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Decreto Aiuti, il contributo una tantum di 200 euro

L’indennità una tantum di 200 euro prevista nel Decreto Aiuti può essere richiesta, l’Inps ha pubblicato la circolare con le istruzioni. Eccole

L’erogazione del contributo una tantum di 200 euro disposto dal cd. Decreto Aiuti, ovvero il DL 50/2022, emanato il 17 maggio, riguarda un’ampia platea di cittadini: dipendenti pubblici e privati, pensionati, disoccupati, Co.Co.Co., lavoratori autonomi occasionali, percettori di reddito di cittadinanza, ecc. ecc. Insomma quasi tutti i residenti in Italia. Con alcune differenze nelle modalità di richiesta e di erogazione, che sarà automatica per i dipendenti, che la riceveranno dal proprio datore. Vediamo meglio cosa prescrive l’Inps.

Per i dipendenti privati e pubblici
Il contributo una tantum di 200 euro previsto dal Decreto Aiuti viene riconosciuto in modo automatico dal datore di lavoro previa acquisizione di una dichiarazione da parte del lavoratore di non essere titolare di trattamenti pensionistici, a carico di qualsiasi forma previdenziale, di trattamenti di accompagnamento alla pensione e di Reddito di Cittadinanza. Su questo punto è stato emanato il messaggio Hermes n. 2559 del 24 giugno 2022 (https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13860). Se il lavoratore ha più rapporti di lavoro part-time, dovrà presentare la dichiarazione ad un solo datore, che provvederà al pagamento dell’indennità. L’Inps ricorda che il bonus sarà liquidato anche laddove la retribuzione del mese risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA, congedi). L’autodichiarazione sopra descritta non è necessaria per i dipendenti pubblici i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del MEF.

Per i pensionati
Beneficeranno d’ufficio della misura – che riceveranno con la mensilità di luglio 2022 – anche i residenti in Italia alla data del 1° luglio che risultino titolari di pensione, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché i titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione; al fine di accedere all’indennità i suddetti trattamenti devono avere decorrenza entro il 30 giugno 2022 e il reddito personale IRPEF – al netto dei contributi previdenziali e assistenziali – non deve essere superiore, per l’anno 2021, a 35.000 euro. Chi ha l’assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 giugno sarà ricompreso tra i destinatari del beneficio qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità. Nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione è corrisposta a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.

Per i disoccupati
Tra i beneficiari del provvedimento previsto dal Decreto Aiuti anche quanti, nel mese di giugno, risultino titolari di NASpI e DIS-COLL, i beneficiari di disoccupazione agricola per il 2022 (di competenza 2021) e i beneficiari dell’indennità Covid-19 varata dai decreti Sostegni e Sostegni bis. Gli appartenenti a queste categorie non dovranno presentare alcuna domanda: il beneficio sarà erogato direttamente dall’Inps.

Per i CoCoCo, gli stagionali, gli autonomi occasionali, i venditori a domicilio
Chi ha un lavoro autonomo dovrà invece presentare domanda all’Inps entro il 31 ottobe 2022. In particolare dovranno presentare domanda e avranno diritto all’una tantum di 200 euro prevista dal Decreto Aiuti, i lavoratori:

  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con un contratto attivo alla data del 18 maggio 2022 e reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per il 2021.
  • stagionali, a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro effettivo nel 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro. Nella platea dei destinatari sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo;
  • iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo con 50 contributi giornalieri nel 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro;
  • autonomi occasionali privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, già titolari nel 2021 di contratti disciplinati dall’art.2222 del Codice civile, iscritti alla Gestione Separata alla data del 18 maggio 2022, che abbiano versato almeno un contributo mensile nel corso del 2021;
  • incaricati di vendite a domicilio, iscritti alla Gestione Separata alla data del 18 maggio 2022, che possano far valere per il 2021 un reddito superiore a 5.000 euro derivante da tale attività.

Per i lavoratori domestici
Il beneficio è riconosciuto anche ai lavoratori domestici assicurati presso la Gestione dei lavoratori domestici dell’INPS, appartenenti alle categorie individuate dal vigente contratto collettivo nazionale che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente. Questi devono avere almeno un rapporto attivo alla data del 18 maggio 2022, un reddito 2021 non superiore a 35.000 euro e non devono essere titolari – al momento della presentazione della domanda – di altra attività di lavoro dipendente o di pensione. I contratti considerati saranno tutti quelli già in essere, o la cui instaurazione non sia stata respinta, alla data di entrata in vigore del Decreto (18.05.2022). Per i lavoratori domestici la scadenza per presentare le domande è il 30 settembre 2022.

Per i percettori di reddito di cittadinanza
La misura sarà liquidata anche ai nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, che riceveranno la rata di luglio automaticamente maggiorata qualora i membri del nucleo non abbiano già beneficiato dello stesso contributo in quanto appartenenti alle altre categorie destinatarie del bonus.

Il calendario dei pagamenti
Ricapitolando:

  • A luglio 2022 sarà liquidata la prestazione ai lavoratori dipendenti, ai nuclei beneficiari di Rdc, ai domestici, ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione.
  • A ottobre 2022 la prestazione una tantum di 200 euro verrà erogata ai titolari di NASpI, DIS-COLL, alla platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021 e dei già beneficiari delle ex Indennità Covid 2021 e ai lavoratori appartenenti alle categorie chiamate a presentare domanda.

La circolare dell’Inps n. 74, che spiega nel dettaglio tutto ciò che riguarda l’erogazione dell’una tantum di 200 euro prevista dal Decreto Aiuti, è a questo link: https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2073%20del%2024-06-2022.htm.

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