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Con questa espressione, che si può trovare in maniera ricorrente sul web, si intende fare riferimento ad una attività in base alla quale gli aerei rilascerebbero delle sostanze artificiali nell’atmosfera

A cura di Domenico Monteleone, Patrocinante in Cassazione

Su chi come e perché verrebbero rilasciate queste sostanze artificiali le teorie che si rincorrono sono tra le più disparate ed alcune, francamente, molto fantasiose ed inverosimili.

C’è infatti chi dice che queste sostanze servirebbero per trasmettere malattie, chi dice che servono per rovinare i raccolti, chi dice che sono utilizzate per migliorare le trasmissioni militari via radio, c’è chi giura che per mezzo di esse si sta attuando una sostanziale modificazione del clima e delle condizioni meteorologiche.
Usando il buon senso possiamo accantonare come delle vere e proprie panzane queste arzigogolate teorie.
Non può essere vero.
Da giurista e quindi da un angolo visuale molto concreto e con pretesa di completezza scientifica, però, non ci si può accontentare del non può essere vero che evidentemente non può essere confuso col non è vero, infatti una cosa è “non può essere vero” altro, ben altro, è il “non è vero”.

Il fatto è che tutti vediamo le strisce lasciate dagli aerei, sulla cui innocuità ci tranquillizza la scienza cosiddetta ufficiale e, purtuttavia, non tutti ce ne facciamo una ragione.
In questa sede non possiamo che affrontare l’argomento dal punto di vista giuridico, ossia dal punto di vista normativo e cioè cercando di verificare se l’ordinamento ha mai disciplinato tale fenomeno.

Esisteva una legge – la n.36 del 5 gennaio 1994 a firma di Scalfaro, Ciampi e Conso – che all’art. 2, rubricato “usi delle acque”, e precisamente al comma 2, statuisce che “con decreto … è adottato il regolamento per la disciplina delle modificazioni artificiali della fase atmosferica del ciclo naturale dell’acqua”.
Modificazioni artificiali?
Fase atmosferica?
Ciclo naturale dell’acqua?
Questa norma in effetti lascia un po’ interdetti.
Vale la pena osservare che una norma, una legge, un regolamento disciplinano e regolano dei fenomeni che esistono in natura e che si possono concretamente realizzare. Per meglio comprenderci, ad esempio, non c’è una norma che regoli la passeggiata su Saturno oppure il voto dei fantasmi oppure, ancora, l’attraversamento dei muri da parte di un umano e ciò poiché la passeggiata su Saturno non è umanamente possibile così come non esistono oggettivamente i fantasmi o alla razza umana non è dato attraversare i muri. In questi ambiti, dunque, non ci sono leggi proprio perché non si può regolamentare il nulla.
Se, dunque, torniamo alla nostra legge di cui sopra, che – ripetiamo – disciplina le modificazioni artificiali della fase atmosferica del ciclo naturale dell’acqua, dobbiamo concludere che tale modificazione artificiale è – almeno ai sensi di legge – possibile e concretamente realizzabile.
Insomma fino ad ora abbiamo i seguenti dati inoppugnabili:
a) una legge che disciplina le modifiche dell’atmosfera;
b) delle scie nell’atmosfera.
Le due cose sono collegate? Hanno una relazione eziologica ovvero causa-effetto?
Non sembra che questi elementi possano essere determinanti al fine di certificare l’esistenza delle scie chimiche nella direzione della loro artificiale dannosità e dal punto di vista giuridico.
Può essere, in effetti, che si tratti di qualcosa di poco chiaro nel senso di una legge scritta male.
Vero è che l’uomo ha sempre avuto il sogno di dominare la natura, il tempo, le condizioni atmosferiche ma ciò è concretamente possibile? In sostanza, esiste una modalità, un sistema, un qualcosa che consente di modificare il clima, l’atmosfera, le condizioni meteorologiche?
Per rispondere a queste domande basta rivolgersi all’ufficio brevetti dove – sorprendentemente (almeno per il sottoscritto) – sono depositate decine e decine di brevetti con le relative istruzioni e modalità per modificare il clima, l’atmosfera, le condizioni meteorologiche.
Nello stesso ufficio brevetti non abbiamo trovato brevetti per parlare con i fantasmi né per attraversare i muri, abbiamo trovato – si ripete – brevetti per modificare il clima.

Agli elementi certi sopra individuati occorre aggiungerne un terzo ovvero che le condizioni meteorologiche e l’atmosfera sono manipolabili e questo sempre ai sensi di legge.
Diciamo che avremmo preferito non trovare questa legge nell’ordinamento italiano, una eventuale carenza ci avrebbe lasciato più tranquilli e spensierati, ma una legge c’è e non si può far finta che non esista.
Questa evidenza – alla luce delle riflessioni sul fatto che le norme disciplinano fenomeni concreti – ci toglie un po’ di quella sicurezza che avevamo all’inizio del nostro ragionamento.

Per tranquillizzarci siamo andati a vedere in maniera più approfondita cosa sono e come vengono attuate le modificazioni.
Un po’ tutti – compresi quelli che bollano le scie chimiche come bufale – rassicurano sul fatto che questa legge non si riferisca alle scie chimiche ma si riferisca alle cosiddette “tecniche di inseminazione artificiale delle nuvole” le quali tecniche agirebbero, appunto, sulla fase atmosferica del ciclo dell’acqua, suscitando o ostacolando la pioggia ovvero inseminando o rompendo le nubi, e tale tecnica sarebbe tuttora oggetto di studi e sperimentazione sul campo. In ogni caso si afferma ripetutamente che questa legge non riguarderebbe le scie chimiche.

Alla luce di queste nuove evidenze ai tre punti sopra indicati se ne aggiunge un quarto: vengono utilizzate delle sostanze e, allora, quali sono queste sostanze? Con quali mezzi vengono inseminate o rotte le nuvole? E, soprattutto, chi ha autorizzato queste tecniche? E per quali finalità vengono poste in essere veramente?
Questo dunque è quanto emerge dalla normativa nazionale.
C’è un fatto però che ci tranquillizza e quando parliamo di tranquillità ci riferiamo al fatto che non ci piacerebbe che avvenissero modificazioni, manipolazioni, correzioni, artifici, ecc. che possano riguardare Madre Natura.
Dicevamo esserci un fatto nuovo che ci tranquillizza e questo fatto nuovo è che tale legge – che ha visto comunque la luce – è stata medio tempore abrogata.
C’è un problema nuovo però!
Essa è stata sostituita da un trattato tra Italia e USA, sottoscritto da Berlusconi e da Bush, che regolamenta praticamente le medesime situazioni della legge abrogata.
Non è cambiato nulla dunque perché un trattato ha sostituito una legge? Diremmo di no perché c’è una differenza sostanziale su cui bisogna riflettere: una legge è soggetta all’abrogazione referendaria, un trattato assolutamente no!
Insomma, in questo campo, il popolo non può intervenire direttamente e deve fidarsi necessariamente dei propri governanti.
A noi non sembra una differenza di poco momento!

Ricapitolando abbiamo:
a) una legge e, poi, un trattato che disciplina le modifiche dell’atmosfera;
b) delle scie nell’atmosfera;
c) l’evidenza per cui le condizioni meteorologiche e l’atmosfera sono manipolabili;
d) l’utilizzo di sostanze.
Alla luce di queste evidenze normative e di fatto non è possibile dire che le scie chimiche esistono nella forma immaginata dai divulgatori della rete ma, nel contempo, è altrettanto possibile affermare che non si può liquidare la vicenda con un semplice non è possibile perché tra il “non è possibile” e il “non è vero” intercorre uno spazio in cui gravitano i quattro punti di riflessione sopra elencati.
È una materia insomma che – ai sensi di legge ed alla luce della normativa sopra citata – è necessario o, quantomeno, auspicabile approfondire.

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