Diritti Lavoro

Riesaminate le domande di indennità per Covid-19

Lavoratori stagionali, nuove categorie di lavoratori dello spettacolo e titolari di assegni di invalidità riceveranno l’indennità per Covid-19 dopo il riesame da parte dell’Inps delle domande presentate

Dopo le lamentele e le rimostranze di tanti lavoratori rimasti esclusi dall’indennità per Covid-19 relativa a marzo 2020, dopo aver presentato l’istanza ed essersela vista respingere, l’Inps ha riesaminato le domande, ben 42.000, e ora le ha accolte. Per chi non l’avesse presentata ancora, ha tempo fino all’8 giugno per farlo.

Accolte le domande di indennità per Covid-19 precedentemente respinte
In particolare, l’istituto ha riesaminato e messo in pagamento circa 23.000 domande di indennità per Covid-19 presentate da titolari di assegno ordinario di invalidità e circa 23.000 presentate da lavoratori stagionali con qualifica rilevata attraverso le comunicazioni obbligatorie (Unilav). Queste domande saranno quindi poste in pagamento sia per il mese di marzo sia per il mese di aprile 2020.

Nuove indennità per Covid-19 per i lavoratori dello spettacolo
Il Decreto Rilancio Italia ha previsto poi per i lavoratori dello spettacolo una indennità per Covid-19 di 600 euro mensili per i mesi di aprile e maggio. I beneficiari iscritti al Fondo dei lavoratori dello spettacolo sono ricompresi in due platee:

  • con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro;
  • con almeno 7 contributi giornalieri versati nell’anno 2019, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 35.000 euro.

Per entrambe le platee è prevista l’incompatibilità con le pensioni dirette o con il lavoro dipendente verificati alla data del 19 maggio 2020. Sono on-line le domande di accesso con unico format per le due mensilità.
Inoltre, coloro che – avendo il requisito dei 30 contributi giornalieri – hanno già presentato domanda per il mese di marzo, non devono presentare nuova domanda.

Nuove indennità per Covid-19 per i titolari di assegno di invalidità
A seguito delle novità introdotte dal decreto legge Rilancio Italia del 19 maggio scorso, infine, i soggetti titolari di assegno ordinario di invalidità potranno presentare domanda per le indennità per Covid-19 in scadenza per il mese di marzo, fino a lunedì prossimo 8 giugno 2020 (termine previsto inizialmente al 3 giugno). L’eventuale ammissione al pagamento di marzo comporterà anche il pagamento dell’indennità per il mese di aprile.

Equiparazione all’indennità per Covid-19 per i titolari di reddito di cittadinanza
Analogo termine prorogato all’8 giugno 2020 viene previsto per i titolari di reddito di cittadinanza che, pur non avendo diritto all’indennità per il mese di marzo, possono comunque beneficiare dell’integrazione del reddito di cittadinanza fino ad arrivare ai 600 euro (500 euro in caso di lavoratore agricolo) per il mese di aprile 2020. In caso di ammissione al beneficio non sarà quindi pagata l’indennità per Covid-19, ma esclusivamente una integrazione del proprio reddito di cittadinanza in modo da equiparare la cifra a quella presa dai percettori dell’indennità per Covid-19.

Indennità per Covid-19 e reddito di emergenza
L’Inps precisa che, ai sensi dell’articolo 82 del DL Rilancio Italia, le indennità per Covid-19 sono incompatibili con il Reddito di Emergenza (REm).

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