Lavoro Normative

Lavoratori stagionali, le novità del Decreto Agosto

L’analisi della Fondazione studi dei Consulenti del lavoro sulle norme riguardanti i lavoratori stagionali contenute nel cosiddetto Decreto Agosto

Il DL 104/2020 varato il giorno di Ferragosto è intervenuto specificamente nei confronti dei lavoratori stagionali, ovvero quelli che non hanno una continuità occupazionale. Si tratta generalmente di impiegati nel settore turistico e degli stabilimenti termali nonché in quello dello spettacolo, che a seguito del Decreto hanno diritto a particolari indennità. Come spiega la Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro nel suo approfondimento del 31 agosto 2020, il DL mira a una duplice azione: di carattere assistenziale da un lato e di politiche attive occupazionali dall’altro.

Le nuove indennità per i lavoratori stagionali
L’art. 9 del DL 104/2020 ha introdotto la “nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo”. Tuttavia, la norma non ha chiarito i dubbi interpretativi sul concetto di “lavoratore stagionale”. In ogni caso per questi ultimi e per i lavoratori intermittenti, i lavoratori autonomi privi di partita IVA iscritti alla gestione separata e gli incaricati alle vendite a domicilio l’art. 9 introduce un’indennità omnicomprensiva di 1.000 euro esente da imposte sui redditi. Tutte queste categorie di lavoratori non devono ovviamente essere titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (a eccezione di quello intermittente) e/o di pensione. Fra i beneficiari di questa indennità ci sono anche i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Lavoratori stagionali nel settore turismo e stabilimenti termali

La norma (comma 1 dell’art. 9) prevede che l’indennità spetti ai lavoratori dipendenti stagionali (anche se dipendenti da agenzie di somministrazione) del settore turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020.

Lavoratori stagionali di altri settori
Il successivo comma 2 si occupa dei dipendenti stagionali differenti dal settore turismo e stabilimenti termali. Per tale tipologia è prevista, oltre alla cessazione involontaria del rapporto nel periodo 1° gennaio 2019 – 17 marzo 2020, anche lo svolgimento della prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel citato periodo.

Lavori a tempo determinato del settore turismo e stabilimenti termali
La indennità di 1.000 euro va anche (come scritto nel comma 5) ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, purché siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  1. a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  2. b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  3. c) assenza di titolarità di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Gli esoneri contributivi
Le misure varate dal Governo tendono a favorire le assunzioni o le stabilizzazioni dei rapporti di lavoro nel settore turistico e degli stabilimenti termali attraverso il meccanismo degli “esoneri contributivi”. Infatti, l’art. 7 del predetto decreto prevede uno specifico esonero contributivo, subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, che concerne tutte le assunzioni a tempo determinato o stagionale nei suddetti comparti effettuate fino al 31 dicembre 2020, per un massimo di tre mesi. L’esonero contributivo può essere applicato anche nei casi di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato a condizione che ciò si sia verificato entro il 15 agosto 2020. È un esonero dal versamento dei soli contributi Inps a carico del datore di lavoro (sono esclusi i premi Inail) per un ammontare massino di 8.060 euro su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile. In sostanza, quindi – spiegano i Consulenti del lavoro – il beneficio massimo sarà pari a 2.015 euro e ne restano esclusi coloro che avevano un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti presso la medesima impresa. “Tale esonero contributivo” si legge nell’approfondimento della Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro “si presenta, almeno sotto un profilo temporale, di scarso appeal, non solo rispetto all’attuale contingenza epidemiologica, ma anche perché, potendo peraltro lo stesso divenire operativo dopo l’autorizzazione dell’Unione europea, riguarderebbe un periodo dell’anno – verosimilmente ultimo trimestre/quadrimestre – di modesto interesse turistico”.

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