Diritti Lavoro

Indennità di disoccupazione lavoratori dello spettacolo

L’Inps ha reso operativa l’indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo e aperto la procedura per presentare la domanda

I lavoratori autonomi dello spettacolo disoccupati involontari hanno diritto all’indennità di disoccupazione pari al 75% del reddito medio mensile (calcolato in base all’ultimo rapporto di lavoro autonomo e all’anno precedente) per un periodo massimo di 6 mensilità. A stabilirlo è l’art. 66 del DL 73/2021 cd. Decreto Sostegni bis, convertito nella L. 106/2021.

Chi ha diritto all’ALAS
La nuova tutela, voluta dal Ministero della Cultura e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, è attiva a decorrere dal 1° gennaio 2022 e vi hanno diritto i lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (articolo 2, comma 1, lett. a), del D.lgs n. 182/1997), nonché i lavoratori autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e i lavoratori autonomi “esercenti attività musicali” di cui all’articolo 3, comma 98, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. I suddetti lavoratori dello spettacolo devono però avere i seguenti requisiti:

Aver maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, inclusi eventuali contributi figurativi o accreditati per i periodi di maternità.

  • Avere, nell’anno civile precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 35.000 euro.
  • Non avere in corso, alla data di presentazione della domanda, rapporti di lavoro di qualsiasi tipologia sia autonomo (compreso il rapporto di collaborazione) che subordinato (a tempo determinato e/o indeterminato).
  • Non essere titolari, alla data di decorrenza della prestazione e durante l’intero periodo di percezione dell’indennità, di trattamenti pensionistici diretti, nonché dell’“APE sociale”.
  • Non essere beneficiari, alla data di decorrenza della prestazione e durante l’intero periodo di percezione dell’indennità, di Reddito di cittadinanza.

Compatibilità e incompatibilità
L’indennità ALAS non è compatibile con le altre prestazioni a tutela di disoccupazione involontaria (NASpI, DIS-COLL, indennità di disoccupazione agricola), non è compatibile e cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla L 222/1984 e non è cumulabile con le prestazioni di malattia e maternità.
L’indennità è compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche ma solo se per queste è previsto come compenso il solo gettone di presenza; al contrario, la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano come compensi indennità di funzione o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza non consentirà l’accesso all’ALAS.

Calcolare l’indennità di disoccupazione
Ai lavoratori dello spettacolo aventi diritto all’ALAS verrà erogata una somma mensile pari al 75% del reddito medio mensile calcolato rapportando il reddito imponibile ai fini previdenziali relativo all’anno in cui si è concluso l’ultimo rapporto di lavoro autonomo e all’anno civile precedente, per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi, presenti nel medesimo periodo di osservazione. Nei casi in cui l’importo del reddito medio mensile sia superiore alla soglia di 1.227,55 euro l’indennità è pari al 75% del suddetto importo incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.227,55 euro. In ogni caso, l’indennità non può superare l’importo massimo mensile di 1.335,40 euro.
Tali importi soglia saranno oggetto di rivalutazione annuale già dal 2022 sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.

Il commento del presidente dell’Inps
“É stato raggiunto e implementato un ulteriore tassello per la tutela di categorie di lavoratori fino ad oggi non coperte da ammortizzatori sociali” ha commentato il presidente dell’Inps Pasquale Tridico “in cui determinante è stata la forte collaborazione tra le istituzioni e le amministrazioni. Un nuovo servizio a un settore di alto valore per la cultura e l’economia del nostro Paese. L’Istituto continua così a creare strumenti innovativi per permettere un agile e rapido accesso alle prestazioni e per realizzare un nuovo welfare improntato a un vero universalismo”.

Come presentare la domanda
I lavoratori dello spettacolo interessati possono presentare la domanda online attraverso il sito dell’istituto (www.inps.it) con le consuete modalità di accesso per gli utenti oppure tramite enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Si può anche contattare il numero gratuito da rete fissa 803.164 o quello da rete mobile 06.164164.
Essenziale però la tempistica, in quanto la domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla data di cessazione del periodo di maternità o malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, quando tali eventi siano insorti durante il rapporto di lavoro successivamente cessato.

Il commento del Ministro della cultura
“Ancora un passo avanti nell’attuazione del nuovo welfare dello spettacolo” ha commentato il ministro della Cultura, Dario Franceschini. “Grazie all’impegno dell’Inps e del Ministero del Lavoro entra finalmente in vigore l’Alas, la nuova indennità di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori autonomi dello spettacolo che è stata definita dal ministero della Cultura dopo un attento lavoro di ascolto e confronto con i sindacati e le associazioni di categoria. Questa nuova misura era attesa da anni e colma un vuoto per molte categorie dell’arte e dello spettacolo che sono state fortemente colpite dagli effetti della pandemia”.

Le istruzioni operative per richiedere l’indennità sono contenute nella circolare INPS n. 8 del 14 gennaio 2022: Circolare_numero_8_del_14-01-2022

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