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IMU E TASI 2018

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Le scadenze del 18 giugno. Nessun aumento per IMU E TASI. Chi le deve pagare e come

Entro il 18 giugno (il 16 cade di sabato) i possessori di immobili, diversi da quelli per cui siano previste cause di esclusione o esenzione, sono tenuti ad effettuare il versamento della prima rata dell’IMU e della TASI per il 2018. Il versamento è pari al 50% dell’imposta dovuta sulla base delle aliquote e delle detrazioni in vigore nel 2017, tenendo conto di eventuali variazioni intervenute nell’anno in corso.
La buona notizia è che quest’anno tranne rari casi, considerato che le aliquote non potevano essere aumentate oltre il massimo che quasi tutti i Comuni hanno raggiunto da anni, non si pagherà più dell’anno scorso. Nella maggior parte dei casi si pagherà lo stesso importo del 2017 salvo variazioni nella propria situazione immobiliare

Cos’è l’Imu e chi la paga?

l’Imposta municipale unica, il cui presupposto rimane il possesso dell’immobile, è dovuta per la seconda casa e gli immobili commerciali, i terreni, i negozi, ecc. mentre non si applica sulle abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione delle prime case se accatastate in A/1, A/8 e A/9, che fruiscono dell’aliquota ridotta e della detrazione di 200 euro.

Grazie alla Legge di Stabilità 2016, i proprietari di casa che affittano a canone concordato possono usufruire di uno sconto del 25% sull’IMU riguardante l’abitazione data in locazione.
Inoltre, per il coniuge separato niente IMU, se lascia la casa coniugale per andare in affitto, avrà diritto all’abolizione delle imposte, per cui sarà esente dal pagamento di IMU e TASI sulla prima casa.

Cos’è la Tasi e chi la paga?

La Tasi è un’imposta dovuta per l’utilizzo dei servizi cosiddetti “indivisibili”, ossia tutti quei servizi che non vengono offerti “a domanda individuale”. Si pensi ad esempio all’illuminazione pubblica, alla sicurezza, all’anagrafe, alla manutenzione delle strade.
La Tasi è dovuta dai proprietari di immobili o da chi ha un diritto di godimento.
Per effetto della Legge di Stabilità 2016 il presupposto per l’applicazione della TASI 2018 è però cambiato: è ora prevista l’abolizione TASI sulla prima casa non di lusso, pertanto sarà dovuta solo in caso di abitazione non principale.

Per quanto riguarda le abitazioni in affitto, paga la Tasi anche l’inquilino in una percentuale tra il 10% e il 30% circa a seconda delle delibere dei singoli Comuni.
Anche per gli affittuari che assumono l’immobile come abitazione principale vale la regola dell’esenzione. Per cui per gli immobili affittati con specifico contratto di locazione registrato a norma di legge, la Tasi non è più dovuta dal locatario, ossia dall’affittuario del locale o della casa per tutta la durata del contratto.
L’inquilino che deve l’imposta calcolerà l’intera Tasi dovuta sull’immobile e applicherà la quota a proprio carico prevista dal regolamento comunale. La restante parte dell’imposta è a carico del proprietario dell’immobile.

Quando si pagano IMU e TASI?

Per chi paga in un’unica soluzione la scadenza è il 16 giugno (prorogato al 18).
Per chi paga in due rate invece le scadenze da tenere a mente sono 2:

  • Acconto 2018 : scadenza 16 giugno;
  • Saldo 2018 : scadenza 16 dicembre.

Attraverso quali modalità è possibile pagare?

Per il pagamento è possibile utilizzare il modello F24 (per via telematica nel caso di importi superiori a € 1.000) o il bollettino centralizzato (conto corrente unico nazionale 1008857615 per l’IMU e 1017381649 per la Tasi.
In presenza di più contitolari (eredità o acquisto in multiproprietà) bisognerà provvedere pro quota al pagamento dell’imposta. Non mancano però enti locali che consentono di effettuare un versamento cumulativo da parte di uno dei proprietari di modo che sia solo uno dei membri a dover compilare il modulo F24 o il bollettino postale centralizzato.

Esiste Importo minimo?

Il versamento va fatto solo se l’importo annuale dovuto supera i 12 euro, a meno che il Comune non ne abbia stabilito uno diverso (anche più basso), quindi questo va verificato sul sito del Comune o su quello del Mef, dove si trovano anche le aliquote.
Da tenere presente che gli arrotondamenti si fanno all’euro, per difetto quando si è di fronte a un importo che contiene fino a 49 centesimi, per eccesso se invece è superiore. Dunque fino a 12,49 euro non è dovuto alcun importo.

Come si calcola il dovuto?

L’imponibile Tasi è lo stesso dell’IMU: rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente relativo alla tipologia dell’immobile.
Qui di seguito le principali categorie catastali:

  • abitazione (gruppo catastale A, tranne A10) coefficiente: 160;
  • uffici e studi privati (categoria catastale A10); coefficiente: 80;
  • negozi e botteghe (C1); coefficiente: 55;
  • cantine e solai (C2); coefficiente: 160;
  • posti auto e rimesse (C6 e C7) coefficiente: 160.

Aliquote

All’imponibile dovrà poi essere applicata l’aliquota deliberata dal Comune ove è ubicato l’immobile. L’aliquota IMU può variare tra il minimo dello 0,46% e il massimo dell’1,06%, ma può essere abbassata fino allo 0,4% per gli immobili posseduti da persone giuridiche, quelli non produttivi di reddito fondiario e le unità abitative locate.
Per la Tasi l’aliquota è pari all’1 per mille ma può essere diminuita dal Comune di appartenenza oppure innalzata (fino a una somma totale – tra IMU e TASI – di non più del 2,5 per mille).
Dovranno poi considerarsi le eventuali detrazioni previste dal Comune previa delibera.

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