Lavoro Normative

Le novità sul lavoro intermittente

La Fondazione studi Consulenti del lavoro illustra le novità sul lavoro intermittente, dalle nuove tutele per il lavoratore ai nuovi obblighi per i datori

Il lavoro intermittente
Quello di lavoro intermittente è un contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare le prestazioni in modo discontinuo (intermittente appunto). Si può prevedere ad esempio la possibilità di lavorare in periodi predeterminati all’interno di una settimana, di un mese o di un anno. I presupposti per applicarlo sono che sia previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro agli altri dipendenti e che vi siano soggetti lavoratori con meno di 24 anni di età o con più di 55 anni. Inoltre, questo contratto è ammesso fino a un massimo di 400 giornate lavorative nell’arco di 3 anni (con il medesimo datore di lavoro) ad eccezione degli impieghi nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. Se si supera questo periodo il contratto si trasforma in normale contratto a tempo pieno e indeterminato.

Il contratto scritto
Al dipendente assunto nella forma di lavoro intermittente va fornito un contratto scritto nel quale siano ben indicate:

  1. a) la natura variabile della programmazione del lavoro, durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto a norma dell’articolo 13;
  2. b) il luogo e le modalità della disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore;
  3. c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita, con l’indicazione dell’ammontare delle eventuali ore retribuite garantite e della retribuzione dovuta per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite nonché la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
  4. d) le forme e le modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, nonché le modalità di rilevazione della prestazione;
  5. e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell’indennità di disponibilità;
  6. f) le misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;
  7. g) le eventuali fasce orarie e i giorni predeterminati in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative.

Le novità sul lavoro intermittente
Il decreto legislativo 104/2022 (cd. Decreto Trasparenza) introduce novità sia per quanto riguarda il contratto di lavoro intermittente sia per quanto concerne il periodo di prova. La Fondazione studi Consulenti del lavoro ha preparato un approfondimento di cui diamo alcuni cenni informativi.
Innanzitutto il datore di lavoro non è più obbligato al preavviso di chiamata minimo bensì le parti ora possono concordare un preavviso di chiamata anche di una sola ora, ma il datore è tenuto a indicare nel contratto di lavoro intermittente le eventuali fasce orarie e i giorni prestabiliti in cui il lavoratore è chiamato a svolgere la prestazione. Il Decreto stabilisce inoltre che il contratto di lavoro intermittente debba contenere altri elementi oltre quelli già previsti, tra cui la natura variabile della programmazione del lavoro, la durata e le ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto.

Il periodo di prova
Il periodo di prova non può essere superiore ai sei mesi, nemmeno laddove ci fosse un accordo certificato delle parti contraenti. E non è ripetibile in caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni. Il legislatore concede però alle parti la possibilità di prevedere un termine inferiore ai 6 mesi se ciò sia previsto dal contratto collettivo utilizzato. I consulenti del lavoro sottolineano però che in caso di sopravvenienza di malattia, infortuni, congedi di maternità o paternità obbligatori “il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente alla durata dell’assenza”.

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