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Ssrl giovani con 1 euro di capitale

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Ssrl giovani con 1 euro di capitale

D’ora in poi sarà possibile, per i giovani fino a 35 anni di età, costituire una Ssrl (Società semplificata a responsabilità limitata) con 1 euro soltanto di capitale. Lo stabilisce un decreto legge operativo dal 29 agosto

Inoltre, i giovani sono esentati dal pagamento dei diritti di bollo e di segreteria per la registrazione dell’atto costitutivo e per l’iscrizione nel registro delle imprese, né dovranno pagare gli oneri al notaio. Anche per gli ultra 35enni sarà possibile costituire Srl con un capitale ridotto ma pagando tutti i necessari atti.

 

Aprire una società sarà dunque meno oneroso grazie a questa riforma,  introdotta dall’art.3 del D.L. 24 gennaio 2012 n.1, convertito con la Legge n. 27/2012, che permette di aprire una società senza più dover versare il capitale minimo di 10mila euro e di pagare spese supplementari per altri 2mila.

Obiettivo del provvedimento, che modifica l’art. 2463 bis del Codice Civile, è quello di facilitare l’accesso ai giovani alle attività imprenditoriali, in considerazione del fatto che, vista la crisi occupazionale, l’autoimprenditorialità risulta essere un’efficace contromisura.

I giovani potranno così accedere a un regime particolarmente agevolato proprio grazie a all’idea di un giovane, David Welton, programmatore italo-americano, approvata da Governo e Parlamento italiani.

In particolare, essi devono costituire la società con atto pubblico conforme al Modello standard adottato con Decreto 138/2012 (che alleghiamo all’articolo). Si tratta di un contratto o atto unilaterale di persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data di costituzione della Ssrl. L’ammontare del capitale sociale deve essere di almeno 1 euro e comunque inferiore a 10mila euro, e deve essere versato in contanti interamente all’organo amministrativo all’atto della costituzione. Gli amministratori della società neocostituita devono essere scelti tra i soci stessi, i quali non possono essere persone giuridiche (ovvero altre società, associazioni, consorzi, ecc.) ma solo persone fisiche.
Le quote sociali non possono essere cedute a soci che non abbiano meno di 35 anni di età a pena nullità del contratto.

Di seguito riportiamo il testo dell’art. 3 del D.L. 1/2012 divenuto Legge n. 27/2012 in quanto convertito:

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Art. 3 – Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata
1. Nel libro V, titolo V, capo VII, sezione I, del codice civile, dopo l’articolo 2463 è aggiunto
il seguente:


«Articolo 2463-bis. (Società a responsabilità limitata semplificata)
La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto
unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla
data della costituzione.
L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard
tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun
socio;
2) la denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata
semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi
secondarie;
3) l’ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all’importo di 10.000
euro previsto all’articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente
versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato
all’organo amministrativo;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell’articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione;
6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.
La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l’ammontare del
capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese
presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della
società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete
telematica ad accesso pubblico.
È fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo
comma e l’eventuale atto è conseguentemente nullo.
Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità
limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili».
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto
standard della società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive
dei soci.
3.L’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di
segreteria e non sono dovuti onorari notarili.
4. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta e tempestiva applicazione delle
disposizioni del presente articolo da parte dei singoli notai e pubblica ogni anno i relativi
dati sul proprio sito istituzionale.

Allegati

pdf DL138-2012-Costituz-societa.pdf
pdf GU-L27-2012-ConversioneDL1-2012.pdf

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