Normative

Jobs act parte I: il contratto a tutele crescenti

approvazione

Consulenti del Lavoro su reintegro: senza art.18 meno tutele per giovani assunti

di Daria Contrada, giornalista

Addio all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori per le nuove assunzioni con il contratto a tutele crescenti. È questa in estrema sintesi la novità principale del primo decreto delegato al Jobs act, in vigore con ogni probabilità da marzo.

Gli economisti della Fondazione Consulenti del Lavoro ritengono che il contratto a tutele crescenti “meriti una riflessione” in tema di prescrizione dei crediti retributivi.

Cosa succede per i neo assunti ora che l’articolo 18 non trova più applicazione nei contratti di lavoro?

Il contratto a tutele crescenti, “pur depotenziando la tutela reale”, prevede comunque il reintegro nel posto di lavoro ma soltanto in caso di licenziamento nullo o discriminatorio e nei casi di licenziamento disciplinare nel quale il giudice riconosca che il fatto materiale contestato “non sussista”. Negli altri casi di licenziamento ingiustificato (sia per motivo oggettivo che disciplinare) la tutela è solo economica, legata all’anzianità di servizio: il datore di lavoro offre una somma pari a due mensilità per ogni anno di servizio, e in cambio il lavoratore accetta di rinunciare alla causa. Per le piccole imprese restano invece le regole attuali: reintegro solo per i casi di licenziamenti nulli e discriminatori e intimati in forma orale.

Dunque, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo l’esclusione del reintegro e lo scarso importo economico potrebbero portare il lavoratore ad evitare rivendicazioni, temendo la ritorsione del licenziamento. Questo però non significa che le posizioni di tutti i dipendenti siano equiparabili: più è stabile il rapporto di lavoro e prima inizia la prescrizione della decorrenza. Infatti, con un contratto precario la decorrenza inizia successivamente al rapporto di lavoro; mentre con un contratto stabile la decorrenza inizia già durante il rapporto di lavoro. Proprio per questo la Fondazione Consulenti del Lavoro ritiene che “la giurisprudenza o lo stesso legislatore ipotizzerà un regime invertito”, dove al crescere delle tutele verrà legata la decorrenza della prescrizione. L’inversione servirà proprio per ovviare a queste grosse discriminazioni: un lavoratore maturerà la prescrizione in corso di rapporto; mentre un neoassunto la maturerà successivamente al raggiungimento di un numero di anni che potrà rappresentare un deterrente per il proprio licenziamento. 

Un ultimo spunto di riflessione ci viene offerto dal reintegro in caso di licenziamento nullo, motivato da ragioni ritorsive. Anche qui, sia con il nuovo articolo 18 che con le tutele crescenti è comunque garantita la tutela, “il che può costituire un ulteriore elemento per conservare la decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro”.

Qui tutti gli altri dettagli sul Jobs act.

 

Potrebbe interessarti