Lavoro Sicurezza

Cassa integrazione per riduzione lavoro causa caldo

Le imprese potranno richiedere all’Inps il riconoscimento della Cassa integrazione per riduzione lavoro causa caldo quando le temperature superano i 35° C

Quando le temperature superano i 35° centigradi o comunque i dipendenti percepiscono un valore di temperatura eccessivo, si può ottenere la cassa integrazione ordinaria (CIGO), ovvero una integrazione salariale per riduzione lavoro causa caldo.

Riduzione lavoro causa caldo
Premesso che in una pubblicazione Inail dedicata a lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali della salute e sicurezza, sono state divulgate le linee guida per prevenire le patologie da stress termico (https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-guida-infor-gest-rischio-caldo-work.html), può accadere, a causa dei fenomeni climatici estremi che hanno portato a un aumento del rischio di infortuni sul lavoro, che per evitarli l’attività lavorativa venga sospesa o ridotta. In questo caso le aziende possono richiedere la CIGO.

Quando si può richiedere la CIGO per riduzione lavoro causa caldo
Per quanto riguarda le prestazioni Cassa integrazione guadagni ordinaria erogate dall’Inps, la causale “eventi meteo” è invocabile dall’azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate. Sono considerate “elevate” le temperature superiori ai 35° centigradi, tuttavia anche temperature inferiori a tale valore possono essere considerate idonee ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale, considerando che la valutazione deve essere fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini meteo ma anche a quelle “percepite”, che notoriamente sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavoro in atto. Facciamo degli esempi: i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

Le istruzioni dell’Inps
L’azienda che richiede la Cassa integrazione con causale eventi meteo (in questo caso per riduzione lavoro causa caldo) nella domanda e nella relazione tecnica che deve essere allegata deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto in quelle giornate: non è tenuta a produrre dichiarazioni – di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato – che attestino l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo. La Legge 183/2011 infatti all’art. 15, comma 1, vieta alle amministrazioni pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organismi pubblici, i quali vanno acquisiti d’ufficio. Inoltre, indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’Inps riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive e dunque vi sia una riduzione lavoro causa caldo.

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