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Jobs Act: cosa cambia per Co.co.pro, Co.co.co e prestazioni di lavoro accessorio

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A cura di Sabrina Fattori, commercialista Studio Fattori, componente Commissione Pari Opportunità Ordine dei Commercialisti

Con il decreto attuativo (D. Lgs n. 81/2015) entrato in vigore lo scorso 15 giugno 2015, il Governo ha riordinato le tipologie di contratti di lavoro esistenti. 

La nuova disciplina introduce alcune novità rilevanti in tema di assunzione, ma lascia anche spazio a numerose incertezze. Molte sono le domande che le aziende si pongono soprattutto con riguardo ai rapporti di collaborazione. Vediamo, dunque, che cosa è cambiato e che cosa cambierà a partire dal 2016.

In primo luogo il decreto attuativo di cui trattasi prevede che “a partire dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”, non sarà dunque più possibile attivare un contratto di co.co.pro, ma quelli già in essere potranno arrivare a regolare scadenza.

Restano però salve da queste disposizioni le collaborazioni:

  • oggetto di contratti collettivi; 
  • effettuate da professionisti iscritti agli albi; 
  • in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche associate a federazioni ed enti riconosciuti dal Coni; 
  • dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni.

I datori di lavoro che tra il 15 giugno e il 31 dicembre 2015 trasformeranno un contratto di collaborazione continuata e continuativa anche a progetto o con partita Iva in un contratto subordinato a tempo indeterminato beneficeranno dell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’utilizzo errato della collaborazione, tranne gli illeciti eventualmente accertati prima dell’assunzione. Per godere di questa sanatoria è però necessario che il lavoratore metta per scritto che rinuncia ad eventuali pretese per il precedente rapporto lavorativo mentre il datore di lavoro non potrà licenziare il dipendente per 12 mesi salvo che per giustificato motivo soggettivo.

La nuova disciplina che riordina i contratti di lavoro lascia però in vita la collaborazione coordinata e continuativa nella sua forma genuina, il vecchio co.co.co per intenderci. Per un lavoratore autonomo resta quindi la possibilità di iniziare una collaborazione continuata e coordinata il cui scopo non è la realizzazione di un progetto ma l’erogazione di un servizio all’azienda in tempi e luoghi decisi dal lavoratore.

In conclusione quindi le novità per i co.co.pro sono sostanzialmente tre:
i contratti di co.co.pro non saranno più utilizzabili per le nuove assunzioni. Restano invece i co.co.co nella loro forma ordinaria;

  • a partire dal primo gennaio 2016 alle collaborazioni che presentino le tre caratteristiche del lavoro subordinato (esclusività personale, continuità e eterorganizzazione) sarà applicata la disciplina del lavoro subordinato;
  • nel periodo transitorio (dal 15 giugno al 31 dicembre), il datore di lavoro può trasformare i co.co.pro in contratti di lavoro subordinato e godere della sanatoria sugli illeciti precedenti.

Altra importante novità riguarda le prestazioni di lavoro accessorio.
Tali prestazioni hanno natura “meramente occasionale” e devono essere svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione, con limiti ai compensi stabiliti per legge.
Il Jobs Act è intervenuto a riguardo innalzando fino a 7.000 euro il limite annuale dei compensi per tali prestazioni.
Il limite annuale dei compensi è l’elemento che definisce dal punto di vista oggettivo il lavoro accessorio. E proprio su tale limite economico incide il nuovo testo normativo, prevedendone un innalzamento fino a 7.000 euro. Il compenso resta comunque esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
Rimane comunque il limite dei 2.000 euro annui per ciascun committente per le prestazioni di natura meramente occasionale svolte a favore di imprenditori commerciali o di professionisti.

In ogni caso, il decreto prevede che, fino al 31 dicembre 2015, rimanga applicabile la disciplina previgente per l’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto.
Per i committenti imprenditori o professionisti viene riconosciuta la possibilità di acquistare i buoni lavoro esclusivamente con modalità telematiche. Per gli altri soggetti, invece, l’acquisto potrà avvenire presso le sedi Inps.
Prima dell’inizio della prestazione, inoltre, tutti i committenti saranno tenuti a comunicare alla Direzione territoriale del lavoro (Inail) competente i dati anagrafici, il codice fiscale del lavoratore e il luogo della prestazione di lavoro accessorio.

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