Pensioni

Non è più un reato penale non versare i contributi previdenziali fino a 10.000 euro

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Non è più perseguibile penalmente chi non versa i contributi previdenziali se l’omissione non supera la soglia di 10mila euro annui. Lo stabilisce il Decreto legislativo n. 8 del 6 febbraio 2016. La nuova disposizione è retroattiva

Depenalizzato il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali. Secondo l’art. 3 comma 6 del Decreto legislativo 8/2016, che sostituisce il comma 1bis dell’art. 2 del D.L. N. 463/83, non è più punibile con la reclusione fino a 3 anni il datore di lavoro che non versa le ritenute previdenziali ed assistenziali ai propri dipendenti. Fino a una mancanza di 10.000 euro annuali, adesso – e ciò vale anche per le omissioni che precedono la data di entrata in vigore del D.Lgs. – l’omissione è punita solo con una sanzione amministrativa che va da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 50.000 euro. 

Se, invece, l’omissione è superiore al versamento di 10.000 euro nell’anno, allora la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 1.032 euro restano attuabili.
Il datore di lavoro non è però affatto punibile – nemmeno con la sanzione amministrativa – se provvede al versamento delle ritenute entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

La Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha emesso una circolare esplicativa, diretta ai professionisti che si occupano del lavoro, che riportiamo di seguito:

ANNO 2016
CIRCOLARE NUMERO 5
Le Circolari della Fondazione Studi

CIRCOLARE / PARERE

Profili di diritto intertemporale

La premessa depenalizzazione, e la prevista applicazione retroattiva delle sue disposizioni, introduce questioni di diritto intertemporale, relative alla individuazione della normativa da applicare alle omissioni di versamenti contributivi inferiori alla soglia di 10.000 euro annui, commesse prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016.

La regola generale, come noto, è fissata dall’art. 2 c.p., che in virtù del principio del favor rei, esclude la punibilità penale per quei fatti che per una legge posteriore non costituiscono più un reato perseguibile.
La legge 28 aprile 2014, n. 67, la cui delega è attuata con il d.lgs. n. 8/2016, non fornisce alcuna indicazione in merito alla disciplina dei fatti oggetto delle norme in discorso, commessi prima della entrata in vigore della depenalizzazione. Il legislatore delegato ha inteso regolare con gli articoli 8 e 9 del d.lgs. n. 8/2016 gli aspetti intertemporali relativi alle violazioni commesse prima del 6 febbraio 2016, prevedendo l’applicazione delle sanzioni amministrative (art. 8) e le modalità di trasmissione degli atti all’autorità amministrativa (art. 9).

Va rilevato che per effetto dei principi generali posti dall’art. 2 c.p., in assenza di una normativa specifica, in caso di successione di leggi penali, quando quella successiva risulta più favorevole al reo, è esclusa la sanzionabilità del comportamento, anche a livello amministrativo. È un principio che può ritenersi pacifico, in quanto confermato, ad oggi, dalle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione che, nel fissarlo (sentenza 29 marzo 2012, depositata il 28 giugno 2012, n. 25457), hanno altresì negato la possibilità di trasmissione degli atti alla autorità amministrativa, quando la depenalizzazione è successiva alla commissione del fatto. Il riferimento della sentenza è agli articoli 40 e 41 della l.n. 689/81, che prevedono, nell’ambito della depenalizzazione generalizzata introdotta da quella legge, l’applicazione delle sanzioni amministrative anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito (art. 40 l.n. 689/81), disponendo la trasmissione degli atti alla autorità amministrativa a tali fini competente (art. 41).

Secondo le Sezioni Unite penali, come premesso, quello della sanzionabilità amministrativa di fatti depenalizzati commessi prima della introduzione della norma più favorevole, non è un principio generale, perciò in assenza di norme specifiche, non può essere applicato laddove la normativa depenalizzata non contenga disposizioni transitorie analoghe.

Il regime intertemporale del d.lgs. n. 8/2016

È alla luce di queste premesse che deve essere letta l’introduzione, da parte del d.lgs. n. 8/2016, di una disciplina specifica che prevede l’applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del decreto stesso e regola le modalità di trasmissione degli atti all’autorità amministrativa, proprio ai fini dell’applicazione delle nuove sanzioni amministrative.

Qualora fosse mancata una regolamentazione specifica infatti, si sarebbe potuto giungere al paradosso che l’omissione contributiva fino a 10.000 euro annui, commessa dopo il 6 febbraio, sarebbe stata punita con la sanzione amministrativa prevista dalla nuova norma, mentre la stessa omissione, commessa nel periodo di vigenza del vecchio testo del comma 1 bis dell’art. 2 del d.l. n. 463/83, non sarebbe stata punita affatto.

L’applicabilità della sanzioni amministrative alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016

Ai sensi del primo comma dell’art. 8 del d.lgs. n. 8/2016, le nuove norme che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

La norma conferma dunque il principio generale, formalizzandolo all’interno dello specifico sistema di depenalizzazione dalla stessa introdotto, come voluto dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione: espressa applicazione del più favorevole regime sanzionatorio amministrativo anche ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della riforma stessa. In virtù di ciò, la sanzione amministrativa pecuniaria applicata non potrà essere di importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato (comma 3).
L’art. 9 poi, disciplina le modalità ed i tempi per l trasmissione degli atti all’autorità amministrativa, da parte dell’autorità giudiziaria, ai fini dell’applicazione della normativa in discorso.

(D.M.)

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