Fisco e norme Imprenditoria

Nuovo Codice della Crisi di Impresa

Un approfondimento della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro sul Nuovo Codice della Crisi di Impresa focalizzato sulla transazione dei crediti

Il Nuovo Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza è stato adottato con il Decreto Legislativo n. 4/2019 ed è entrato pienamente in vigore il 15 luglio 2022 (https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCrisi). Esso si occupa anche dei crediti tributari e previdenziali ed è sulle questioni che riguardano questi ultimi che si focalizza il documento di approfondimento pubblicato il 23 marzo 2023 dalla Fondazione Studi Consulenti del lavoro.

I crediti contributivi e tributari
Per crediti contributivi si intendono quelli amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi oneri accessori, su tutti Inps e Inail. I crediti tributari sono invece quelli relativi a tributi amministrati dalle agenzie fiscali, ovvero: Agenzia delle Entrate; Agenzia del Demanio; Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; Agenzia delle Entrate-Riscossione.

I creditori pubblici
Per prevenire l’insolvenza del debitore fin dai primi indicatori di crisi, il Codice considera gli enti previdenziali Inps e Inail, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione creditori pubblici qualificati, obbligati a segnalare all’imprenditore (e, ove esistente, all’organo di controllo) la presenza di debiti rilevanti ai sensi dell’art. 25-novies del Codice, affinché il debitore valuti se debba attivarsi ricorrendo a uno dei quadri di ristrutturazione preventiva della crisi. Tali segnalazioni devono contenere l’invito alla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto indipendente ai fini dell’accesso alla composizione negoziata della crisi per i crediti tributari: dalla data di accettazione dell’incarico dell’esperto verranno applicati gli interessi legali e la sanzione in misura ridotta nonché la possibilità di dilazionare il debito in 72 rate (per l’Agenzia delle Entrate fino a 120 rate se la crisi è grave).

L’approfondimento dei Consulenti del Lavoro
Tutto quello che c’è da sapere sulla transazione dei crediti tributari e contributivi prevista dal nuovo Codice della Crisi d’impresa e sul loro trattamento nell’ambito del concordato preventivo e del concordato minore, è stato considerato nell’ultimo approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, a cura di Sergio Giorgini e Giuseppe Buscema, dal titolo “Codice della crisi d’impresa: gli accordi sui crediti tributari e contributivi” diffuso il 23 marzo 2023. Il documento descrive il procedimento della transazione, sottolineando come questa sia esperibile nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, di quelli agevolati nonché di quelli a efficacia estesa (artt. 57, 60 e 61 del Codice) e descrivendo le varie fattispecie. Focus, subito dopo, sull’art. 63, che regola la transazione sui crediti tributari e contributivi, e sull’istituto dell’omologazione forzosa (cd. cram down) in virtù del quale il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte degli enti previdenziali interessati. Sotto la lente, infine, gli artt. 88 e 80 del Codice, che disciplinano il trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito del concordato preventivo e del concordato minore. Obiettivo delle disposizioni − si legge nell’approfondimento – “è quello di tutelare non solo i creditori e, nel caso di specie, gli interessi erariali di cui sono portatori, ma anche la conservazione dei mezzi organizzativi dell’impresa, in particolare dei livelli occupazionali”.

La transazione dei crediti tributari e contributivi
All’interno del Nuovo Codice della Crisi di Impresa la transazione è considerata negli articoli 57, 60 e 61, nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
Gli accordi di ristrutturazione di cui all’art. 57 hanno natura negoziale e consentono all’imprenditore anche non commerciale – diverso da quello minore, in stato di crisi o d’insolvenza – soggetto alla liquidazione giudiziale di concordare con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, un piano che ne consenta l’esecuzione allo scopo di giungere al riequilibrio della situazione finanziaria. I creditori non aderenti debbono essere integralmente soddisfatti anche se il termine di pagamento è fissato in centoventi giorni dall’omologazione.
Gli accordi di ristrutturazione agevolati previsti dall’art. 60 consentono, invece, la
riduzione a metà della percentuale di creditori aderenti all’accordo, quindi il 30% invece del 60%, se il debitore non propone la moratoria dei creditori estranei agli accordi, non ha richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee.
Gli accordi a efficacia estesa di cui all’art. 61 del Nuovo Codice della Crisi di Impresa, invece, prevedono una deroga alla disciplina civilistica in materia di contratti che consentono l’estensione degli accordi anche ai creditori non aderenti alla stessa categoria.

Il pagamento dei crediti contributivi e tributari
L’art. 63 del Nuovo Codice della Crisi d’Impresa prevede che il debitore possa proporre il pagamento, parziale o dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori.
Il Codice della Crisi d’Impresa disciplina anche per i crediti tributari e contributivi l’accesso agli strumenti stragiudiziali e consente, in presenza di determinate condizioni, l’omologazione degli accordi anche in mancanza di adesione da parte degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie o delle amministrazioni fiscali interessate.
Nell’accordo di ristrutturazione dei debiti è possibile comprendere anche i debiti contributivi e tributari con alcune peculiarità rispetto agli altri creditori.

Queste sono alcune informazioni estratte dal documento dei Consulenti del Lavoro. L’approfondimento completo della Fondazione Studi è disponibile alla seguente pagina web: https://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2023/FS/Approfondimento_FS_20230323_AccordiCreditiTibutari.pdf

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