Diritti Lavoro

NASPI DIS-COLL e disoccupazione agricola

Il Decreto Cura Italia ha introdotto diverse misure che coinvolgono i lavoratori e anche i disoccupati. Ecco le informazioni riguardanti NASPI DIS-COLL e disoccupazione agricola

Il Decreto Cura Italia, al fine di agevolarne la presentazione, ha previsto la proroga dei termini di presentazione delle domande di NASpI, DIS-COLL e di disoccupazione agricola.

Cessazione involontaria dei rapporti di lavoro anno 2020
Per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, il termine di presentazione delle indennità NASpI e DIS-COLL è prorogato di ulteriori 60 giorni, di conseguenza il termine ordinario passa da 68 a 128 giorni (che decorrono dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro).
L’Inps chiarisce che se la domanda di NASpI e DIS-COLL verrà presentata oltre il termine ordinario di 68 giorni dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, la prestazione decorrerà dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. E le domande riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2020, già respinte perché presentate fuori termine (oltre il sessantottesimo giorno), verranno riesaminate d’ufficio dall’Inps.

Incentivo all’autoimprenditorialità (NASpI in forma anticipata)
È stata prevista la proroga di 60 giorni del termine (ordinariamente fissato a 30 giorni) anche per la presentazione delle domande di erogazione della prestazione NASpI in forma anticipata, nonché per l’adempimento connesso all’obbligo di comunicazione del reddito annuo presunto da parte dei percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL che svolgano contestualmente attività lavorativa autonoma/subordinata/parasubordinata; in questo caso i termini sono pertanto ampliati da 30 a 90 giorni.
Le domande di incentivo all’autoimprenditorialità (NASpI in forma anticipata) presentate per attività lavorativa autonoma avviata dal 1° gennaio 2020 e già respinte perché presentate fuori termine, verranno riesaminate d’ufficio dall’Inps.
Le prestazioni di NASpI e DIS-COLL poste in decadenza per mancato adempimento degli obblighi di comunicazione del reddito annuo presunto verranno riesaminate d’ufficio qualora l’attività lavorativa per la quale è richiesta la suddetta comunicazione sia stata intrapresa a fare data dal 1° gennaio 2020.

Disoccupazione agricola
Per le domande di disoccupazione agricola di competenza 2019 da presentarsi nell’anno 2020, il termine di presentazione è prorogato al 1° giugno 2020; pertanto, le domande di disoccupazione agricola saranno considerate validamente presentate anche dopo il 31 marzo 2020 e fino al 1° giugno 2020.

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