Pensioni

Il sostegno al reddito dei lavoratori agricoli

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L’Inps continua la propria opera di informazione rivolta ai cittadini, voluta dal Presidente Tito Boeri, al di là degli obblighi legali. Questa volta è destinata in particolare ai lavoratori agricoli

Quella dei lavoratori agricoli è una categoria che usufruisce di particolari regole contributive e previdenziali. Chi lavora in questo campo infatti beneficia di ammortizzatori sociali diversi, in quanto – spiega l’Inps – concessi a prescindere dalla data di inizio e dalla durata della disoccupazione. In molti casi perciò i sussidi di disoccupazione diventano una forma di integrazione al salario, volta a compensare la forte stagionalità del lavoro agricolo. Questo spiega anche perché la percentuale di lavoratori che fruisce dei sussidi sia molto alta (attorno al 50%) e rimanga tale anche in fasi di ripresa economica.

L’istituto nazionale di previdenza sociale spiega quali sono le tutele previste per il settore agricolo, che si differenziano da quelle previste per gli altri lavoratori per le seguenti peculiarità:

  • disoccupazione agricola: per gli operai agricoli la prestazione viene erogata in una unica soluzione l’anno successivo rispetto all’evento di disoccupazione ed è garantita a prescindere dall’accertamento dello status di disoccupato al momento della domanda e della percezione. L’anzianità è riconosciuta per l’intero anno indipendentemente dal numero delle giornate di lavoro agricolo effettuate e dal giorno di inizio dell’attività lavorativa (diversamente, per la generalità dei lavoratori dipendenti l’inizio dell’assicurazione decorre dal giorno del primo contributo effettivamente versato o dovuto). È inoltre diversa la misura della prestazione pari al 40% della retribuzione giornaliera (l’indennità di disoccupazione NASpI è pari al 75% della retribuzione);
  • assegno al nucleo familiare: l’assegno viene riconosciuto per l’intero anno agli operai agricoli con almeno 101 giornate di effettivo lavoro agricolo (mentre per il lavoratore dipendente non agricolo l’assegno è riconosciuto per 26 giornate mensili a decorrere dall’evento che determina il diritto);

 

  • malattia/maternità: gli operai agricoli a tempo determinato hanno diritto alle prestazioni di malattia e maternità se risultano iscritti negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo svolte nell’anno precedente. Analogamente hanno diritto alle indennità se le 51 giornate sono state lavorate nello stesso anno in cui si verifica l’evento, purché prima dell’inizio dell’evento stesso. Tale requisito consente all’operaio di acquisire lo “status” di lavoratore agricolo per accedere alle tutele (per la maggior parte degli altri lavoratori è necessario che l’evento si verifichi in costanza del rapporto di lavoro);
  • il diritto all’integrazione salariale, diversamente da quanto avviene nel settore Industria, riguarda solo operai, impiegati e quadri a tempo indeterminato (sono esclusi quindi i lavoratori a tempo determinato, quelli assunti con contratto di inserimento e quelli dipendenti da cooperative agricole e loro consorzi che manipolano, trasformano e commercializzano i prodotti propri della cooperativa e dei loro soci ai quali si applica la disciplina delle integrazioni salariali dell’industria); spetta per sospensioni a giornate intere e non per riduzioni di orario di lavoro; spetta per un massimo di 90 giornate per anno (invece delle 52 settimane potenzialmente indennizzabili dalla CIG).

(D.M.)

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