Diritti Lavoro

Bonus di 1.000 euro per i professionisti

Il Bonus di 1.000 euro per i professionisti è arrivato e la Fondazione studi Consulenti del Lavoro confronta le differenti situazioni dovute ai regimi ordinario e forfetario

“Bonus di 1.000 euro per i professionisti. Il confronto tra regime ordinario e forfetario”, così si intitola l’approfondimento della Fondazione studi Consulenti del lavoro riguardante le indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza Covid-19 previste dall’articolo 84 comma 2 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito in L. 77/2020 sul quale è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 25/E del 20 agosto 2020 (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+25_20_08_2020.pdf/df9309d0-8384-ec33-3726-f0ca823c3d60), fornendo indicazioni in merito al caso particolare dei soggetti in regime forfetario.

Bonus di 1.000 euro per i professionisti. I requisiti per ottenerlo
I consulenti del lavoro precisano che affinché possa essere riconosciuta il bonus previsto, i requisiti richiesti dalla norma sono:

  • Ambito soggettivo: vi rientrano i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e non siano titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
  • Ambito oggettivo: i professionisti devono aver subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.
  • Determinazione del reddito da comparare: il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

Proprio su questo ultimo punto, che riguarda le modalità di determinazione del reddito ai fini della comparazione del secondo bimestre 2020 sul secondo bimestre 2019, sono sorti dubbi in merito ai regimi contabili adottati dal professionista (ordinario e forfetario). Secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, il reddito effettivo è individuato come “differenza tra i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. Pertanto, la misurazione dello scostamento del reddito e l’attribuzione della nuova indennità prescindono dal regime contabile adottato dal professionista (sia esso regime ordinario o regime forfetario).” Ciò significa che, secondo l’Agenzia, la specialità del regime forfetario rileva esclusivamente “ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva dovuta dal professionista e delle semplificazioni contabili previste anche ai fini delle imposte dirette” e non quale criterio di determinazione del reddito comparabile per l’ottenimento dell’indennità.

Bonus di 1.000 euro per i professionisti nel regime forfetario
In realtà – spiegano i consulenti del lavoro – il regime forfetario costituisce un regime “speciale” di determinazione del reddito. E l’art. 84 del DL 34/2020 non fa alcun riferimento a regole diverse, ma si limita a prevedere la determinazione del reddito effettivo individuato come differenza tra i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute. Non dice nulla a titolo di esempio sul TFR o altri costi determinabili secondo il principio di competenza. La rideterminazione dei costi effettivamente sostenuti nei bimestri monitorati – aggiunge la Fondazione studi dei Consulenti del lavoro – può creare gravi disagi sia ai contribuenti ordinari che forfetari per i seguenti motivi:

  • difficoltà nel rintracciare i pagamenti effettuati nei bimestri monitorati ma relativi a fatture ricevute precedentemente;
  • complessità nel determinare la corretta imputazione sia sulla competenza che sulla corretta deducibilità del costo, si pensi ad esempio all’incidenza degli ammortamenti, del TFR, delle minusvalenze o delle plusvalenze, della facoltà di dedurre interamente nell’anno gli acquisti di beni strumentali di costo unitario inferiore ad euro 516,46, la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria oppure delle spese di ristrutturazione, ammodernamento e ristrutturazione degli immobili, i costi a deducibilità limitata quali le spese telefoniche 80% e le spese relative agli automezzi deducibili al 20%.

Un altro aspetto critico per capire se si ha diritto al bonus di 1.000 euro per i professionisti
Altro aspetto critico riguarda la corretta imputazione di alcune tipologie di spese sostenute, come per esempio le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, deducibili nella misura del 75% e per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta, non addebitate analiticamente in capo al committente; oppure le spese di rappresentanza, deducibili nei limiti dell’1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta; o ancora le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale; nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno entro il limite annuo di 10.000 euro, oppure, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’autoimprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente.
Ulteriore elemento da tenere in considerazione riguarda l’IVA sugli acquisti: il forfetario che deve rideterminare il reddito in modo analitico dovrebbe considerare l’imposta sul valore aggiunto un costo, non avendo diritto alla sua detrazione.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate non soddisfa i Consulenti del lavoro
A chiusura dell’approfondimento della Fondazione studi dei Consulenti del lavoro si legge che “la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate non appare condivisibile, in quanto fornisce una rigida interpretazione letterale della disposizione dell’articolo 84, comma 2, D.L. n. 34/2020 non considerando in modo sistematico la relazione tra la predetta disposizione e la disciplina speciale del regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014”. In poche parole: se il lavoratore autonomo in regime forfetario ha diritto al bonus di 1.000 euro per i professionisti è ancora poco chiaro.

Di seguito il link all’approfondimento citato:
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/FS/Approfondimento_FS_07092020.pdf

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