Lavoro Pensioni

Il trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici

Il pagamento del TFS – trattamento di fine servizio – per i dipendenti pubblici che terminano il rapporto di lavoro. Termini diversi a seconda delle motivazioni

In una nota divulgata dall’Inps viene spiegato cosa prevede la normativa attualmente in vigore per quanto concerne il pagamento del trattamento di fine servizio (la cosiddetta liquidazione). I periodi di attesa per l’ex dipendente pubblico variano a seconda del motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato e dell’ammontare dell’importo dovuto dallo Stato.

I tempi di attesa del trattamento di fine servizio
La normativa vigente prevede che prima di ricevere il pagamento del TFS il dipendente pubblico che cessa dal servizio per inabilità debba attendere 105 giorni. Stessa cosa per quanto riguarda gli eredi di chi è deceduto in servizio. Quando invece il dipendente smette di lavorare per raggiungimento dei limiti di età o di servizio (per andare in pensione insomma), il pagamento del trattamento di fine servizio viene effettuato dall’Inps non prima di un anno (12 mesi) dalla data di cessazione del servizio. Qualora, infine, il rapporto di lavoro terminasse perché il dipendente pubblico ha dato le dimissioni o è stato licenziato, il TFS sarebbe pagato dopo 2 anni (24 mesi) dalla data di cessazione.

Un ulteriore “strascico” di attesa
Ai termini di pagamento previsti sulla base delle cause di cessazione del rapporto di lavoro, la normativa aggiunge 90 giorni per gli adempimenti istruttori duranti i quali non maturano interessi di mora. La liquidazione del trattamento di fine servizio dipende anche dalla celerità di trasmissione, da parte degli Enti ex datori di lavoro, dei dati giuridici ed economici utili all’elaborazione dei calcoli della prestazione. Se i dati inviati sono incompleti poi, i tempi di lavorazione delle istanze si allungano ulteriormente.

La rateizzazione del trattamento di fine servizio
L’erogazione della prestazione una volta raggiunti i termini sopra indicati a seconda dei casi può avvenire:

  • in un’unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
  • in due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro;
  • in tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è pari o superiore a 100.000 euro.

Questo significa che in caso di pagamento rateale la seconda e la terza tranche saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dal pagamento della prima.

I tempi per il trattamento Quota 100
L’Inps sottolinea che quando si va in pensione prima di aver raggiunto i requisiti anagrafici o contributivi previsti dalla riforma Monti/Fornero, ad esempio usufruendo del beneficio pensionistico “Quota 100”, i termini per l’erogazione del trattamento di fine servizio decorrono dalla data di raggiungimento del diritto teorico più favorevole (requisito anagrafico o contributivo previsto dalla Monti Fornero) e quindi non dalla data di effettivo collocamento a riposo.

Come fare per ricevere il TFS in anticipo
Al momento dell’accesso alla pensione, dopo aver sentito l’Inps, è possibile presentare alle banche o agli intermediari finanziari aderenti all’accordo quadro sottoscritto tra ABI e Ministeri (accordo che sta per essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in quanto rinnovato di recente. Di seguito indichiamo intanto il link dove trovare informazioni di massima https://www.inps.it/prestazioni-servizi/domanda-di-quantificazione-dellanticipo-finanziario-tfstfr) una richiesta di finanziamento fino a 45.000 euro per l’importo del TFS maturato. L’Inps in tal caso, a fronte della presentazione della domanda on line di anticipazione da parte dell’iscritto, ha 90 giorni di tempo per rilasciare la certificazione e 30 giorni dalla data di notifica del contratto da parte della Banca, per produrre la presa d’atto, decorsi i quali la richiesta di anticipazione deve essere ripresentata. Il finanziamento dell’anticipazione autorizzata viene garantito dallo Stato tramite un apposito fondo di garanzia gestito dall’INPS.

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