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Imprenditoria femminile e giovanile, nuova legge in Toscana
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| Assessore al Lavoro della Regione Toscana Gianfranco Simoncini |
E' di 12 milioni di euro in tre anni il fondo destinato a supportare l'imprenditoria regionale in base alla legge 21.
Sei milioni andranno all'impresa giovanile, 4 milioni (il 30% del totale) alle imprese a titolarità femminile ed il rimanente 20% alle imprese costituite da lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali.
Le imprese beneficiarie devono avere sede operativa e legale in Toscana.
Si è stabilito inoltre che per il 90% le risorse copriranno finanziamenti in conto interessi e controgaranzie, mentre il rimanente 10% sarà riservato al finanziamento della partecipazione al capitale di rischio delle imprese.
La ripartizione dei fondi è passibile di modifiche in base all'effettiva richiesta da parte degli imprenditori del territorio.
C'è da dire che per le donne si tratta di un doppio sostegno, in quanto le imprenditrici possono fare richiesta tanto per il comparto "imprenditoria giovanile" (fino a 40 anni) quanto per il capitolo "imprenditoria femminile". Le donne possono inoltre chiedere di avere accesso alle agevolazioni anche nel caso in cui siano state beneficiarie di ammortizzatori sociali.
In base alla legge 21, come modificata lo scorso luglio, sono ammissibili spese in vari ambiti. Si comincia con gli investimenti per l'acquisto e l'aggiornamento di impianti industriali, per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per macchinari, attrezzature e arredi - anche per opere murarie, se correlate agli investimenti in macchinari o attrezzature.
Ammissibili anche le spese in "attivi immateriali", ossia acquisizione di diritti di brevetto, licenze, marchi, costi di avviamento, acquisto di servizi di consulenza (compresa la predisposizione del piano d'impresa), attività promozionali, costi di brevetto e di altri diritti di proprietà industriali.
Novità anche sul fronte dei finanziamenti alle imprese: non si tratterà più di contributi in conto capitale, ma di nuove tipologie tra loro cumulabili, come contributi per l'abbattimento di interessi o prestazione di garanzie su finanziamenti e operazioni di leasing.
Definizione di potenziale di sviluppo a contenuto innovativo dei progetti d'investimento
Nel regolamento attuativo (allegato a fondo pagina insieme al testo di legge) anche le specifiche definizioni dei parametri che possono stabilire il potenziale di investimento e le categorie delle aziende denominate "in espansione" o "ad elevato contenuto innovativo". Li riassumiamo brevemente qui.
Le imprese sono ad elevato potenziale di sviluppo a contenuto innovativo se rientrano in una di queste categorie:
Si definiscono invece imprese "in espansione" quelle che danno attuazione ad un piano di sviluppo aziendale che prevede investimenti finalizzati a consolidare o migliorare il proprio posizionamento competitivo ed in particolare investimenti volti a:
Possono accedere alle agevolazioni anche imprese di nuova costituzione (entro i 6 mesi prima della richiesta) o lavoratori svantaggiati, che abbiano usufruito di ammortizzatori sociali tra i 6 i 24 mesi prima della richiesta di contributi regionali.
Agnese Fedeli
legge-n.-212008-1.pdf
regolamento-imprenditoria-giovanile.pdf
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