Lavoro Normative

Contributi alle aziende che assumono donne

Dall’Inps i chiarimenti sulla misura che permette alle aziende che assumono donne l’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro

La legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) riconosce l’esonero del 100% dei contributi fino a un massimo di 6.000 euro l’anno, alle aziende che assumono donne nel biennio 2021-2022. L’Inps, con una circolare del 2021 (https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2032%20del%2022-02-2021.htm) ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero. A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, ha integrato le informazioni date in precedenza con un messaggio del 6 aprile 2021.

Contributi alle aziende che assumono donne. I datori di lavoro che possono accedere al beneficio
L’art. 1 della Legge, al comma 16, specifica che “Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui”.
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Hanno diritto al riconoscimento del beneficio anche:

  1. gli enti pubblici economici;
  2. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  3. gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  4. le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  5. le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  6. i consorzi di bonifica;
  7. i consorzi industriali;
  8. gli enti morali;
  9. gli enti ecclesiastici.

Contributi alle aziende che assumono donne lavoratrici svantaggiate. Ecco quali sono
Le assunzioni sono dirette alle donne in quanto lavoratrici svantaggiate. Ma cosa si intende con la nozione “donne svantaggiate”? Quali lavoratrici sono considerate tali per la normativa in vigore, la L. 92/2021? Si tratta delle seguenti categorie di donne:

  1. a) donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;
  2. b) “donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”.
  3. c) donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere (sono quelli elencati nel Decreto interministeriale Min. Lavoro e MEF del 16 aprile 2013) e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”.
  4. d) donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi” antecedente la data di assunzione.

Come specifica l’Inps, ai fini del riconoscimento del beneficio in trattazione è richiesto o uno stato di disoccupazione di lunga durata (oltre 12 mesi) o il rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”. Al riguardo, si precisa che la locuzione “privo di impiego” è stata, da ultimo, definita dal decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017, che individua i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati.

Quali sono i rapporti di lavoro incentivati
L’incentivo dei contributi alle aziende che assumono donne in esame spetta per:
le assunzioni a tempo determinato;
le assunzioni a tempo indeterminato;
le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
L’incentivo spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.
Il beneficio vale per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022, ed è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 6.000 euro annui. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Il nuovo messaggio dell’Inps con i chiarimenti
L’Istituto ha integrato le precedenti istruzioni con il messaggio del 6 aprile 2021 (https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201421%20del%2006-04-2021.htm) nel quale specifica che il beneficio è applicato anche nel caso di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati e che, in questi casi, l’incentivo spetta per 18 mesi a partire dalla data di trasformazione. Per ogni profilo in materia assicurativa, inoltre, occorre fare riferimento alle comunicazioni di competenza dell’INAIL.

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