Fisco e norme Imprenditoria

Decreto liquidità per le aziende. Le misure previste

Con il Decreto liquidità varato oggi, 7 aprile 2020, dal Consiglio dei Ministri, il MiSE ha potenziato il Fondo di garanzia per le PMI e la SACE supporterà le aziende nelle fasi di internazionalizzazione. Le misure previste

Il Decreto liquidità è un pacchetto di misure su cui ha lavorato il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli con l’obiettivo di garantire alle imprese italiane e di conseguenza ai lavoratori, il denaro liquido necessario alla ripartenza delle attività una volta superata l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19.
Interessate dal provvedimento chiamato Decreto liquidità sono le aziende che hanno fino a 499 dipendenti e i professionisti.

Il Ministero dello Sviluppo economico ha deciso di aumentare il Fondo di Garanzia per le PMI (Piccole e medie imprese, micro imprese e professionisti) aumentandolo entro fine anno di 7 miliardi di euro. Secondo i calcoli, ciò avrebbe la capacità di generare circa 100 miliardi di euro di liquidità per i soggetti interessati. Il Fondo – che era già stato ampliato dal Decreto Cura Italia con 1,5 miliardi di euro – diviene così uno strumento a supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti, nonché a salvaguardia dell’export e di tutti quei settori che costituiscono, con le eccellenze del Made in Italy, “la spina dorsale del nostro sistema produttivo”.

Le novità sulle garanzie del Fondo
Oltre all’aumento del denaro a disposizione, è stato previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.
Il Fondo di garanzia (https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-di-garanzia-per-le-pmi) agirà su tre direttrici principali:

  • garanzia al 100% per i prestiti fino a 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito. In questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia;
  • garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti fino a 800.000 euro, senza valutazione andamentale;
  • garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, Confidi, senza valutazione andamentale.

Le misure fiscali e contabili contenute nel Decreto liquidità
Nel Decreto liquidità sono state inserite alcune norme urgenti per rinviare gli adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese. In particolare, vi si prevede la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste nel Decreto Cura Italia.
In particolare sono sospesi i seguenti versamenti:

IVA

  • IVA, ritenute e contributi. Sospesi per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia;
  • sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
  • per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), sospeso il versamento IVA se si ha un calo del fatturato di almeno il 33% (a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni);
  • ripresa dei versamenti a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate.

Ritenute d’acconto
La sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto “Cura Italia” viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio.

Certificazione Unica. Le contraddizioni
È esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile – provvedimenti questi, inutili dal momento che giungono dopo il termine della scadenza e dopo che, per quanto concerne la Certificazione Unica, nel Decreto precedente era stato specificato che NON si sarebbe prorogata la scadenza per la presentazione della Certificazione unica.

Il credito d’imposta per sanificazione e mascherine
Il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali.

 

Misure per garantire la continuità delle aziende
Il Decreto liquidità prevede una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell’emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale. Tale intervento avviene:

  • in sede di redazione del bilancio in corso, valutando i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso;
  • disattivando le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale.

Accanto a queste due misure a protezione diretta della società se ne affianca una terza che è volta a favorire il coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.

Le misure del Decreto liquidità per evitare i fallimenti aziendali
Collegate alle precedenti vi sono le misure che riguardano la disciplina del fallimento e che, nell’insieme, sono volte in questa fase a:

    • sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza;
    • sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori (quindi quando il periodo emergenziale sarà passato, i creditori potranno se del caso proporre le azioni revocatorie).

Il Decreto liquidità su Export e Internazionalizzazione. Il ruolo della SACE
Con il Decreto liquidità sono previsti altri interventi a sostegno delle imprese attraverso il ruolo di Sace, controllata di Cassa Depositi e Prestiti.
La Sace è nata nel 1977 allo scopo di sostenere l’export e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, guidandole nella scelta dei mercati e nella gestione dei rischi connessi all’operatività in aree geografiche spesso poco conosciute. Offre una gamma di prodotti e servizi assicurativo-finanziari per sostenere la competitività delle imprese italiane e aiutarle a crescere in sicurezza nelle varie fasi di sviluppo sui mercati esteri. Le sue attività sono disciplinate dalla normativa dell’UE e dall’Accordo sui Crediti all’esportazione ufficialmente sostenuti firmato in sede Ocse.

Il Decreto liquidità potenzia il sostegno pubblico all’esportazione per migliorare l’incisività e la tempestività dell’intervento statale. L’intervento introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.
L’obiettivo è di consentire a Sace di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire.

Con il sostegno della Sace dunque, le imprese interessate all’export e all’internazionalizzazione potranno mobilitare risorse per oltre 400 miliardi in più, che sommandosi ai 350 miliardi già previsti dal Decreto Cura Italia, consentiranno di raggiungere la cifra complessiva di 750 miliardi di euro.
In particolare, le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro concesse attraverso la società Sace Simest in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.
In questo caso la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi 12 mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia.

Nello specifico:

  • le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;
  • la copertura scende all’80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi;
  • l’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda;
  • per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

Decreto liquidità. La nuova normativa sulla Golden Power
Con Golden Power si intendono i poteri speciali del Governo, come la facoltà di dettare specifiche condizioni all’acquisito di partecipazioni, di porre il veto all’adozione di determinate delibere societarie e di opporsi all’acquisto di partecipazioni. Si tratta di un provvedimento rinnovato nel 2012 con il DL 21 che dà al Governo la possibilità di esercitarli nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, in ambiti di attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Con il Decreto liquidità è stata approvata la nuova normativa sulla Golden Power, la cui applicazione potrà adesso estendersi anche alla difesa delle PMI e delle principali filiere produttive italiane.
Le norme approvate, al fine di rafforzare nell’attuale contesto di emergenza epidemiologica la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica:

  • anticipano, con effetto immediato – e nelle more dell’attuazione del decreto attuativo –  l’ampliamento dell’ambito di intervento oggettivo della disciplina golden power ai settori di rilevanza strategica del Regolamento europeo n. 452/2019, consentendo di sottoporre alla preventiva autorizzazione le operazioni rilevanti relative, tra l’altro, ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, alle infrastrutture e tecnologie critiche, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua e la salute, alla sicurezza alimentare, all’accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, all’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;
  • prevedono la possibilità per il Governo di aprire il procedimento d’ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti;
  • estendono, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, il campo di applicazione della disciplina dei poteri speciali anche ad operazioni intra-europee che richiederanno la preventiva autorizzazione del Governo, nel caso di acquisizione del controllo di asset rientranti nei settori sopra descritti; nel caso di operazioni extra-europee, l’ampliamento, sempre transitorio, riguarderà anche le acquisizioni di partecipazioni superiori al 10% da parte di soggetti non appartenenti all’Unione europeo, se superiori alla soglia di un milione di euro.

In materia di trasparenza finanziaria, si sono integrati gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 120 del TUF per consentire alla CONSOB di abbassare transitoriamente le soglie rilevanti per le comunicazioni (portandola al 5%) e ampliare anche il novero delle imprese che ne sono soggette, includendovi le società ad azionariato diffuso.

 

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