Lavoro Normative

Antiriciclaggio: il vademecum dei consulenti del lavoro

antiriclaggio

Valutazione e verifica del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo sono adempimenti obbligatori per Legge. L’area Economia e fiscalità della Fondazione studi Consulenti del Lavoro ha redatto un vademecum in proposito

Non c’è esenzione dall’obbligo di adeguata verifica per la consulenza aziendale, amministrativa, contabile, tributaria e finanziaria. Spetta al Consulente del lavoro effettuare sempre l’adeguata verifica del cliente, ovvero l’impresa, quando ci sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo o quando sorgano dubbi sulla veridicità dei dati forniti dal cliente. E non ci sono esenzioni né deroghe al riguardo.
L’approfondimento realizzato dall’area Economia e fiscalità del Dipartimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro chiarisce proprio le azioni che occorre compiere in base all’attuale normativa antiriciclaggio. Ma innanzitutto bisogna capire cosa si intende per riciclaggio e finanziamento al terrorismo e cosa può far nascere, di conseguenza, dei sospetti.

Le definizioni si ricavano dal D. Lgs. 231/2007 così come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017:
a) per “riciclaggio” si intende:
• acquisto, detenzione, conversione o trasferimento di beni essendo a conoscenza che provengono da attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
• occultamento e dissimulazione della reale natura o della provenienza dell’origine illecita dei beni o diritti sugli stessi;
• partecipazione ad atti sui punti precedenti;
• l’associazione per commettere tali atti, il tentativo di perpetrarli, aiutare, istigare, consigliare o agevolarne l’esecuzione.
b) Per “finanziamento del terrorismo” si intende: «qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette».

Inutile sottolineare che chi acquista un bene ad un costo eccessivamente ridotto, soprattutto quando sul mercato è in vendita comunemente a un prezzo elevato, magari di marca nota, non può non sospettare che provenga da attività illecita. Può trattarsi di un bene contraffatto, di un bene rubato, ecc. Di conseguenza fare un acquisto del genere una volta potrebbe essere considerato “incauto” ma farlo per rivendere il bene stesso, magari anche più di un singolo bene ma uno stock intero, difficilmente può non destare sospetti. I reati che si possono commettere in tal modo sono tanti e tra questi c’è appunto il riciclaggio o addirittura il finanziamento al terrorismo se l’impresa, ad esempio, fa un acquisto da qualcuno che utilizzerà quel denaro per scopi terroristici sotto qualsiasi forma.
Non è dunque uno scherzo, il compito che i consulenti del lavoro sono tenuti a svolgere, dal momento che in qualche modo si fanno garanti della sicurezza pubblica. Spetta proprio a loro infatti, in base alla Legge, adottare misure per l’adeguata verifica e la valutazione del rischio proporzionali all’entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, nonché a dimostrare alle Autorità di Vigilanza e agli Organismi di Autoregolamentazione che le misure adottate risultino adeguate al rischio rilevato. In altre parole: vi è l’obbligo per il Consulente del Lavoro di procedere all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo.
Ad ogni modo, questa adeguata verifica – specifica la Fondazione – va comunque effettuata quando:
• vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
• vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione.
A parte questi casi particolari, ci sono comunque azioni di verifica che il consulente deve compiere sempre quando accadono alcuni fatti particolari durante la normale attività aziendale.

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA (ART. 17 D. LGS. N. 231/2007)
I Consulenti del Lavoro – si legge nel Vademecum – procedono all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività professionale:
a) in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale;
b) in occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un’operazione frazionata, ovvero che consista in un trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro.
Di questo le imprenditrici e gli imprenditori devono essere informati.

Ovviamente gli stessi verificatori devono avere dei criteri di riferimento per capire se si tratta di un’attività normale, ovvero di movimenti di denaro di questo tipo. I criteri generali possono essere riferiti all’imprenditore o all’operazione.
a) con riferimento al cliente:
1. la natura giuridica;
2. la prevalente attività svolta;
3. il comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
4. l’area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;
b) con riferimento all’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere:
1. la tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o rapporto professionale posto in essere;
2. le modalità di svolgimento dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
3. l’ammontare dell’operazione;
4. la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
5. la ragionevolezza dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
6. l’area geografica di destinazione del prodotto e l’oggetto dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione occasionale.

Il vademecum completo si trova sul sito della Fondazione dei consulenti del lavoro www.consulentidellavoro.it

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