Lavoro Pensioni

Cumulo gratuito dei contributi INPS dei professionisti

conferenza

Finalmente operativa la convenzione Inps-Casse in materia di cumulo dei contributi Inps dei professionisti. Tutte le modalità illustrate a Roma dai presidenti Boeri e Oliveti

Dopo oltre un anno dalla legge di Bilancio 2017 parte operativamente il cumulo gratuito dei contributi per i professionisti (medici, ingegneri, avvocati, veterinari, ragionieri, geometri, geologi, psicologi, consulenti del lavoro e altre categorie professionali). Le modalità operative della convenzione quadro Inps/Casse sono state presentate a Roma il 20 febbraio a Palazzo Wedekind dal presidente dell’Istituto nazionale di Previdenza sociale, Tito Boeri, e dal presidente dell’Associazione degli Enti previdenziali privati (Adepp), Alberto Oliveti.
Entrambi hanno spiegato, dal punto di vista operativo, come si cumulano i periodi assicurativi non coincidenti, ovvero come si possono mettere insieme i contributi versati in più gestioni (le Casse professionali autonome e l’Inps) per ottenere una sola pensione. La procedura è gratuita e non sono previsti ulteriori costi, come quelli classici delle ricongiunzioni.

La convenzione – ha dichiarato Tito Boeri – ha subito tempi lunghi perché è stato necessario trovare modalità operative che consentissero all’Inps e agli Enti/Casse il rispetto della legge n. 232 del 2016 che prevede, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, la facoltà di cumulare periodi assicurativi non coincidenti presso Enti/Casse che disciplinano requisiti anagrafici differenti rispetto a quelli indicati dalla norma. Oggi l’accordo quadro è reale e rende possibile la ricongiunzione per sommare i versamenti previdenziali effettuati nel corso della carriera in più enti e ottenere una sola pensione attraverso diverse quote pagate dalle gestioni interessate.

La convenzione indica da un lato come vanno inoltrate le domande da questo momento in poi (chi le ha già presentate non deve preoccuparsi di rifarlo con le nuove procedure poiché l’Inps le processerà ugualmente) e dall’altro definisce i compiti dell’ente erogatore e la piattaforma informatica standardizzata per la gestione delle procedure che sarà operativa entro una settimana.

Sintesi del nuovo meccanismo in base alla convenzione Inps-Casse.

1) La domanda viene presentata all’Ente/Cassa di ultima iscrizione, quella presso la quale l’assicurato è iscritto al momento del verificarsi dell’evento inabilitante o del decesso. In caso di ultima iscrizione a più forme assicurative, l’assicurato sceglie l’Ente/Cassa cui presentare la domanda.
2) L’Inps mette a disposizione degli Enti/Casse coinvolti nella gestione della domanda di pensione in totalizzazione o in cumulo, una procedura automatizzata.

Questa procedura consentirà:

a) L’acquisizione e/o la validazione delle informazioni necessarie e dei dati contributivi e assicurativi
b) L’accertamento del diritto e la misura della pensione
c) La predisposizione del prospetto riepilogativo dei dati utili per l’adozione del provvedimento
d) La visualizzazione dell’esito della domanda e del trattamento pensionistico complessivo spettante.

3) A seguito della presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione/cumulo, ciascun Ente/Cassa valida con carattere certificativo nella procedura automatizzata, i dati relativi alle anzianità contributive utili per il diritto e la misura ed i periodi di riferimento, presenti negli archivi del Casellario centrale degli iscritti attivi relativi al soggetto richiedente.
4) L’Ente istruttore accerta la fondatezza del diritto al trattamento richiesto, ne indica la decorrenza, determina la quota di propria competenza e acquisisce dal sistema le quote di competenza delle altre forme assicurative interessate alla totalizzazione o al cumulo da quest’ultime determinate.

Pensione di vecchiaia in cumulo

Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia in cumulo, questa è più complessa in quanto contempla sistemi che hanno regole diverse per il sistema privato e privatizzato ed età di pensionamento.

In questo caso, i rapporti tra gli enti prevedono:
a) In caso di domanda di pensione di vecchiaia in regime di cumulo, ciascun Ente/Cassa inserisce, in base alle disposizioni vigenti alla data di presentazione della domanda, la data di perfezionamento, in via prospettica, dei requisiti anagrafico e contributivo più elevati rispetto a quelli previsti dall’articolo 24, commi 6 e 7, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, laddove risulti di ultima iscrizione, gli ulteriori eventuali requisiti diversi da quelli di età ed anzianità contributiva.
b) L’Ente/Cassa procederà alla liquidazione del trattamento pensionistico pro quota a proprio carico dopo la maturazione dei previsti requisiti.

Con riferimento alle domande di pensione di vecchiaia in regime di cumulo, l’Ente istruttore accerta, utilizzando i dati presenti nella procedura, il perfezionamento dei requisiti previsti, in base alla normativa vigente alla data di presentazione della domanda, dagli Enti/Casse coinvolti, dandone comunicazione all’interessato ed agli Enti/Casse, coinvolti per la liquidazione del trattamento pensionistico pro quota a loro carico.

La convenzione dal punto di vista dei rapporti tra Inps e Casse

L’Inps comunica entro il giorno dieci di ciascun mese, o entro il giorno feriale immediatamente successivo, attraverso la procedura automatizzata, gli importi lordi delle quote di pensione di pertinenza di ciascun Ente/Cassa, corredati dall’elenco dei beneficiari, da porre in pagamento nel mese successivo. In sede di liquidazione la pensione potrà essere posta in pagamento solo dopo l’acquisizione del parere favorevole dell’Ente/Cassa, che si intenderà acquisito trascorsi cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al periodo precedente.
Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto in Convenzione, ciascuna delle Parti, nomina un proprio responsabile della Convenzione quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale.
È importante sottolineare che, per la prima volta, Inps e Casse costituiranno un gruppo tecnico congiunto oltre che gruppi con referenti specifici rispetto alle singole convenzioni, al fine di proporre le opportune migliorie di carattere gestionale dell’accordo e monitorare l’andamento delle gestioni della convenzione e monitorare gli aspetti applicativi.

I lavoratori coinvolti

“Questa possibilità di cumulo” ha detto Boeri “consente a migliaia di lavoratori appartenenti a diverse categorie professionali, di andare in pensione prima o con assegni più elevati, non dovendo rinunciare a pezzi di contributi versati”.

L’Ente di previdenza a marzo 2017 ha regolamentato la situazione procedendo a liquidare le pensioni di lavoratori con il vecchio cumulo interno alla gestione Inps – circa 9.000 domande di cui 4.781 di vecchiaia e 4.219 anticipate. 4.781 domande sono state definite ed è stata affrontata anche la questione dei lavoratori che avevano contribuzioni o cumuli esterni al sistema delle Casse.

Sulla base dei dati del casellario degli attivi, l’Inps stima che oggi siano circa 702mila i lavoratori, tra i non pensionati e quelli che hanno retribuzioni miste – sistema Inps e Casse, potenzialmente interessati al cumulo. Se si circoscrive questo calcolo ai soli lavoratori con più di 60 anni, la platea sfiora circa 70mila persone che beneficeranno per prime di questa condizione – ha concluso Boeri. Attualmente sono state inoltrate all’Ente, con modalità diverse, oltre 5mila domande che a breve verranno liquidate sulla base delle nuove procedure previste dalla convenzione.
Alberto Oliveti ha commentato con soddisfazione l’accordo “perché riconosce al lavoratore mobile ogni spezzone contributivo maturato negli anni in un adeguato sistema previdenziale. Entro dieci giorni dall’operatività della piattaforma sarà quindi possibile soddisfare le legittime esigenze dei lavoratori cui finalmente viene riconosciuto un diritto per ogni contributo versato in base alla propria vita lavorativa”.

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