cita così in relazione a queste due nuove professioni sanitarie:
“È istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, l’albo per la professione sanitaria di osteopata. Possono iscriversi all’albo i soggetti che hanno conseguito la formazione universitaria in osteopatia, ai sensi del decreto di cui al comma 2, e i soggetti in possesso dei titoli di cui al medesimo comma 2”.
“Art. 5. Istituzione e profilo della professione sanitaria del chiropratico
1. Nell’ambito delle professioni sanitarie è istituita la professione del chiropratico. Per l’esercizio della professione sanitaria del chiropratico sono necessari il possesso della laurea abilitante o titolo equipollente e l’iscrizione al registro istituito con apposito decreto presso il Ministero della salute. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, ai fini dell’individuazione delle competenze riconducibili alla professione del chiropratico”.

Per quanto concerne le altre nuove professioni spetterà alla Conferenza Stato Regioni definire l’ambito di attività, le funzioni, i criteri di valutazione dell’esperienza professionale e i criteri di riconoscimento dei tipo equipollenti connessi alle professioni sanitarie.
Inoltre, con un Decreto interministeriale (emanato dai Ministri della salute e della Pubblica istruzione, università e ricerca), sarà definito l’ordinamento didattico della formazione universitaria collegata a tali professioni.

Sperimentazione clinica dei medicinali

È la prima parte del Disegno di Legge approvato e adegua la disciplina italiana alla nuova normativa europea (Regolamento UE 536/2014) prevedendo tra l’altro il riordino e la riduzione dei comitati etici esistenti istituendo un Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, con funzioni di coordinamento, indirizzo e monitoraggio delle attività di valutazione degli aspetti etici relativi alle sperimentazioni.
Con un successivo decreto ministeriale si stabilirà in 40 il numero massimo di Comitati etici territoriali (ora sono 100), di cui almeno uno per ogni regione, nonché il riconoscimento di tre comitati etici a valenza nazionale, di cui uno riservato alla sperimentazione in ambito pediatrico.

Il commento della Ministra Lorenzin

Al momento dell’approvazione del Disegno di Legge, la Ministra Lorenzin, che lo ha proposto, ha così dichiarato: “Oggi è una giornata molto importante per la sanità italiana e sono veramente orgogliosa dell’approvazione definitiva da parte del Senato del Ddl che porta il mio nome perché s’introducono fondamentali novità per tutto il settore e perché si aggiunge un nuovo tassello fondamentale al percorso di riforma del sistema. Questo Disegno di Legge, che presentai quasi 5 anni fa, ha avuto una gestazione lunghissima in Parlamento e introduce misure importantissime per la sanità e per 1 milione di persone che vi lavorano. E poi affrontiamo dopo 70 anni la riforma degli Ordini professionali sanitari riconoscendo anche nuove professioni come quelle dell’osteopata e del chiropratico. Nel provvedimento vengono istituiti anche nuovi ordini professionali per infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”.

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