Diritti Lavoro

Le ferie al tempo del Covid-19. Oneri dei datori

I datori di lavoro hanno oneri e diritti nei confronti dei propri dipendenti sulle ferie al tempo del Covid-19. Le indicazioni dei Consulenti del lavoro

Siamo ad agosto e in pieno periodo estivo le ferie al tempo del Covid-19 possono rappresentare un rischio per la ripresa del lavoro. Dopo aver analizzato il rapporto tra la condotta del lavoratore durante il periodo feriale e il diritto al licenziamento per giusta causa del datore di lavoro, la Fondazione studi Consulenti del lavoro ha stilato un report dal titolo “Il diritto alle ferie al tempo del Covid-19” con consigli utili per tutelare datori e lavoratori poiché “la legge non ammette ignoranza”.

Ferie al tempo del Covid-19. Le info utili per aziende e lavoratori
I lavoratori hanno il diritto di essere informati sulle conseguenze che possono avere i loro comportamenti durante le ferie, sul rapporto di lavoro al loro rientro. Al tempo del Covid-19, il lavoratore è libero di godersi le ferie spostandosi ovunque desideri? Il datore di lavoro ha l’onere di avvisare il personale dipendente circa i rischi per chi viaggia in determinati Paesi affinché poi il lavoratore al rientro non rappresenti un pericolo per la salute e il luogo di lavoro? Sono queste alcune delle domande cui l’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro “Il diritto alle ferie al tempo del Covid-19” risponde dopo aver analizzato le normative vigenti e fornendo pratici format per le aziende, utili ad informare i propri dipendenti circa rischi e obblighi.

Contemperare il diritto alle ferie al tempo del Covid-19 con quelli di colleghi e datori
In questo eccezionale periodo storico è necessario contemperare il diritto inderogabile e indifferibile alla fruizione delle ferie da parte dei lavoratori dipendenti con le cautele per la salute di tutti i lavoratori. “Si tratta di finalità che in via immediata soccorrono alla tutela dei diretti interessati, ma che, al contempo, garantiscono anche l’aspettativa del datore di lavoro a che le condizioni di salute del lavoratore siano preservate, verificando l’incidenza del suo comportamento sulla sua capacità di adempiere alla prestazione lavorativa” spiegano gli esperti del Centro studi Consulenti del lavoro. Anche il datore di lavoro infatti ha dei diritti e uno è che il dipendente riprenda la propria attività lavorativa nei termini programmati. Come sancisce la Corte di Cassazione, pur restando ferma l’insindacabilità della scelta del lavoratore di impiegare le ferie nel modo che ritiene più opportuno, “a monte operano i doveri di buona fede e correttezza che impongono di tenere una condotta conforme all’interesse del datore di lavoro alla prestazione lavorativa” al punto che “se l’assenza per malattia è dovuta a una condotta volontaria del medesimo, il licenziamento è legittimo”.

La buona fede contrattuale
Se i giudici sono arrivati al punto di giustificare addirittura il licenziamento per giusta causa, bisogna rendersi dunque conto che è valido il principio generale della “buona fede contrattuale”, in forza del quale a ciascuna delle parti contraenti è imposto il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge. In poche parole il dipendente ha il dovere di improntare il proprio comportamento secondo principi generali di diligenza e correttezza. È obbligato a tenere una condotta che comunque non abbia ricadute lesive dell’interesse del datore di lavoro alla effettiva esecuzione della prestazione lavorativa. E così, se pure la contrazione di una malattia durante il periodo di ferie non è di per sé motivo di giustificatezza del licenziamento, “tale garanzia non può però ritenersi estesa sino a tutelare anche i comportamenti irresponsabili, qualora i rischi, soprattutto se preceduti da idoneo avvertimento, risultino significativamente probabili, tali che la contrazione della malattia possa rivelarsi quale consapevole assunzione di un rischio non soltanto prevedibile, ma nello specifico previsto ed oggetto di puntuale ammonimento”.

Oneri a tutela del datore di lavoro
Il datore di lavoro può premunirsi e avvisare il lavoratore al riguardo perchè, in virtù del principio di correttezza e buona fede, la malattia al tempo del Covid-19 è tutelata solo entro i limiti di una sua non esclusiva imputabilità al lavoratore, doverosamente avvisato. Ciò perché – spiegano i consulenti del lavoro – il periodo di ferie non sospende i vincoli contrattuali del rapporto di lavoro e, anzi, il suo godimento è destinato alla soddisfazione di esigenze primarie della persona del lavoratore finalizzate all’interesse datoriale della tempestività della ripresa così come programmata.

I format per informare il lavoratore sui rischi
I consulenti del lavoro hanno elaborato dei format che rappresentano un’immediata applicazione per regolare la gestione di questo delicato equilibrio. Si tratta di modelli da compilare e che possono essere eventualmente completati con le specifiche disposizioni adottate dalle singole Regioni ad integrazione delle ordinanze ministeriali (ad esempio: somministrazione obbligatoria di tamponi, procedure specifiche di notifica alle Autorità Sanitarie della propria presenza sul territorio, ecc.).
Attualmente vi è il divieto assoluto di entrare (o rientrare) in Italia se si proviene da: Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Serbia, Bangladesh, Armenia, Bahrein, Brasile, Cile, Kuwait, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana. Di conseguenza ecco il modulo che propone il Centro studi dei Consulenti del lavoro:

Utile anche informare i lavoratori su obblighi e divieti per chi si reca in Romania e Bulgaria mediante il seguente format:

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