Lavoro Normative

Senato, ok a ddl Lavoro autonomo. Più diritti per partite Iva e co.co.co

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Il Ddl Lavoro autonomo prevede anche novità anche per le mamme lavoratrici, che durante la gravidanza non rischiano di perdere il posto di lavoro

Ddl Lavoro autonomo: cosa prevede?

Pagamento entro 60 giorni dall’emissione della fattura, deducibilità delle spese di formazione, servizi dedicati e maggiori tutele nelle transazioni commerciali. Sono questi in estrema sintesi i punti principali del disegno di legge recante Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato approvato in prima lettura in Senato.

Il provvedimento – che passa ora alla Camera – mira a garantire un livello di welfare maggiore per i liberi professionisti. Infatti, introduce il cosiddetto ‘lavoro agile’, prestazione subordinata eseguita parte nei locali aziendali e parte all’esterno, effettuabile anche senza postazione fissa. Novità anche per le mamme lavoratrici. Il testo all’articolo 10 prevede che in caso di gravidanza, malattia o infortunio il rapporto di lavoro del collaboratore a partita Iva o co.co.co, se svolto in via continuativa, non si estingua ma resti sospeso per 5 mesi, senza diritto al corrispettivo. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps potranno percepire l’indennità di maternità per i 2 mesi ante-data del parto e i 3 successivi anche se continuano a lavorare. Sempre per gli iscritti alla gestione separata Inps, il testo prevede il raddoppio dei periodi di congedo parentale: da 3 a 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino. In caso di malattia o infortunio che impedisca l’attività per oltre 60 giorni, il versamento dei contributi previdenziali è sospeso fino ad un massimo di 2 anni, decorsi i quali il lavoratore dovrà versare i contributi maturati, rateizzati.

Buone notizie anche sul fronte formazione professionale. L’articolo 5 rende totalmente deducibili – entro i 10 mila euro annui – le spese d’iscrizione a master, corsi di formazione o di aggiornamento professionale, convegni e congressi; premi assicurativi versati per tutelarsi dal mancato pagamento delle fatture. Deducibili – entro i 5 mila euro annui di tetto – anche le spese sostenute per certificare “competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro”.

Il testo completo del provvedimento è disponibile al seguente link.

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